CIRCOLARE MONOGRAFICA
Sintesi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e modulistica ufficiale
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 10 LUGLIO 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, modificando l’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ha introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite.
Inoltre, le nuove regole di funzionamento delle adesioni automatiche nonché i conseguenti effetti sulle contribuzioni e sul TFR, sempre introdotti dalla Legge di Bilancio 2026, intervengo anche a riformulare integralmente le previsioni in tema di informativa che il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell’assunzione e in tema di investimento dei contributi e del TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite.
Sintesi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
Come evidenziato in premessa la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi da 201 a 205 , interviene in modo significativo sulla disciplina del secondo pilastro previdenziale, modificando, da un lato, il regime di deducibilità dei contributi di cui all’articolo 8del D.Lgs. n. 252/2005 e, dall’altro, introducendo un rafforzamento dei meccanismi di adesione, orientati verso forme di automatismo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 205, della Legge n. 199/2025 le novità di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 e riguardano, pertanto, le assunzioni che intervengono a partire da tale data.
Dal momento che la nuova disciplina relativa alle adesioni automatiche ha decorrenza dal 1° luglio 2026, resta ferma l’applicazione di quella previgente contenuta nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005, relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall’assunzione.
Il TFR di tali soggetti continuerà pertanto ad essere destinato al comparto garantito in essere.
Tali novità, inoltre, non riguardano:
- chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente;
Nei riguardi di questi ultimi, non è previsto alcuno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro circa le novità sopravvenute.
- i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, considerato che agli stessi continua ad applicarsi la normativa di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e non già la normativa in tema di adesioni di cui al D.Lgs. n. 252/2005.
Per tali lavoratori, l’articolo 1, comma 157, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che sia demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.
Lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026
Con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, l’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che l’adesione a previdenza complementare sia automatica, secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter , salvo quanto previsto dal comma 7-quater .
In base all’articolo 8, comma 8, del D.Lgs. n. 252/2005, il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a fornire un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato “aderente” alla previdenza complementare.
Conseguentemente, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del lavoratore è già di per sé destinato, in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005, ad essere devoluto a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore receda dall’adesione automatica nel termine di 60 giorni.
Per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.
Circa l’individuazione della forma pensionistica di destinazione, il nuovo comma 7-bis dell’articolo 8 stabilisce, in linea con il previgente comma 7 dell’articolo 8, che l’adesione automatica operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Il datore deve, quindi, individuare la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).
Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), ai sensi dell’articolo 8, comma 7-bis , l’adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data di assunzione.
La forma pensionistica di destinazione deve essere, tuttavia, in grado di accogliere tali versamenti e di investirli in conformità alle nuove previsioni di cui all’articolo 8, comma 9, del D.Lgs. n. 252/2005. Si deve, cioè, trattare di una forma che risulta adeguata alle Istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui al sopra indicato comma, adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del D.Lgs. n. 252/2005.
I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazione dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.
Rispetto alla previgente normativa più ampi sono, poi, gli effetti conseguenti alle adesioni automatiche, dal momento che risulta prevista non più solo la devoluzione al fondo di riferimento, come sopra individuato, dell’intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi.
In base alla normativa, comunque, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda risulti inferiore all’assegno sociale annuale (di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335).
Chi si trovi in questa situazione, può, dunque, entro i 60 giorni successivi all’assunzione dichiarare di non volere destinare a previdenza complementare la propria contribuzione.
L’articolo 8, comma 7-ter , prevede altresì, che in assenza di accordi o di contratti la forma pensionistica complementare di destinazionedell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85 . Si tratta del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata, COMETA.
In tal caso, ai sensi del citatocomma , l’adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell’intero TFR.
Non essendovi, in questo caso, accordi collettivi di riferimento non saranno dovute a COMETA contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore.
Il comma 7-quater indica in 60 giorni dalla data di prima assunzione il termine entro il quale il lavoratore può esprimere la volontà di recedere all’adesione automatica.
L’attribuzione al lavoratore della facoltà della rinuncia conferma il principio della volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà di conferma dell’adesione già avvenuta in via automatica, ex lege, al momento dell’assunzione.
Essendo il recesso un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro.
Il recesso ha efficacia ex tunc e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell’adesione, e si qualifica come causa estintiva dell’adesione automatica regolata dalla normativa.
Dal momento che la normativa prevede un periodo di 60 giorni per l’esercizio di detta facoltà, si ritiene che ai soggetti assunti con contratti a tempo determinato inferiori a detto periodo non si applichi il meccanismo dell’adesione automatica, posto che agli stessi non verrebbe garantito un sufficiente periodo di riflessione, indispensabile per l’adozione di scelte ponderate.
Parimenti, l’adesione automatica non esplica i suoi effetti qualora prima della scadenza del periodo di 60 giorni il rapporto di lavoro cessi (es. per dimissioni, licenziamento o recesso in prova). Medesime considerazioni sono applicabili a contratti di durata inferiore ai 60 giorni quali quelli a tempo determinato o a carattere stagionale.
