1° Documento Riservato: L’Approfondimento: Riordino delle detrazioni fiscali 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Doppio meccanismo di limitazione delle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 e 120.000 euro: ambito applicativo, modalità di calcolo, esclusioni e riflessi operativi nella dichiarazione dei redditi

DI MAURO LONGO | 10 LUGLIO 2026

In presenza di redditi elevati superiori ai 75.000 euro, a partire dal 2025, vi sono due diversi e distinti meccanismi che comportano una limitazione all’importo delle detrazioni spettanti in dichiarazione dei redditi. I limiti previsti sono 75.000 euro per il riordino e 120.000 euro per la rimodulazione delle detrazioni fiscali. I due istituti, che convivono fra di loro, sono previsti da due norme diverse, il primo disciplinato dall’art. 16-ter TUIR, il secondo dall’art. 15, comma 3-bis, TUIR.

Premessa

Il riordino e la rimodulazione delle detrazioni fiscali, pur avendo la stessa finalità, operano con limiti e su detrazioni diverse. Vi sono, infatti, detrazioni che sono escluse da uno ovvero entrambi gli istituti, rendendo necessaria una precisa valutazione per massimizzare il vantaggio fiscale del contribuente, anche se gran parte del “lavoro” sarà effettuato dai software di calcolo, i quali daranno la priorità alle detrazioni che danno diritto ad una maggiore aliquota di detrazione.

È prevista la possibilità di non avvalersi in modo automatico del riordino delle spese procedendo ad indicare nel modello Redditi gli importi delle detrazioni da considerare. Al fine di consentire una corretta gestione delle detrazioni, sono stati istituiti appositi codici da indicare nel quadro RP del modello Redditi 2026

Riordino delle detrazioni

L’art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024, ha introdotto l’art. 16-ter TUIR, disponendo il riordino delle detrazioni, ne sono interessate le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, al contrario ne sono escluse le persone fisiche con reddito complessivo inferiore o pari al citato limite. La ratio della norma è quella di prevede una progressiva riduzione dell’ammontare delle detrazioni d’imposta all’aumentare del reddito considerando di tutelare le famiglie numerose ovvero con figli con disabilità.

Le detrazioni d’imposta previste dal TUIR o da altre disposizioni sono ammesse in detrazione fino all’ammontare di un importo calcolato, moltiplicando l’importo base determinato in relazione al reddito complessivo del contribuente per un coefficiente familiare determinato in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2, TUIR.

Il meccanismo si fonda su due parametri:

  • Reddito complessivo del contribuente;
  • Numero dei figli fiscalmente a carico.

Decorrenza: in assenza di una specifica norma, la novità è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, quindi si applica con effetti nei modelli 730/2026 ovvero Redditi 2026.

Applicazione automatizzata: il riordino opera in modo automatizzato, quindi sarà il software ad operare le scelte più favorevoli per il contribuente, fatta salva la possibilità di potere disapplicare l’automatismo barrando un’apposita casella presente nel modello Redditi persone fisiche, la quale, a parere di chi scrive, rimarrà pressoché inutilizzata considerato l’altissimo rischio di errori che può generare l’esercizio di tale opzione.

Nella ripartizione automatizzata delle detrazioni, le Specifiche tecniche precisano che vengono considerate per prime quelle che danno diritto alla detrazione maggiore (es.: 110%), proseguendo con quelle con percentuali minori per arrivare alla detrazione del 26% per le erogazioni ai partiti politici ed al 19%, nel rispetto della seguente tabella (tratta dalle Specifiche tecniche).

L’importo delle detrazioni effettivamente spettanti sarà poi riportato nel quadro RN, nel rispetto dell’importo massimo della detrazione riconosciuta, nei righi sotto indicati.

L’esempio proposto dalle Specifiche tecniche è il seguente:

Aspetto soggettivo

Il nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali, parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare, si applica:

  • alle sole persone fisiche;
  • con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Determinazione del reddito complessivo: il reddito complessivo rilevante è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

La circolare 29 maggio 2025, n. 6/E ha chiarito che, nel calcolo del reddito complessivo, si deve tenere conto anche dei:

  • redditi assoggettati a cedolare secca;
  • redditi derivanti dal regime forfetario.

