PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 17 LUGLIO 2026
La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 offre una prima sistematizzazione operativa del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), con focus sui nuovi istituti e sui principi che guidano la gestione anticipata della crisi. Il documento ricostruisce l’evoluzione della disciplina dalla legge fallimentare al CCII, evidenziando il passaggio da una logica liquidatoria a un approccio di conservazione e ristrutturazione dell’impresa. Vengono approfondite le disposizioni generali, i principi di adeguatezza degli assetti, la composizione negoziata, le misure protettive e cautelari, gli strumenti per le imprese sottosoglia, il concordato semplificato e gli strumenti per l’emersione anticipata della crisi. Una parte rilevante è dedicata agli strumenti di regolazione della crisi (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e alle specifiche dei gruppi di imprese, con particolare attenzione al trattamento dei crediti tributari e contributivi e alla digitalizzazione delle procedure.
| LA CIRCOLARE SUL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII), CON FOCUS SUI NUOVI ISTITUTI E SUI PRINCIPI CHE GUIDANO LA GESTIONE ANTICIPATA DELLA CRISI (CIRCOLARE N. 5/E/2026 ) | |
|---|---|
| PARAGRAFO | SINTESI |
| Premessa | Inquadra il CCII come approdo di un lungo processo di riforma delle procedure concorsuali avviato nel 2005, con passaggio dalla logica punitiva e liquidatoria alla tutela della continuità aziendale. Sottolinea l’uso di relazioni illustrative, giurisprudenza e consultazioni pubbliche come base interpretativa e operativa. |
| 1. Introduzione generale: processo evolutivo della riforma | Ripercorre le tappe principali di riforma del diritto fallimentare, dal R.D. 267/1942 ai decreti del 2005–2015, evidenziando l’evoluzione verso strumenti di ristrutturazione e salvaguardia dell’impresa. Inquadra il CCII come esito di questa “nuova stagione” normativa. |
| 1.1. La nuova stagione di riforme | Analizza gli interventi dal 2012 in avanti (legge sul sovraindebitamento, decreti crescita, misure urgenti in materia fallimentare), che introducono concordato in continuità, domanda prenotativa, uso PEC, rafforzamento indipendenza del curatore. Mostra il progressivo focus su prevenzione e digitalizzazione. |
| 1.2. Origini ed evoluzione del nuovo diritto della crisi | Approfondisce i fondamenti teorici e normativi del “nuovo diritto della crisi”, evidenziando il passaggio da fallimento come sanzione a crisi come fenomeno da gestire in ottica di risanamento. Richiama il ruolo dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali. |
| 1.3. Interventi correttivi e integrativi al Codice | Descrive le modifiche e integrazioni intervenute sul testo originario del CCII (decreti correttivi, aggiornamenti successivi), finalizzate a risolvere criticità applicative e a coordinare la disciplina con altre norme (tributarie, processuali, digitali). Evidenzia l’idea di “testo in evoluzione” soggetto ad affinamenti. |
| 2. Disposizioni generali (Titolo I) | Presenta le norme di apertura del CCII: ambito di applicazione, definizioni, principi generali, pubblicità delle informazioni, giurisdizione. Insiste sul ruolo dei principi come guida interpretativa, imponendo lettura sistematica coerente con la ratio del Codice. |
| 2.1. Ambito di applicazione e definizioni | Delimita i soggetti e le situazioni rilevanti per il CCII (imprese, gruppi, sovraindebitati, ecc.) e introduce le definizioni chiave (crisi, insolvenza, misure protettive, classi di creditori, domicilio digitale, OCC). Mira a fornire un vocabolario tecnico uniforme per operatori e autorità. |
| 2.2. Principi generali (art. 3 CCII) | Illustra il dovere dell’imprenditore individuale e collettivo di adottare misure e assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi. Elenca i segnali tipici (debiti salariali, debiti fornitori, esposizioni finanziarie, segnalazioni dei creditori pubblici) e li collega alla necessità di intervento precoce. |
| 2.3. Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure | Tratta la trasparenza e la pubblicità delle informazioni nelle procedure di crisi/insolvenza e il principio di economicità nella gestione, con attenzione al bilanciamento tra costi procedurali e tutela dei creditori. Evidenzia il ruolo dei registri, del domicilio digitale e delle forme di comunicazione telematica. |
| 2.4. Principi processuali e giurisdizione internazionale | Esamina i profili processuali (rito, competenza, strumenti cautelari) e le regole sulla giurisdizione internazionale in materia di crisi d’impresa. Collega la disciplina interna alle norme UE in tema di insolvenza transfrontaliera e forum competente. |
| Premessa UE sulla crisi d’impresa | Inquadra la normativa italiana nel contesto del diritto dell’Unione europea, richiamando direttive e regolamenti sulla ristrutturazione preventiva e sull’insolvenza. Sottolinea la convergenza verso modelli che privilegiano continuità e interventi tempestivi. |
| 3. Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I) | Presenta la composizione negoziata come strumento centrale per la soluzione anticipata della crisi, con intervento di un esperto indipendente, misure protettive e trattative guidate. Sottolinea l’obiettivo di favorire accordi con i creditori evitando l’apertura di procedure più invasive. |
