COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 17 LUGLIO 2026
Con la Sentenza n. 5678/2025 in esame, la Corte d’Appello di Milano, in linea con quanto statuito dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024 affronta un tema di particolare rilievo nel diritto del lavoro contemporaneo, ossia quello della validità ed efficacia delle conciliazioni sindacali ai fini dell’inoppugnabilità prevista dall’art. 2113, comma 4, c.c.
In particolare, riguardo alle rinunce e transazioni del lavoratore, la Corte d’Appello di Milano conferma che affinché la conciliazione sindacale possa beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’art. 2113, comma 4, c.c., è necessario che la relativa procedura sia svolta presso sedi e secondo modalità espressamente previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.; in difetto di una disciplina collettiva che individui organismi e procedure conciliative, il verbale sottoscritto dinanzi a una singola organizzazione sindacale costituisce mera transazione impugnabile entro 6 mesi ai sensi dell’art. 2113 c.c.
Le conciliazioni “in sede sindacale” dopo la pronuncia della Corte di cassazione (Ordinanza n. 10065/2024)
Riguardo al significato della conciliazione sottoscritta “in sede sindacale”, fino alla recente Ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024 , tale nozione è sempre stata intesa in senso sostanziale e non formale.
Anche in provvedimenti recenti, la stessa Corte di Cassazione – con le Ordinanze n. 1975 del 18 gennaio 2024 e n. 25796 del 5 settembre 2023 – aveva infatti precisato che le conciliazioni possono essere sottoscritte anche in luoghi diversi dalla sede di un Sindacato, senza che ciò faccia venir meno il valore della inoppugnabilità prevista dall’art. 2113 c.c., a condizione che si abbia certezza circa l’avvenuta assistenza sindacale concreta ed effettiva a favore del prestatore di lavoro, il quale risulti così tutelato dal timore verso il contraente “forte” e/o dalla incapacità di comprendere a pieno gli effetti legali dell’atto posto in essere e il complesso dei propri diritti a cui rinuncia.
Con l’Ordinanza n. 10065/2024 , l’orientamento della Suprema Corte in materia è mutato, posto che è stato precisato con fermezza che:
– “la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere”;
– “i luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all’organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza datoriale”.
In considerazione di ciò, la Corte di Cassazione ha:
- qualificato la “sede sindacale” come “luogo fisico-topografico e non invece luogo virtuale di protezione del lavoratore, che si realizza attraverso l’effettiva assistenza in sede di conciliazione da parte del rappresentante sindacale cui lo stesso abbia conferito mandato”,
- dichiarato la nullità del verbale di conciliazione firmato presso la sede aziendale,
concludendo che “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3 c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
La nuova pronuncia della Corte d’Appello di Milano
Il fatto e la vicenda processuale
Il lavoratore, assunto con mansioni di conducente di furgone e inquadrato nel CCNL Trasporto Merci Industria, aveva subito un infortunio durante operazioni di carico presso il magazzino della committente. In particolare, mentre utilizzava un transpallet elettrico (“paperino”), veniva colpito dal mezzo a causa dello slittamento delle ruote usurate, riportando lesioni permanenti.
Successivamente alla cessazione del rapporto, le parti procedevano con la sottoscrizione di un verbale di “conciliazione in sede sindacale”, con il quale il lavoratore rinunciava a ogni ulteriore pretesa, anche risarcitoria, a fronte del pagamento di euro 100 a titolo transattivo oltre alle competenze di fine rapporto.
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, il lavoratore impugnava tempestivamente il verbale di conciliazione in sede sindacale di cui sopra, sostenendo:
– l’inesistenza di una valida sede sindacale protetta;
– l’assenza, nel CCNL applicato, di procedure conciliative ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.;
– la sproporzione tra le reciproche concessioni;
– la responsabilità datoriale per l’infortunio.
Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo valida la conciliazione.
Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso in appello.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’appello ha ribaltato integralmente la decisione del Tribunale, accogliendo la tesi del lavoratore e dichiarando l’inefficacia dell’accordo, sulla base delle seguenti motivazioni.
Il punto centrale della decisione riguarda proprio la qualificazione della conciliazione e i requisiti necessari affinché essa possa sottrarsi al regime di impugnabilità previsto dall’articolo 2113 del Codice civile.
Più in particolare, la Corte afferma che, affinché una conciliazione sindacale possa beneficiare del regime di inoppugnabilità, è necessario che la relativa procedura sia prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.
Ne deriva che la semplice presenza di un rappresentante sindacale non è sufficiente a integrare una “sede protetta” in senso tecnico.
Occorre invece:
- una previsione collettiva specifica;
- una disciplina procedurale;
- l’individuazione degli organismi conciliativi.
In assenza di tali elementi, il verbale resta una comune transazione impugnabile entro 6 mesi.
Altro passaggio fondamentale della sentenza in esame, è rappresentato dalla considerazione espressa dalla Corte d’Appello per la quale viene superato un orientamento pratico, assai diffuso, secondo cui sarebbe sufficiente la sottoscrizione dell’accordo presso una sede sindacale, anche unilateralmente individuata dal datore di lavoro, per rendere inattaccabile la conciliazione.
In linea con quanto espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10065/2024 (rif. primo paragrafo), la Corte valorizza invece la funzione sostanziale della protezione, affermando che ai fini della non impugnabilità non basta il “luogo fisico”, ma occorre una procedura collettivamente regolata che garantisca al lavoratore una tutela effettiva e non meramente apparente.
In tale prospettiva, la contrattazione collettiva non svolge una funzione accessoria, bensì costitutiva della sede protetta.
Nel caso concreto, il CCNL applicato (trasporto merci industria) non prevedeva alcuna disciplina delle conciliazioni sindacali. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere la natura “protetta” dell’accordo, a nulla rilevando che esso fosse stato sottoscritto davanti a un rappresentante sindacale.
La Corte sottolinea inoltre che la previsione collettiva delle modalità conciliative non costituisce un formalismo, ma una garanzia sostanziale.
Considerazioni conclusive
L’effetto pratico della decisione è rilevante: una larga parte delle conciliazioni che nella prassi vengono definite “sindacali” rischia di essere riqualificata come semplice transazione, con conseguente piena impugnabilità.
Si suggerisce quindi di verificare puntualmente la base contrattuale della procedura, la struttura dell’organismo conciliativo e le modalità di svolgimento dell’incontro.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2113, comma 4
- Corte d’Appello di Milano, Sentenza 24 settembre 2025, n. 5678
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