Il reddito rilevante è determinato come segue: (RN1, colonna 1 – RN2). Le Specifiche tecniche precisano che tale differenza deve essere maggiorata dell’importo ACE indicato a rigo RS37 colonna 14.

Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale si deve considerare il reddito effettivo e non il reddito concordato.

Aspetto oggettivo

Le novità recate dall’art.16-ter TUIR riguardano le detrazioni sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La seguente tabella, presente nelle Istruzioni alla dichiarazione dei redditi, specifica quali sono le detrazioni che rientrano nella limitazione alla detrazione:

Nel caso di spese sostenute nel 2025 ripartite in più anni, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Detrazione escluse dal riordino

Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 4, TUIR sono esclusi dal riordino iseguenti oneri e spese:

Oneri e spese esclusi dal riordino
a. Spese sanitarie
b. Somme investite in start-up e PMI innovative
c. Interessi passivi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, quali:
gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024,
gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;
gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
d. Spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 con detrazione fruita in più anni. 
A titolo esemplificativo, sono escluse le seguenti spese:
per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio,
per gli interventi di riduzione del rischio sismico, che consentono di beneficiare del c.d. “sismabonus”;
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”;
per gli interventi per i quali spetta il “superbonus”, di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020;
per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, che beneficiano della detrazione del 75%;
per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per i quali compete il “bonus mobili”,
per la “sistemazione a verde” e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
e) Premi di assicurazione stipulati fino al 31 dicembre 2024, vi rientrano:
i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente;
i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza per la vita quotidiana;
i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo.

Ne deriva che, gli interessi passivi e i premi di assicurazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e rate di bonus edilizi relativi ad interventi pagati nel 2025 saranno soggette nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno al riordino delle detrazioni.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare 29 maggio 2025, n. 6/E ha precisato che sono escluse dal riordino le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (es.: deduzione di 1.100 euro per spese sostenute per il mantenimento di cani guida da parte di persone non vedenti).

Istituzione di appositi codici: per la corretta “gestione” delle detrazioni al fine del riordino, le Istruzioni alla modulistica hanno istituito appositi codici da indicare nel quadro RP.

A titolo di esempio, per gli interessi passivi sono stati inseriti i seguenti codici

Mutui agrariCodici 47 (escluso dal riordino) e 56
Mutuo per abitazione principaleCodici 48 (escluso dal riordino) e 57
Mutuo per costruzione/ristrutturazione abitazione principaleCodici 46 (escluso dal riordino) e 55

Modalità di determinazione del riordino delle detrazioni

L’importo “base” di spesa detraibile è il seguente:

14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 100.000 euro;
8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il limite sopracitato, previsto dal comma 2, art. 16-ter, TUIR si riferisce a tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, all’importo base deve essere applicato uno dei seguenti coefficienti:

0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Figli a carico: la circolare n. 6/E/2025 ha precisato che, per determinare il numero dei familiari fiscalmente a carico, si deve fare riferimento a quelli che sono tali nell’anno di sostenimento delle spese. Inoltre, le Specifiche tecniche precisano che il numero dei figli lo si desume dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

Quindi un contribuente ha un reddito complessivo pari a 80.000 euro, il limite massimo di spesa detraibile sarà pari a:

  • 7.000 euro (14.000 euro × 0,50), se non ha figli a carico;
  • 9.800 euro (14.000 euro × 0,70), se ha un figlio fiscalmente a carico;
  • 11.900 euro (14.000 euro × 0,85), se ha due figli fiscalmente a carico;
  • 14.000 euro, se ha un figlio disabile o più di due figli, fiscalmente a carico.

Qualora il reddito complessivo del contribuente sia superiore a 100.000 euro, l’importo “base” di 8.000 euro (e i limiti massimi di detrazione sono, rispettivamente, di 4.000 euro, 5.600 euro, 6.800 euro e 8.000 euro), per effetto dei coefficienti familiari.

