CIRCOLARE MONOGRAFICA
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 14 LUGLIO 2026
L’INPS – con Circolare 3 luglio 2026, n. 72 – ha fornito le prime indicazioni sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ex art. 4 , D.L. 62/2026 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112/2026 ). La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, esclusi i premi e i contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di € 500 mensili per ciascun lavoratore.
Nel dettaglio, l’agevolazione riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti di lavoro a tempo determinato: di durata complessiva non superiore a 12 mesi; instaurati entro il 30 aprile 2026; trasformati senza soluzione di continuità. Il beneficio spetta per lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.
Sono esclusi dall’agevolazione: i rapporti di lavoro domestico; i contratti di apprendistato; il personale dirigente. La misura non si applica alle nuove assunzioni a tempo indeterminato né alle assunzioni a termine.
Tra le condizioni richieste per l’accesso all’esonero figurano il rispetto degli obblighi contributivi e della normativa sul lavoro, l’applicazione dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando lo specifico modulo “Incentivi Decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.
Con successivo Messaggio, l’INPS renderà nota la pubblicazione del modulo in commento, oltre a fornire ulteriori istruzioni operative.
Premessa
Al 31 dicembre 2025 si è chiusa l’esperienza dei bonus occupazionali normati dal c.d. Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95).
Il provvedimento aveva istituito 4 nuovi incentivi occupazionali:
– Bonus Settori Strategici (art. 21);
– Bonus Giovani (art. 22);
– Bonus Donne (art. 23);
– Bonus ZES (art. 24).
Per il 2026, gli incentivi occupazionali sono declinati nel D.L. n. 62/2026 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 112/2026 .
Nel dettaglio, sono stati istituiti:
– Art. 1 – Bonus Donne 2026 (l’INPS – con Circolare n. 57/2026 e Messaggio n. 1970/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line);
– Art. 2 – Bonus Giovani 2026 (l’INPS – con Circolare n. 55/2026 e Messaggio n. 1966/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line);
– Art. 3 – Bonus ZES 2026 (l’INPS – con Circolare n. 56/2026 e Messaggio n. 1968/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line).
Nell’analisi che segue, il dettaglio del nuovo incentivo alla stabilizzazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, ex art. 4 , D.L. n. 62/2026.
Art. 4, D.L. n. 62/2026 – Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
Sono beneficiari dell’incentivo in specie i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano i soggetti destinatari della norma.
Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
– il DURC;
– le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– le disposizioni contenute nei CCNL;
– art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
– la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
– il trattamento economico individuale erogato, rispetto al TEC previsto dai CCNL c.d. leader.
I soggetti destinatari sono tutti i lavoratori non dirigenti aventi un contratto a termine (di durata non superiore a 12 mesi) attivato entro il 30 aprile 2026.
Alla data di trasformazione del rapporto di lavoro (che deve avvenire tra il 1° agosto 2026 ed il 31 dicembre 2026), il lavoratore non deve aver compiuto il 35° anno di età e non deve aver mai avuto un rapporto a tempo indeterminato.
Sono “agevolabili” esclusivamente le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, per il personale non dirigenziale (contratto a tempo determinato di durata complessiva alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi), che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- il rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare a tempo indeterminato deve avere, al momento della trasformazione, una durata complessiva non superiore a 12 mesi;
- la trasformazione del contratto a tempo indeterminato deve avvenire, senza soluzione di continuità, per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026;
- il lavoratore, alla data della trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato.
I periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.
Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
In considerazione della circostanza che l’esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tale genere a tempo indeterminato in capo al lavoratore – anche in considerazione della specialità della disciplina – non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione.
Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. Il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva. Tale condizione ostativa si riferisce ai licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva a prescindere dalle qualifiche o mansioni rivestite dai lavoratori coinvolti;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo;
La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto di lavoro.
- la trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
- la legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
I chiarimenti INPS: Circolare n. 72/2026
L’INPS – con Circolare 3 luglio 2026, n. 72 – ha fornito i primi chiarimenti normativi.
L’incentivo è sotto forma di sgravio contributivo (in misura pari al 100% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro) per un massimo di 24 mesi, nel limite massimo di euro 500 su base mensile.
Per i rapporti di lavoro che vengono trasformati a tempo indeterminato o che siano risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 16,12 (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’esonero contributivo spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale; in tale ipotesi, i massimali dell’agevolazione suindicati devono essere proporzionalmente ridotti.
Il beneficio non si applica ai premi ed ai contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibile, senza alcuna riduzione, con:
– la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro);
– l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.
L’esonero in argomento costituisce una misura rivolta alla generalità dei datori di lavoro privati volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la finalità della stabilizzazione dell’occupazione giovanile.
Per le sue caratteristiche la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
La legittima fruizione del beneficio in commento è subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5 , D.L. n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.
L’INPS – con Circolare n. 72/2026 – ha reso noto che allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:
→ i dati identificativi dell’impresa;
→ i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
→ la data di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare;
→ la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
→ la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
→ la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
→ dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall’art. 7 del D.L. n. 62/2026.
L’art. 7, comma 4-bis , D.L. n. 62/2026 ha precisato che il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro c.d. leader, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.
Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- verificare, mediante consultazione dei flussi contributivi mensili e delle comunicazioni obbligatorie nella disponibilità dell’Istituto, che il lavoratore non sia stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato precedenti a quello per il quale si richiede il riconoscimento dell’esonero;
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.
→ Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in trattazione sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.
→ Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.
I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.
L’INPS – con successivo Messaggio – pubblicherà il modulo di domanda, necessario per richiedere l’incentivo in specie.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62, art. 4 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112)
- INPS, Circolare 3 luglio 2026, n. 72
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.