2° Contenuto Riservato: ISA 2026 alla luce della circolare n. 4/E

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Circolare 4/E/2026: novità ISA 2025, cause di esclusione, correlazioni con CPB e importanza della fedeltà dichiarativa

DI MAURO LONGO | 14 LUGLIO 2026

La circolare 6 luglio 2026, n. 4/E illustra le principali novità ISA relative al periodo d’imposta 2025. Il Documento di prassi esamina i principali interventi normativi, le novità della modulistica, i rapporti fra ISA e CPB e, soprattutto, l’importanza della fedeltà dei dati dichiarati. Per approfondire la tematica iscriviti al Master Mysolution Fisco 2026/2027 e segui la giornata “Dichiarazioni fiscali, regimi agevolati e punteggi ISA: controlli e aggiornamenti sui versamenti”, domani 15 luglio dalle 9.30 alle 12.30 con Andrea Bongi e Carla De Luca.

Premessa

Per il periodo d’imposta 2025, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 85 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, al fine di consentirne una loro corretta applicazione tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.

La circolare n. 4/E elenca le principali novità che hanno interessato gli ISA, quali:

  • interventi ordinari per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
  • la revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati intervenute nel 2025 e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse;
  • la conferma, in termini di regime premiale, delle regole applicate in passato;
  • nuove regole di messa a disposizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Revisione biennale

Nell’ottica della revisione biennale degli ISA, per il 2025 sono stati approvati i seguenti ISA:

  • EM01A – Commercio al dettaglio alimentare;
  • EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
  • EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi,

che derivano dalla suddivisione dell’ISA DM01U (commercio al dettaglio alimentari). Al riguardo si precisa che, i tre nuovi ISA hanno in comune la richiesta delle informazioni relative all’attività esercitata in forma ambulante, ma si differenziano sensibilmente con riferimento alla “Tipologia dell’offerta” presente nel quadro C.

A titolo di esempio, si riportano le informazioni richieste per ISA EM01C.

Scuole guida (ISA EG88U): per tener conto dell’effettivo contesto economico in cui il contribuente si trova a svolgere la propria attività, nell’ISA EG88U, è stato inserito un apposito “Quadro E – Dati per la revisione” contenente informazioni relative alla percentuale di svolgimento dell’attività in favore di soggetti terzi.

Revisione straordinaria iSA

correttivi introdotti sono i seguenti e nella sostanza confermano la stessa tipologia di correttivi previsti lo scorso anno:

  • Correttivi al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse, attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;
  • individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, per tener conto di situazioni di differenti vantaggi o svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
  • modifiche all’Indice sintetico di affidabilità fiscale FM05U, relative all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
  • la modifica delle soglie di riferimento dei seguenti indicatori di anomalia:
    • “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA DG72U);
    • “Costo del carburante al litro” (ISA DG90U);
  • la modifica della formula relativa a “Ricavi e dell’importo dello sconto praticato al SSN (L. 662/96)” (ISA DM04U) a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione per i farmaci erogati in convenzione con il SSN;
  • la modifica della formula relativa alla “Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G36U sui ricavi totali” a seguito della modifica dei codici ATECO afferenti l’ISA G36U.

Cause di esclusione

Con riferimento alle cause di esclusione i chiarimenti presenti nella circolare n. 4/E sono due e sono i seguenti:

  1. Rispetto allo scorso anno sono state eliminate le seguenti cause di esclusione:
    • codice 8: enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 117/2017;
    • codice 9: organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86, D.Lgs. n. 117/ 2017;
    • codice 10: imprese sociali.
  2. Società mutualistiche e consortili: Sono escluse dagli ISA le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
    Posto il riferimento ad “utenti non imprenditori”, non opera la causa di esclusione qualora gli utenti siano imprese (fattispecie piuttosto frequente).

La causa di esclusione riguarda solo le cooperative che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato, svolgendo la propria attività esclusivamente a favore dei soci, associati e utenti.

Cooperative che operano anche con terzi: risolvendo una delicata questione che da sempre si era posta, il Documento di prassi ha precisato che le società cooperative a mutualità prevalente e le società consortili che pongono in essere operazioni anche nei confronti di soggetti terzi, ancorché in via residuale o marginale, non possono beneficiare della causa di esclusione, venendo in tal caso meno il requisito dell’esclusività richiesto dalla norma. Tali soggetti, pertanto, saranno tenuti all’applicazione degli ISA approvati per l’attività da esse svolta. In tal caso, nella determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, rilevano solo i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle operazioni effettuate nei confronti di soggetti terzi, uniche operazioni per le quali vengono seguite le ordinarie regole del mercato, il che può determinare l’attribuzione di un punteggio ISA non pienamente rappresentativo della complessiva attività esercitata dal contribuente, in quanto riferito a una porzione limitata della stessa.