La circolare 29 maggio 2025, n. 6/E ha precisato che, restano comunque fermi specifici limiti alla detrazione previste dalle norme istitutive delle detrazioni.

Tabella riassuntiva

Numero figli a caricoReddito compreso fra 75.000 e 100.000 e superiore a 100.000 euroReddito superiore 
Zero7.0004.000
19.8005.600
211.9006.800
Più di 3 ovvero uno disabile14.0008.000

Rimodulazione delle detrazioni (redditi superiori a 120.000 euro)

Anche dopo l’entrata in vigore del “riordino” delle detrazioni, continua a permanere la parametrazione in presenza di redditi superiori a 120.000 euro. Ai sensi del comma 3-bis, le detrazioni previste di cui all’art. 15 TUIR spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro (RN1, colonna 1 – RN2);
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro ma non i 240.000 euro. 
    Nel rispetto della seguente formula:

Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Per quanto concerne i riflessi sulla modulistica, l’importo delle detrazioni oggetto di rimodulazione sono indicate nel rigo RP15 colonne 3 e 5:

Detrazioni escluse dalla rimodulazione

La rimodulazione non si applica:

  • agli interessi passivi relativi a mutui agrari,
  • agli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto\costruzione dell’abitazione principale,
  • alle spese sanitarie.

Le Istruzioni alla modulistica Redditi 2026 presentano la seguente tabella per individuare le spese soggette alla limitazione in commento:

Reddito complessivo 140.000 euro, spese funebri 1.300 euro (importo inferiore alla franchigia di 1.550 euro per decesso), spese sanitarie 10.000 euro, il conteggio è il seguente: 1.300 x 19% = 247 euro:
• spese sanitarie: sono escluse dalla rimodulazione;
• spese funebri 247 x (240.000  – 140.000)/120.000 = 247 x 0,71 = 176 euro.

Rapporti fra riordino e rimodulazione

La circolare n. 6/E/2025 ha precisato che, qualora il reddito, percepito nell’anno di riferimento, sia superiore a 120.000 euro, dopo aver determinato l’ammontare massimo ammesso in detrazione, nel rispetto delle condizioni del riordino, le detrazioni di cui all’art. 15 TUIR sono soggette alle regole della rimodulazione delle detrazioni.

Considerazioni di merito e valutazione da operare

La disciplina del riordino delle detrazioni impone di valutare in modo attento e prospettico la situazione del singolo contribuente in funzione di tre elementi: reddito complessivo, situazione familiare, ammontare delle detrazioni fiscali. Tali valutazioni devono essere eseguite al fine di ridurre l’impatto delle nuove regole sulla quantificazione dell’ammontare delle detrazioni fiscali.

Alcune delle strategie che si possono adottare sono le seguenti:

Verifica soglia dei 75.000/100.000 euro: posto che il tetto delle detrazioni spettanti si contrae al superamento di due precisi limiti soglia 75.000 ovvero 100.000 euro, particolare attenzione è opportuno adottare nei confronti dei soggetti con reddito “vicino” a tali soglie, anche in visione prospettica, posto che la situazione reddituale varia di anno in anno.

Dilazionare i nuovi interventi edilizi su più anni (pianificazione temporale): posto che, per i bonus edilizi avviati a partire dal 2025, nel calcolo del tetto annuo rileva la singola rata annuale, si potrebbe valutare di evitare di concentrare tutte le spese in un unico periodo d’imposta e di suddividere lavori/pagamenti, ad esempio fra due periodi d’imposta, permettendo in tal modo di distribuire le rate su due anni beneficando di due plafond annuali.

Privilegiare gli oneri deducibili rispetto alle detrazioni: posto che il riordino ha effetti sulle detrazioni e non sugli oneri deducibili, eventuali disponibilità finanziarie potrebbero essere investite in oneri deducibili, quali, ad esempio, la previdenza complementare (contributi versati ai fondi pensione sono deducibili fino a 5.164,57 euro all’anno), operando in tal modo la deduzione è integrale.

