1° Documento Riservato: Split payment confermato fino al 30 giugno 2029: proroga UE e quadro operativo della disciplina

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 17 LUGLIO 2026

Il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029 con la decisione di esecuzione UE n. 2026/1728 del 10 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 luglio 2026. La proroga elimina ogni incertezza applicativa e conferma la piena operatività dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L’intervento europeo rappresenta l’occasione per ripercorrere l’attuale disciplina, individuando i soggetti interessati, le operazioni escluse, gli adempimenti di fatturazione, il rapporto con il reverse chargee le conseguenze finanziarie per i fornitori della Pubblica Amministrazione.

La recente Decisione del Consiglio UE

La Decisione di esecuzione UE n. 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026 segna un nuovo capitolo nella disciplina dello split payment, autorizzando l’Italia a mantenere il meccanismo della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2029.

La pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 luglio 2026 pone definitivamente fine ai dubbi sorti nei mesi precedenti circa la sorte della disciplina dopo il 30 giugno 2026 e consente alle Amministrazioni pubbliche, agli enti destinatari della norma e ai rispettivi fornitori di continuare ad operare senza alcuna modifica organizzativa.

La proroga conferma ancora una volta come lo split payment costituisca uno degli strumenti cardine della strategia italiana di contrasto all’evasione IVA, in stretta sinergia con la fatturazione elettronica obbligatoria.

Una misura speciale che continua a derogare alle regole europee

Lo split payment, disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, rappresenta una deroga ai principi generali della Direttiva IVA n. 2006/112/CE.

Nel sistema ordinario dell’imposta il cedente o prestatore incassa dal cliente anche l’IVA esposta in fattura e successivamente la versa all’Erario.

Con la scissione dei pagamenti, invece, il fornitore continua ad emettere la fattura con l’indicazione dell’imposta, ma non ne percepisce l’importo: l’IVA viene trattenuta direttamente dal soggetto acquirente e versata all’Erario secondo le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2015.

Poiché tale meccanismo modifica il funzionamento ordinario dell’IVA armonizzata, la sua applicazione è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di introdurre misure speciali finalizzate alla prevenzione dell’evasione fiscale o alla semplificazione della riscossione dell’imposta.

Dal 2015 ad oggi l’Italia ha ottenuto numerose autorizzazioni, culminate nell’attuale proroga sino al 30 giugno 2029, confermando come quella che era nata quale misura temporanea sia ormai divenuta un elemento strutturale del sistema IVA nazionale.

Perché Bruxelles ha concesso una nuova proroga

La richiesta italiana, trasmessa alla Commissione Europea nell’ottobre 2025, evidenziava come il meccanismo continui a produrre effetti positivi nella riduzione del cosiddetto VAT Gap, cioè della differenza tra l’IVA teoricamente dovuta e quella effettivamente riscossa.

Secondo la valutazione del Governo italiano, lo split payment continua infatti a svolgere un ruolo essenziale nei confronti delle operazioni effettuate con la Pubblica Amministrazione, impedendo che l’imposta possa essere incassata da operatori economici successivamente insolventi o inadempienti.

La Commissione ha inoltre riconosciuto che il meccanismo opera in maniera complementare rispetto alla fatturazione elettronica obbligatoria, autorizzata dalla Decisione di esecuzione UE n. 2018/593.

Quest’ultima consente, infatti, all’Amministrazione finanziaria di conoscere tempestivamente le operazioni effettuate, mentre lo split paymentelimina preventivamente il rischio di mancato riversamento dell’imposta.

Ambito soggettivo: chi continua ad applicare lo split payment

La proroga non modifica il perimetro soggettivo della disciplina.

Continuano pertanto ad applicare la scissione dei pagamenti:
• le Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009;
• gli enti, le fondazioni e le società controllate o partecipate nei limiti previsti dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
• gli altri soggetti ricompresi negli elenchi annualmente pubblicati dal Dipartimento delle Finanze.

Gli elenchi continuano ad assumere efficacia costitutiva ai fini dell’applicazione della disciplina, secondo quanto chiarito dalla prassi amministrativa.

Resta inoltre confermata l’esclusione, già operativa dal 1° luglio 2025, delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, eliminazione che costituiva uno degli impegni assunti dall’Italia nei confronti della Commissione Europea nell’ottica di una graduale riduzione del campo di applicazione della misura.

Le operazioni escluse

La proroga non incide neppure sull’ambito oggettivo della disciplina.

