3° Contenuto Riservato: Modello Redditi PF Quadro RR: la mancata compilazione non sospende i termini di prescrizione

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 13 LUGLIO 2026

L’omessa compilazione del Quadro RR del Modello Redditi persone fisiche rappresenta certamente un elemento rilevante, ma non consente da sola di dimostrare l’esistenza di una volontà fraudolenta di occultamento del debito contributivo. Occorre invece verificare,  caso per caso,  se il professionista abbia posto in essere una condotta concretamente finalizzata a impedire all’Inps la conoscenza del debito contributivo, così la Cassazione con Ordinanza n. 20223/2026 .

Premessa

L’Ordinanza della Cassazione n. 20223 del 16 giugno 2026, ha affrontato “nuovamente” l’argomento della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS dai professionisti; la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente la sospensione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2941, n. 8, del Codice civile Codice civile.

Il contenzioso in materia di debiti INPS

La Corte d’Appello ha rigettato il gravame proposto da un contribuente nella controversia con INPS e Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La citata controversia ha per oggetto l’opposizione ad un avviso di addebito notificato nel gennaio 2020, con riferimento alla contribuzione pretesa per l’anno 2012 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS.

Il Tribunale rigettò il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che alla mancata compilazione del quadro RR conseguisse la sospensione della prescrizione tra le parti ex art. 2941 , n. 8 cod. civ.

La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata, con riferimento ai suoi precedenti conformi.

Il contribuente è ricorso in Cassazione lamentando, per la parte che interessa il presente commento, la violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ. con riferimento alla causa di sospensione della prescrizione (mancata compilazione del quadro RR) erroneamente ritenuta dalla corte territoriale.

Il quadro RR del modello redditi persone fisiche: cenni

Il Quadro RR del Modello Redditi 2026 Persone Fisiche, periodo di imposta 2025, è obbligatorio per specifiche categorie di contribuenti e si articola in più sezioni.

Soggetti obbligati alla compilazione sono:

  • iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale (Sezione I);
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 (Sezione II);
  • lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata (Sezione III).

Per effetto dell’articolo 10, del D.Lgs. n. 241/1997, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2025, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I , del Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF”.

Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito di impresa, è costituita dalla parte del reddito di impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

L’Ordinanza n. 20223/2026

Osservano i giudici di legittimità che sulla questione controversa la Cassazione “ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529).

La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento segnalatore di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.

La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941 , n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito.

Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione del Quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso.

Per la Corte di Cassazione la Corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, ai quali la Cassazione intende dare continuità, perché si è limitata ad attribuire rilevanza al dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS e ha così valorizzato quell’automatismo più volte censurato dalla Cassazione stessa.

Questi rilievi , per la Cassazione,   conducono all’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione che, in sede di rinvio, si atterrà al principio di diritto di seguito enunciato: “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dai professionisti, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito ex art. 2941 , n. 8, cod. civ.; la sospensione richiede un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficiente psicologico dell’inadempiente da parte del giudice del merito“.

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