COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 15 LUGLIO 2026
La facoltà di rilascio dell’asseverazione di conformità dei contratti di rapporto di lavoro (Asse.Co.) per certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e per promuovere la cultura della legalità, spettante ai consulenti del lavoro sulla base di un protocollo d’intesa firmato prima, nel 2014, con il Ministero del Lavoro e poi, nel 2016, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), non spetta di diritto ai commercialisti.
Premessa
La Sentenza del TAR Lazio n. 12539 del 9 luglio 2026 , respingendo il ricorso del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili, conferma in modo netto che il rilascio dell’asseverazione di conformità dei contratti di lavoro (Asse.Co.) resta prerogativa esclusiva dei Consulenti del Lavoro, escludendo i Commercialisti dalla possibilità di sottoscrivere il relativo protocollo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Il motivo del ricorso al TAR del Lazio
Con ricorso notificato nell’ottobre 2025 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili assieme ad un iscritto hanno impugnato il provvedimento, con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha respinto l’istanza dello CNDCEC volta a estendere ai dottori commercialisti il potere di asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione (“Asse.co.”), già riconosciuto ai Consulenti del lavoro sulla base di protocolli d’intesa sottoscritti dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro dapprima con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e successivamente con l’Ispettorato.
Il CNDCEC ricorrente, tra le varie motivazioni di ricorso, ritiene sia illegittima la scelta di concludere il protocollo d’intesa soltanto con l’Ordine dei consulenti del lavoro perché contrasterebbe con il principio di legalità, con il sistema concorrenziale che governa tutte le prestazioni di servizi, con il parametro del buon andamento e con gli altri principi generali dell’attività amministrativa.
Per il TAR non sono condivisibili le censure del CNDCEC
Osservano i giudici amministrativi che la critica dei commercialisti nasce dal protocollo d’intesta stipulato nel 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro con lo scopo, nell’ambito della riforma dell’attività ispettiva, di incentivare “l’attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” e di “realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili”, orientando “l’attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive dell’Asse.co.”, salve determinate eccezioni.
L’asseverazione è stata poi nuovamente disciplinata da un successivo protocollo d’intesa, concluso nel 2016 tra il predetto Consiglio e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a cui nel frattempo erano state trasferite le funzioni ispettive sotto la vigilanza del Ministero.
Osserva il TAR che sotto il profilo procedimentale, l’asseverazione è rilasciata mediante una procedura telematica dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro sulla base, di una dichiarazione di responsabilità da parte di un consulente del lavoro “in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed al rispetto della contrattazione collettiva […], e ciò sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro e/o del Consulente del Lavoro e tenendo conto delle previsioni dei contratti collettivi […]”.
Orbene, le censure di parte ricorrente sono essenzialmente riconducibili a un’unica base censoria, ossia che le competenze in materia di adempimenti lavoristici e previdenziali riconosciute dalla legge anche ai dottori commercialisti imporrebbero di estendere il potere di rilascio dell’asseverazione al relativo Consiglio nazionale, in quanto non sarebbero ravvisabili ragionevoli elementi di differenziazione rispetto alla figura dei consulenti del lavoro.
Tuttavia, tale assunto per il TAR non può essere condiviso.
Non è in discussione che anche i dottori commercialisti abbiano competenza in materia di lavoro e previdenziale sociale, come è del resto espressamente previsto dall’art. 1, co. 1, Legge n. 12/1979 (recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”), che abilita al compimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti non solo i consulenti del lavoro, ma anche gli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere tali adempimenti.
E nondimeno altrettanto innegabile che tra le figure professionali appena menzionate permangono significative differenze in punto di percorso di studi, di esame di abilitazione, di regime e ordinamento della professione.
Nello specifico, l’Ispettorato resistente ha inteso valorizzare i seguenti aspetti:
- “i soli Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro sono riconosciuti, tra gli altri, quali soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro (art. 76, comma 1, lett. c-ter, D.Lgs. n. 276/2003), attività peraltro analoga a quella della asseverazione”;
- “i medesimi Consigli provinciali, in quanto organi di certificazione, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-terc.p.c., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice e all’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (v. art. 31, comma 12, Legge n. 183/2010)”;
- “presso le medesime sedi di certificazione – e quindi presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro – può essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.(v. art. 31, comma 13, Legge n. 183/2010)”;
- “sempre presso le sedi di certificazione – e quindi presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro – l’art. 2103 c.c. rende possibile la stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”;
- “solo i consulenti del lavoro sono stati individuati dal legislatore al fine di definire la procedura di dimissioni ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2015 secondo cui la trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276”;
- “solo ai consulenti del lavoro è rimessa la facoltà di svolgere attività di intermediazione ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 276/2003, secondo il quale l’ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione”;
- “non tutti i commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali ma esclusivamente quelli che abbiano previamente effettuato una specifica comunicazione in tal senso agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti dei consulenti”;in sostanza l’attività dei commercialisti, a differenza di quella dei consulenti del lavoro, è quindi limitata agli ambiti territoriali previamente comunicati e dove insistono le imprese per le quali svolgono i relativi adempimenti da cui hanno ricevuto uno specifico mandato professionale.
Le due categorie non sono sovrapponibili neppure in occasione del tirocinio – durante il quale per i commercialisti non è necessario approfondire la materia del lavoro – né al momento dell’esame di Stato, che nel caso dei consulenti per l’attività di verifica delle competenze vede presente l’Ispettorato.
Differente è anche il Ministero vigilante sulle due categorie professionali: quello del Lavoro per i consulenti, quello di Giustizia per i commercialisti, a cui del resto la relativa legge professionale (D.Lgs. n. 139/2005) invece riconosce in via primaria competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
Per il TAR trattasi di una pluralità di elementi di differenziazione, che, complessivamente considerati, rendono non palesemente irragionevole la scelta dell’amministrazione di concludere il protocollo d’intesa soltanto con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
In conclusione, il TAR ritiene che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
Riferimenti normativi:
- TAR Lazio, Sentenza 9 luglio 2026, n. 12539
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