Eventuali sospensioni dell’attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti 60 giorni.
La rinuncia all’adesione automatica consegue alla scelta di destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005 ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile:
- nel primo caso si tratterà di un’adesione esplicita a una forma pensionistica complementare. In particolare, il lavoratore potrà indicare una forma pensionistica complementare a cui risulti già aderente alla data dell’assunzione ovvero una forma alla quale si sia iscritto successivamente all’assunzione. In entrambi i casi il TFR da versare al fondo comprende quanto dovuto dalla data di assunzione;
- nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile, la scelta espressa dal lavoratore farà sì che il TFR maturando, a far tempo dalla data dell’assunzione, non venga devoluto a previdenza complementare e continui ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del Codice civile, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, commi 755 e 756, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sul Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, come modificata dalla Legge n. 199/2025.
Entro il termine di 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può inoltre decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell’adesione automatica, in luogo dell’intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.
L’adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione, come espressamente disposto dal comma 7-quinquies .
Quanto alla misura della contribuzione del datore e del lavoratore, la norma rinvia a quanto previsto dall’accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.
I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione. Le forme pensionistiche complementari provvedono alla valorizzazione delle somme versate secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Nell’eventualità che l’accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell’adesione automatica il TFR dal giorno dell’assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.
A seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, di cui al comma 7-quinquies, le forme pensionistiche complementari sono tenute a informare il lavoratore dell’avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall’adesione.
In detta prima informativa, saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all’adesione.
Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026
L’articolo 8, comma 9-bis , del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare.
Al fine di rendere conoscibile il meccanismo dell’adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un’adeguata informativasugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, nonché ad acquisire apposita dichiarazione circa il fatto che lo stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR.
Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera.
Se il lavoratore ha in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR, il datore di lavoro informa il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, precisando che in difetto trova applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies .
Nel caso in cui, invece, il lavoratore – pur dichiarando di essere iscritto al sistema di previdenza complementare non comunichi il relativo fondo a cui intenda contribuire – vedrà applicare l’adesione automatica con conferimento del TFR al fondo di categoria (per l’intero importo oltre alla relativa contribuzione).
Quanto alla decorrenza dell’adesione automatica e della connessa contribuzione, nonché alla misura della stessa, vale quanto sopra precisato in relazione ai lavoratori di prima assunzione.
Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS ove ne ricorrano le condizioni).
Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.
Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dall’adesione automatica di cui al comma 9-bis . L’adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell’assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare.
Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell’adesione automatica.
Riassumendo
| Prima assunzione | Assunzioni successive | ||
| Situazione previdenziale di partenza | Non iscritto (salvo iscrizione in proprio ad un Fondo) | Non iscritto | Iscritto |
| Meccanismo di adesione | Adesione automatica, salvo rinuncia | Se non intende aderire alla previdenza, è opportuno che ne esplicita comunicazione. In assenza di comunicazione, adesione automatica (in attesa di chiarimenti) | Adesione automatica, salvo recesso |
| Fondo pensione di destinazione | Quello contrattuale. In mancanza Fondo Cometa | Fondo contrattuale o Fondo Cometa | Quello già opzionato. In mancanza di conferma quello contrattuale. In mancanza Fondo Cometa |
| Decorrenza | Data di assunzione | Data di assunzione | Data di assunzione |
| Devoluzione TFR | Intero importo maturando. | Intero importo maturando, salvo eccezioni (accordo deroga normativa) | Intero importo maturando, salvo opzione lavoratore |
| Contribuzione (lavoratore) | Obbligatoria, salvo esonero: retribuzione inferiore assegno sociale (7.101,00 euro nel 2026) | Obbligatoria (senza possibilità di esonero) | Obbligatoria, salvo esonero: retribuzione inferiore assegno sociale (7.101 euro nel 2026) |
| Recesso – Termine | Il lavoratore può recedere all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione | Il lavoratore può recedere all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione | Il lavoratore può recedere all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione |
| Recesso – Altre opzioni | Il lavoratore che recede dall’adesione automatica può decidere di: destinare il TFR a un altro fondo pensione; conservare il TFR in azienda (scelta revocabile in ogni momento) | Se nella precedente assunzione la scelta è stata il mantenimento del TFR in azienda, non è previsto alcun automatismo. | Il lavoratore che recede dall’adesione automatica può decidere di: destinare il TFR a un altro fondo pensione; non è possibile conservare il TFR in azienda. |
La COVIP ha rilasciato la modulistica provvisoria riferita all’informativa al lavoratore e alla scelta della destinazione del TFR.
→ Questa modulistica sostituisce integralmente i moduli in uso sino al 30 giugno 2026 e deve intendersi l’unica valida sino alla pubblicazione della documentazione definitiva.
Allegati:
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2120
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- D.M. 31 marzo 2020, n. 85
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204 e 205
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