Lo split payment continua infatti a non trovare applicazione, tra l’altro, nei confronti:

  • delle operazioni soggette al reverse charge, nelle quali l’imposta è già assolta dal cessionario;
  • delle operazioni non imponibili, esenti o fuori campo IVA;
  • delle operazioni soggette ai regimi monofase o ai regimi speciali IVA incompatibili con la scissione dei pagamenti;
  • delle prestazioni rese da professionisti assoggettate a ritenuta, espressamente escluse dall’art. 17-ter, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 633/1972.

Particolare attenzione continua a dover essere prestata nei casi in cui convivano più regimi IVA, poiché il reverse charge prevale sempre sullo split payment.

Fatturazione e adempimenti

Per il fornitore gli adempimenti rimangono invariati.

La fattura deve essere emessa indicando regolarmente:

  • imponibile;
  • aliquota IVA;
  • ammontare dell’imposta.

Nel documento deve inoltre essere riportata l’annotazione che l’operazione è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Dal punto di vista contabile, il fornitore registra normalmente la fattura emessa ma non incassa l’IVA, che sarà versata direttamente dal cliente pubblico.

Il soggetto destinatario dello split payment provvede invece al versamento dell’imposta secondo le modalità stabilite dal D.M. 23 gennaio 2015.

Il principale effetto economico: la formazione di crediti IVA

Se sotto il profilo del contrasto all’evasione il meccanismo ha prodotto risultati significativi, sul piano finanziario continua invece a determinare effetti rilevanti per le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione.

Non incassando l’IVA sulle proprie operazioni attive, tali soggetti accumulano frequentemente crediti IVA strutturali, derivanti dall’imposta assolta sugli acquisti.

Per attenuare tale fenomeno, la normativa continua a riconoscere una corsia preferenziale per i rimborsi IVA, nei limiti del credito maturato in relazione alle operazioni assoggettate a split payment.

Si tratta di un aspetto che la stessa Commissione Europea ha ritenuto meritevole di monitoraggio, imponendo all’Italia uno specifico obbligo informativo.

Entro il 2027 un nuovo monitoraggio europeo

La Decisione UE n. 2026/1728 non si limita infatti ad autorizzare la proroga.

L’Italia dovrà presentare entro il 30 settembre 2027 una relazione dettagliata sull’applicazione della misura.

Il documento dovrà illustrare:

  • l’efficacia dello split payment nel contrasto all’evasione;
  • l’evoluzione del VAT Gap;
  • i tempi medi dei rimborsi IVA ai fornitori;
  • l’interazione della misura con la fatturazione elettronica e con gli altri strumenti antifrode.

L’obiettivo è consentire alla Commissione Europea di verificare se permangano ancora le condizioni che giustificano il mantenimento della deroga ai principi ordinari della direttiva IVA.

Una disciplina ormai consolidata

La nuova autorizzazione conferma come il legislatore europeo continui a ritenere lo split payment una misura ancora necessaria per il sistema italiano.

L’efficacia dimostrata nella riduzione dell’evasione IVA ha prevalso sulle criticità finanziarie che la disciplina continua a generare nei confronti dei fornitori della Pubblica Amministrazione, criticità che vengono mitigate attraverso il riconoscimento di procedure prioritarie di rimborso.

Dal punto di vista operativo, la proroga elimina il rischio di modifiche improvvise ai sistemi amministrativi delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, garantendo continuità fino al 30 giugno 2029.

Resta tuttavia evidente come il futuro della disciplina dipenderà anche dai risultati che emergeranno dal monitoraggio richiesto dalla Commissione Europea e dall’evoluzione degli strumenti digitali di controllo fiscale, primi fra tutti la fatturazione elettronica e l’interoperabilità delle banche dati tributarie.

Tabella riepilogativa

AspettoDisciplina vigente dopo la proroga
Fonte normativa nazionaleArt. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972
Nuova scadenza dell’autorizzazione30 giugno 2029
Soggetti interessatiPubbliche Amministrazioni, enti e società inclusi negli elenchi del Dipartimento delle Finanze
Modalità di fatturazioneFattura con IVA esposta e annotazione “scissione dei pagamenti”
Chi versa l’IVAIl cessionario/committente pubblico
Chi incassa l’IVAIl fornitore non incassa l’imposta
Reverse chargePrevale sullo split payment quando applicabile
Operazioni escluseReverse charge, operazioni esenti, non imponibili, fuori campo e regimi speciali incompatibili
Effetti finanziariPossibile formazione di crediti IVA strutturali con accesso ai rimborsi prioritari
Obbligo verso la Commissione UERelazione entro il 30 settembre 2027 sull’efficacia della misura e sui tempi di rimborso IVA

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