L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 15 LUGLIO 2026
Con la Risposta n. 132/2026 , l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un dipendente trasferitosi in Francia, pur in parte svolte in modalità agile dal territorio francese, scontano imposizione esclusiva in Italia. La fattispecie viene ricondotta all’articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, riservato ai redditi da lavoro pubblico, e non all’articolo 15, dedicato ai lavoratori frontalieri.
La Risposta n. 132/2026 affronta l’assoggettamento a imposizione delle retribuzioni erogate dalla Banca d’Italia a un lavoratore che ha spostato la residenza fiscale in Francia, in un Comune di confine, mantenendo il rapporto di lavoro con una sede dell’Istituto in una Regione italiana confinante. Il dipendente si reca in Italia 2 giorni alla settimana e per il resto lavora da remoto dal territorio francese, con un pacchetto annuo di 100 giornate di lavoro agile. È stato dunque necessario stabilire quale disciplina della Convenzione italo-francese, ratificata con Legge 7 gennaio 1992, n. 20, debba applicarsi: quella generale sui redditi da lavoro dipendente, con la deroga per i frontalieri, oppure quella speciale per le remunerazioni erogate da enti pubblici.
Il conflitto tra regime dei frontalieri e remunerazioni pubbliche
Il punto centrale riguarda la qualificazione giuridica del reddito, in relazione alla natura dell’ente erogatore. L’articolo 15 disciplina in via generale i redditi da lavoro dipendente e prevede una tassazione concorrente tra lo Stato di residenza e quello in cui l’attività viene svolta. Il paragrafo 4 introduce una deroga per i lavoratori frontalieri, con tassazione esclusiva nello Stato di residenza, a condizione che il dipendente risieda e lavori in due zone di confine contigue, individuate dal paragrafo 9 del Protocollo aggiuntivo nelle Regioni per l’Italia e nei Dipartimenti per la Francia.
L’articolo 19, dedicato alle funzioni pubbliche, riserva invece allo Stato erogatore la potestà impositiva esclusiva sulle remunerazioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, a fronte di servizi resi allo Stato medesimo. La fattispecie si colloca proprio al confine tra queste due discipline: se la Banca d’Italia rientra nel novero degli enti richiamati dall’articolo 19, il reddito sconta imposizione esclusiva in Italia; se ne resta esclusa, si applica l’articolo 15 e il regime di favore per i frontalieri.
La tesi del contribuente e l’interpretazione dell’Agenzia
Il contribuente sostiene l’applicabilità del regime dei frontalieri, evidenziando come la Banca d’Italia non possa essere qualificata come suddivisione politica o amministrativa né come ente locale, trattandosi di un istituto dotato di autonomia rispetto alle strutture statali, e come la Convenzione italo-francese non contenga alcuna clausola che estenda espressamente l’articolo 19 alle remunerazioni erogate dall’Istituto.
L’Amministrazione finanziaria non condivide la ricostruzione proposta e richiama il Commentario al Modello OCSE, secondo cui l’articolo 19 va inteso in senso esteso a tutti gli enti di diritto pubblico, con la sola eccezione di quelli che esercitano attività industriale o commerciale, come le poste o le ferrovie, i cui dipendenti restano soggetti all’articolo 15, salvo diverso accordo tra le Autorità dei due Stati. Ne discende un principio applicativo rilevante: l’inclusione nel perimetro dell’articolo 19 non richiede una menzione espressa in Convenzione, essendo sufficiente che l’ente non svolga attività commerciale o industriale.
Su questa base, l’Agenzia qualifica la Banca d’Italia come istituto di diritto pubblico ai sensi dello Statuto approvato con D.P.R. 27 giugno 2022, che svolge le funzioni di Banca centrale della Repubblica in piena autonomia, perseguendo esclusivamente finalità pubbliche e senza margini di operatività commerciale. Precisa inoltre che la presenza di quote di capitale detenute da soggetti privati non incide sulla natura pubblicistica dell’ente, stante il ruolo statutariamente marginale riservato a tali partecipanti nelle decisioni istituzionali.
Le conseguenze fiscali e il principio operativo
Verificate entrambe le condizioni richieste dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a) – erogazione del reddito da un ente pubblico e corresponsione a fronte di servizi resi al medesimo ente – l’Agenzia conclude per l’imposizione esclusiva in Italia, quale Stato della fonte, con il conseguente obbligo per la Banca d’Italia di operare la ritenuta IRPEF a titolo di acconto ex articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, restando preclusa ogni tassazione concorrente in Francia.
La Risposta n. 132/2026 conferma un orientamento che privilegia una lettura ampia della nozione di ente pubblico rilevante ai fini dell’articolo 19, superando la tesi secondo cui l’autonomia statutaria e finanziaria di un ente ne escluderebbe l’assimilazione alle suddivisioni politiche o amministrative dello Stato. Il documento offre un criterio operativo utile per i sostituti d’imposta pubblici chiamati a gestire fattispecie analoghe, chiarendo che il discrimine non risiede nella forma giuridica dell’ente, bensì nella natura pubblicistica delle finalità perseguite e nell’assenza di attività commerciale.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 23
- Legge 7 gennaio 1992, n. 20
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 2 luglio 2026, n. 132
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