In tal caso è opportuno la compilazione del quadro “Note aggiuntive” del software applicativo, per illustrarne le motivazioni.

Società tra professionisti ed avvocati

Le società tra professionisti (STP) le società tra avvocati (STA), che, nel 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

  • Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10
  • “Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01
  • “Attività di esperti contabili”, codice attività 69.20.03
  • “Attività di consulenti del lavoro”, codice attività 69.20.04
  • “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, codice attività 71.11.01
  • “Attività di architettura n.c.a.”, codice attività 71.11.09
  • “Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00
  • “Attività legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10

come lo scorso anno, sono escluse dall’applicazione degli ISA, ma sono tenute alla compilazione dei modelli al fine di acquisire le informazioni utili all’elaborazione dei relativi ISA nelle prossime annualità.

Attività esercitata in forma di lavoro autonomo: i modelli ISA e relativo software di calcolo si applicano ordinariamente, quindi non opera la causa di esclusione in esame.

Correlazioni fra ISA e concordato preventivo biennale (CPB)

Per i soggetti hanno aderito alla proposta di CPB per il biennio 2024/2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il reddito e il valore della produzione “rettificati” relativi al 2025, rappresentano la base su cui sarà effettuata la valutazione economica della nuova proposta di concordato per il biennio 2026-2027.

Miglioramento risultato ISA: Per i soggetti che hanno aderito al CPB per il primo biennio e intendono rinnovare l’adesione per un secondo biennio, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025 ed ottenere in tale modo dei vantaggi in termini di CPB. A conclusione opposte si perviene in capo ai soggetti che per la prima volta aderiscono al CPB per il biennio 2026-2027. A costoro è sempre riconosciuta la possibilità di migliorare il risultato ISA, indicando maggiori ricavi/compensi in appositi righi del modello redditi (vedi esempio sotto riportati).

Veridicità dei dati: La circolare n. 4/E ha confermato il presupposto della veridicità dei dati dichiarati ai fini ISA che sono posti a fondamento anche del concordato preventivo biennale.

Il citato Documento di prassi ricorda che, la proposta di un reddito concordato viene elaborata, da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base dei dati in suo possesso, dei dati provenienti da fonti esterne, ma anche dei dati forniti dallo stesso contribuente, nonché delle risultanze derivanti dall’applicazione degli ISA; sulla base di tali dati sarà effettuata la valutazione economica che porta all’individuazione del reddito e del valore della produzione oggetto del CPB. Affinché la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti è necessario che i dati forniti dagli stessi risultino fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica (attività d’impresa o professionale) rappresentata.

La fedeltà dichiarativa risulta, pertanto, di fondamentale importanza anche ai fini del CPB, ai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, il quale elenca le cause di decadenza dal concordato nei casi in cui per esempio:

  • vengano accertate, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati”;
  • vengano accertate violazioni inerenti a ipotesi di infedele/fraudolenta dichiarazione, di comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
  • il contribuente abbia indicato nella dichiarazione dei redditi “dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato”.

È possibile evitare la decadenza del CPB, ricorrendo al ravvedimento operoso per le inesattezze/omissioni della comunicazione di dati rilevanti ai fini ISA, ne deriva che nella compilazione del modello ISA, molta attenzione deve essere posta in essere dai soggetti che intendo aderire al CPB per il biennio 2026-2027.

Regime premiale

Le regole che disciplinano il regime premiale ISA e relativi vantaggi sono rimasti invariate rispetto al passato.

Si ricorda che i benefici premiali sono i seguenti:

  • esoneri dal visto di conformità;
  • esclusione dalla disciplina delle società di comodo;
  • riduzione delle tempistiche di accertamento;
  • impossibilità di operare accertamenti sulla base di presunzioni semplici;
  • esclusione dall’accertamento sintetico (c.d. redditometro);
  • esclusione dalla presentazione della garanzia nel caso di presentazione di istanza di sospensione di un atto impugnato.

L’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 dispone che, per i periodi d’imposta oggetto del CPB, sono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa ISA.

Veridicità dei dati: La circolare n. 4/E affronta un tema molto importante ed afferma il principio che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l’attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente. La circolare ha confermato che il presupposto di una “fedele dichiarazione”, è requisito imprescindibile per beneficare del regime premiale ISA, graduato in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale risultanti dall’applicazione degli ISA, l’ottenimento dei quali deve necessariamente ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente siano corretti, veritieri e completi. Il Documento di prassi ha espressamente precisato che: “Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati non veritieri, incompleti o comunque inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio”.

In tal senso, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5 novembre 2024, n. 28457, si è espressa sul tema della veridicità dei dati comunicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, affermando che i benefici premiali connessi agli studi di settore (e degli ISA) presuppongono la “fedele esposizione dei dati”, restando esclusi in presenza di dati non veritieri. Ne deriva che il riconoscimento di tali benefici viene meno nel caso in cui si accertata la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.

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