| 3.1. Composizione negoziata (art. 12) | Spiega requisiti, presupposti e finalità della composizione negoziata: accesso tramite piattaforma, nomina dell’esperto, ruolo dell’organo amministrativo. Evidenzia la possibilità di combinare misure negoziali con interventi sul debito e sulla struttura aziendale. |
| 3.2. Requisiti e doveri dell’esperto e delle parti (art. 16) | Definisce indipendenza, competenza e doveri dell’esperto, nonché gli obblighi di lealtà e cooperazione delle parti. Chiarisce che l’esperto non è gestore dell’impresa ma facilitatore imparziale delle trattative, con responsabilità sul corretto inquadramento della crisi. |
| 3.3. Accesso e funzionamento della composizione negoziata (art. 17) | Dettaglia la procedura di accesso, gli adempimenti preliminari, la gestione degli incontri con i creditori e l’uso degli strumenti di analisi (test pratico, check‑list). Evidenzia il ruolo della piattaforma telematica e dei controlli sulla ragionevole perseguibilità del risanamento. |
| 3.4. Misure protettive (art. 18) | Illustra le misure protettive a tutela dell’impresa in composizione negoziata (sospensione azioni esecutive, blocco iniziative individuali), con condizioni, durata e limiti. Sottolinea la necessità di correlare le misure al percorso di risanamento, evitando abusi. |
| 3.5. Procedimento misure protettive e cautelari (art. 19) | Descrive il procedimento per la concessione e il controllo delle misure protettive e cautelari da parte dell’autorità giudiziaria, inclusi i criteri di adeguatezza e proporzionalità. Evidenzia il raccordo con gli strumenti di regolazione della crisi e con le garanzie dei creditori. |
| 3.6. Conclusione delle trattative (art. 23) | Spiega gli esiti possibili delle trattative (accordo, accesso ad altre procedure, constatazione dell’impraticabilità del risanamento) e i relativi effetti. Evidenzia la necessità di decisioni tempestive per evitare deterioramento del patrimonio e della posizione dei creditori. |
| 3.7. Trattative per gruppi di imprese (art. 25) | Disciplina la composizione negoziata quando riguarda gruppi di imprese, con focus sul coordinamento delle trattative, sulla gestione dei piani di gruppo e sulle interrelazioni tra le diverse società. Mira a evitare soluzioni frammentate e conflitti interni al gruppo. |
| 3.8. Misure premiali (art. 25‑bis) | Elenca incentivi e benefici per le imprese che ricorrono tempestivamente agli strumenti di regolazione della crisi (es. attenuazioni sanzionatorie, facilitazioni fiscali o procedurali). Collega le misure premiali al corretto adempimento degli obblighi di allerta e gestione. |
| 3.9. Imprese sottosoglia (art. 25‑quater) | Regola la composizione negoziata per le imprese di minori dimensioni, con discipline semplificate e adattate alla struttura ridotta. Evidenzia come il CCII estenda la logica di risanamento anche ai “piccoli” soggetti, prima spesso esclusi da percorsi strutturati. |
| 4. Concordato semplificato per la liquidazione (Capo II – art. 25‑sexies) | Introduce il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, pensato per situazioni in cui la continuità non è ragionevolmente perseguibile. Sintetizza requisiti, procedura, ruolo del tribunale e tutela dei creditori, evidenziando la funzione di “via d’uscita” ordinata. |
| 5. Segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi (Capo III – art. 25‑novies) | Regola le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati (es. Agenzia delle Entrate, INPS) come strumento di allerta esterna. Delinea soglie, tempi e modalità di segnalazione, collegandole ai segnali di crisi individuati dall’art. 3 CCII. |
| 6. Strumenti di regolazione – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Titolo IV – Capo I‑bis – art. 64‑bis) | Illustra il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: struttura, contenuti, classi di creditori, meccanismi di voto e cram‑down. Evidenzia il ruolo dei crediti tributari e contributivi e la flessibilità dello strumento rispetto al concordato tradizionale. |
| 7. Disposizioni sui gruppi di imprese (Titolo VI – Capo I) | Tratta concordato, accordi di ristrutturazione e piani attestati di gruppo, con attenzione al coordinamento tra procedure e alla tutela di creditori e soci. Sottolinea l’importanza di piani integrati e di regole specifiche per liquidazione giudiziale di gruppo. |
| 7.2. Trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 284‑bis) | Approfondisce il regime dei crediti tributari e contributivi nelle procedure di regolazione della crisi di gruppo (e singole), delineando criteri di trattamento, limiti alle falcidie e condizioni di omologazione. È un punto chiave per la pianificazione fiscale nelle ristrutturazioni. |
| 7.3. Contenuto del piano/piani di gruppo e tutela dei creditori e soci | Definisce requisiti contenutistici dei piani di gruppo (informazioni, proiezioni, misure di riequilibrio), nonché le azioni a tutela dei creditori e dei soci rispetto alle scelte di allocazione dei valori. Evidenzia l’esigenza di trasparenza e coerenza tra le diverse società del gruppo. |
| 7.4. Procedimento di concordato di gruppo | Descrive il procedimento di concordato di gruppo: fasi, organi coinvolti, regole di voto e omologazione. Evidenzia le peculiarità rispetto al concordato “singolo” e le criticità applicative, specie in presenza di interessi divergenti tra società e categorie di creditori. |
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