Sostenimento delle spese dal coniuge con reddito capiente: qualora nel nucleo familiare un coniuge abbia un reddito superiore a 75.000 euro e l’altro un reddito inferiore alla soglia, si può valutare che sia quest’ultimo a sostenere le spese in modo tale che la detrazione non risenta delle limitazioni del riordino (si pensi ad esempio, alle spese per la scuola o l’università dei figli, alle spese per attività sportive per ragazzi).

Valutazione prospettica: la necessità di una valutazione prospettica della situazione del contribuente è conseguenza del fatto che la valutazione deve essere effettuata anno per anno (si pensi al caso di un contribuente che per il 2025 dichiara un reddito inferiore al limite soglia di 75.000 euro e che nel 2026 dichiarerà un reddito superiore a tale soglia). È di tutta evidenza che, tale tipo di valutazione, è assai complessa da effettuare ed è, in molti casi, molto aleatoria.

Detrazione d’imposta più elevata: considerato il funzionamento del riordino, per il contribuente è più vantaggioso privilegiare il sostenimento di spese con una detrazione maggiore [ad esempio privilegiando spese con aliquote del 50% ovvero 65% (bonus edilizi), in luogo delle spese che garantiscono una detrazione del 19%].

Opzione per tassazione ordinaria: vi sono diverse fattispecie in cui il reddito è soggetto “di diritto” alla tassazione separata, ma è riconosciuta la possibilità di optare per la tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 17 TUIR (esempio: trattamento di fine rapporto, imposte ed oneri rimborsati, indennità per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche, plusvalenza derivante da cessione di area edificabile). Prima di esercitare tale opzione in dichiarazione dei redditi, è opportuno verificare gli effetti della stessa sui limiti soglia in esame.

Società di capitali-compensi amministratore/distribuzione di utili: una delle strategie da porre in essere potrebbe essere, se possibile ai fini civilistici e con l’accordo dei soci, di evitare di corrispondere ai soci/amministratori il compenso amministratore che concorre a formare il reddito complessivo del contribuente e ricorrere alla distruzione di dividendi (assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%). Può essere anche valutata la possibilità di rimodulare il compenso annuo deliberato dall’assemblea in termini di importo e di corresponsione. È di tutta evidenzia che, prima di procedere a tale modifica, è necessario valutare tutti gli effetti che questa decisione comporta quali, ad esempio, la rinuncia al compenso dell’amministratore che comporta conseguenze fiscali rilevanti a causa del principio di “incasso giuridico”.

S.r.l. e trasparenza fiscalart. 116 TUIR: esercitando l’opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 TUIR, il reddito conseguito dalla s.r.l. è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione dei corrispondenti utili, meccanismo tipico delle società di persone, confluendo in tal modo nel quadro RN del socio. Prima di esercitare tale opzione, compilando un’apposita sezione nel quadro OP nel modello reddito SC, è opportuno effettuare le relative valutazione considerando la validità triennale della stessa. In presenza di determinate condizioni reddituali, si può valutare anche la revoca di tale opzione.

Massimizzazione dei costi deducibili: per imprenditori individuali e società di persone, si può valutare la “legale” riduzione del reddito d’impresa massimizzando i costi deducibili in quanto inerenti all’attività d’impresa quali, ad esempio, investimenti in beni strumentali materiali o immateriali entro la chiusura dell’esercizio, l’accantonamento di un fondo svalutazione crediti art. 106 TUIR ovvero di perdite su crediti nel rispetto dell’art. 101TUIR.

Adeguamento ai fini ISA: prima di procedere all’adeguamento in dichiarazione dei redditi compilando l’apposito rigo presente nella modulistica, vedi esempio sotto riportato, al fine di migliorare il giudizio di affidabilità fiscale è opportuno valutarne gli effetti al fine del superamento dei limiti soglia di 75.000/100.000 euro.

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