COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 17 LUGLIO 2026
Con l’approvazione in prima lettura del c.d. correttivo “Omnibus” avvenuta lo scorso 10 giugno 2026, torna di attualità il tema della tassazione del differenziale sull’acquisto di crediti d’imposta da parte dei professionisti. Negli ultimi anni, infatti, molti professionisti, impegnati o meno come certificatori nell’ambito del Superbonus e degli altri bonus edilizi, hanno acquistato crediti fiscali da soggetti terzi, spesso a prezzi sensibilmente inferiori al valore nominale, realizzando un margine positivo, la cui rilevanza fiscale è da sempre foriera di dubbi interpretativi. A mettere ordine interviene ora il Decreto “Omnibus” inquadrando espressamente tali proventi tra i redditi diversi, soggetti ad imposta sostitutiva del 26%.
Premessa
Negli ultimi anni, complice la notevole diffusione dei crediti relativi ai bonus edilizi (Superbonus su tutti), ha assunto rilevanza la questione relativa al corretto trattamento fiscale del differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti d’imposta.
Il problema interpretativo si è posto, con maggior interesse, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.
Per gli esercenti arti e professioni, infatti, diviene particolarmente complicato distinguere i confini tra attività del professionista “in quanto tale” e sfera personale, essendo l’operazione in molti casi assimilabile ad una mera “speculazione” finanziaria.
Contesto normativo
Con riferimento al regime impositivo dei crediti fiscali, inclusi i bonus edilizi, acquistati dal professionista ad un corrispettivo inferiore al valore nominale la data “spartiacque” è quella del 31 dicembre 2023.
| Acquisto dei crediti | Trattamento fiscale del differenziale per i professionisti |
| Fino al 31.12.2023 | In assenza di una specifica disposizione che regoli l’imponibilità della fattispecie, l’Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello n. 472/E/2023) ha chiarito che:la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata nelle regole generali di tassazione del reddito indagando se esso possa essere ricondotto o meno ad una delle categorie di reddito previste dal citato art. 6 TUIR;essendo la risposta negativa, l’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso non genera reddito imponibile in capo al professionista;parimenti irrilevante l’eventuale differenziale “negativo” conseguente al mancato utilizzo del credito in compensazione. |
| Dall’1.1.2024 | Considerato il neo istituito principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo l’Agenzia ritiene che il differenziale positivo:concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (Risposta ad interpello n. 171/2025 e Risposta n. 6/2026);resta irrilevante ai fini del reddito rilevante per il Concordato preventivo Biennale – CPB (Risposta ad interpello n. 48/2026).La norma opera a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La vecchia disciplina continua ad operare, tuttavia, con riferimento ai crediti acquistati entro il 31.12.2023.Quanto alle modalità di partecipazione al reddito del differenziale, l’Agenzia ritiene che:il costo di acquisto del credito vada rilevato secondo il principio di cassa nell’esercizio in cui viene sostenuto;il valore nominale del credito divenga imponibile nei periodi d’imposta successivi in cui viene utilizzato in compensazione. |
La distinzione temporale di cui sopra assume rilevanza solo per i crediti fiscali acquistati da terzi. Diversamente, i crediti:
• acquisiti in relazione a prestazioni professionali, ossia generati dall’opzione per lo sconto in fattura sulla prestazione eseguita nei confronti del committente
• sono in ogni caso un provento di lavoro autonomo tassabile ex art. 54 TUIR in quanto (anche pre riforma IRPEF/IRES) senz’altro percepito nell’ambito dell’attività professionale.
Novità del Decreto “Omnibus”
La disciplina vigente, sopra delineata, è destinata a cambiare profondamente con l’ultimo Decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. correttivo “Omnibus”), approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026.
Il Provvedimento reca infatti una disciplina organica del trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione e dalla compensazione di crediti d’imposta da parte degli esercenti arti e professioni. La novità riguarda, in particolare, i crediti acquistati – inclusi quelli riconducibili ai bonus edilizi – e incide in modo diretto sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
| La modifica interviene sull’art. 54 del TUIR, tramite l’inserimento dei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies, che chiariscono come concorra alla formazione del reddito esclusivamente il differenziale positivo tra il valore nominale e il costo di acquisto del credito d’imposta. |
Nel caso di utilizzi in compensazione parziali, il costo di acquisto va imputato proporzionalmente alla quota di credito utilizzata nel periodo d’imposta.
Di rilievo anche la scelta del legislatore di assoggettare tali differenziali ad una imposta sostitutiva al 26%, applicando l’aliquota già prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Il prelievo viene effettuato con le modalità ordinarie previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, introducendo così un regime tendenzialmente omogeneo e semplificato per i professionisti che effettuano operazioni di acquisto e successiva compensazione o cessione dei crediti d’imposta.
Decorrenza: la novella disciplina si applica
- in generale, a tutti i crediti acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto correttivo;
- nel caso di esercizio di apposita opzione da parte degli esercenti arti e professioni: “retroattivamente” dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. In tali casi è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa, con la precisazione che l’eventuale maggiore impostagià versata non dà luogo a rimborso: una scelta che, pur garantendo una certa flessibilità di adeguamento, preserva al contempo l’Erario da oneri restitutori.
Esempio
Un professionista acquista un credito d’imposta legato a Bonus edilizi (Superbonus) alle seguenti condizioni:
| Dati di sintesi | |
| Valore nominale credito | 10.000 |
| Prezzo di acquisto | 6.000 |
| Differenziale | 4.000 |
| Rate credito | 4 |
| Aliquota IRPEF marginale | 43% |
Rilevanza fiscale ante “Decreto Omnibus”
| Anno | Evento | Componente | Ammontare | Risultato reddituale | Aliquota | IRPEF |
| N | Acquisto credito | Costo di acquisto | – 6.000 € | – 3.500 € | 43% | – 1.505 € |
| Utilizzo rata 1 | Valore nominale rata 1 di 4 | 2.500 € | ||||
| N + 1 | Utilizzo rata 2 | Valore nominale rata 2 di 4 | 2.500 € | 2.500 € | 43% | 1.075 € |
| N + 2 | Utilizzo rata 3 | Valore nominale rata 3 di 4 | 2.500 € | 2.500 € | 43% | 1.075 € |
| N + 3 | Utilizzo rata 4 | Valore nominale rata 4 di 4 | 2.500 € | 2.500 € | 43% | 1.075 € |
| Totale | 4.000 € | 4.000 € | 1.720 € | |||
Rilevanza fiscale post “Decreto Omnibus
| Anno | Evento | Componente | Ammontare | Risultato reddituale | Aliquota | Imposta sostitutiva |
| N | Acquisto credito | Differenziale pro-quota rata 1 di 4 | 1.000€ (4.000 / 4) | 1.000 € | 26% | 260 € |
| Utilizzo rata 1 | ||||||
| N + 1 | Utilizzo rata 2 | Differenziale pro-quota rata 2 di 4 | 1.000€ (4.000 / 4) | 1.000 € | 26% | 260 € |
| N + 2 | Utilizzo rata 3 | Differenziale pro-quota rata 3 di 4 | 1.000€ (4.000 / 4) | 1.000 € | 26% | 260 € |
| N + 3 | Utilizzo rata 4 | Differenziale pro-quota rata 4 di 4 | 1.000€ (4.000 / 4) | 1.000 € | 26% | 260 € |
| Totale | 4.000 € | 4.000 € | 1.040 € | |||
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54;
- D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e121;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 gennaio 2026, n. 6.
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