4° Contenuto riservato: Previdenza complementare: dal 1° luglio 2026 nuovi adempimenti per le aziende

SCHEDA PRATICA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 20 LUGLIO 2026

Dal 1° luglio 2026 sono previsti nuovi criteri di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a partire da tale data. 

La novità principale consiste nel passaggio dal precedente meccanismo di conferimento tacito del solo TFR a un sistema di adesione automatica, che può comportare il versamento alla forma pensionistica complementare:

  • dell’intero TFR maturando;
  • del contributo previsto a carico del datore di lavoro;
  • del contributo previsto a carico del lavoratore. 

Fonti ufficiali

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 201 a 205; D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8, come modificato dalla Legge di bilancio 2026; Art. 2120 c.c.; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755 e 756; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, relativo alla forma pensionistica complementare residuale; Deliberazione COVIP 19 giugno 2026; Deliberazione COVIP 23 giugno 2026; FAQ Portale del Ministero del Lavoro dedicato alla previdenza complementare; modello provvisorio ministeriale TFR3, utilizzabile nelle more dell’adozione del modello definitivo con decreto interministeriale Lavoro-MEF.  

Premessa

Dal 1° luglio 2026 sono previsti nuovi criteri di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a partire da tale data. 

La novità principale consiste nel passaggio dal precedente meccanismo di conferimento tacito del solo TFR a un sistema di adesione automatica, che può comportare il versamento alla forma pensionistica complementare:

  • dell’intero TFR maturando;
  • del contributo previsto a carico del datore di lavoro;
  • del contributo previsto a carico del lavoratore

Il lavoratore mantiene la facoltà di effettuare una scelta diversa, ma deve esercitarla entro 60 giorni dalla data di assunzione. In mancanza di una dichiarazione espressa, il datore di lavoro deve attivare il meccanismo automatico nei casi previsti dalla legge. 

Le nuove disposizioni richiedono, pertanto, una revisione delle procedure aziendali di assunzione. Non è più sufficiente consegnare genericamente un modulo sulla destinazione del TFR: l’azienda deve verificare la storia previdenziale del lavoratore, individuare il fondo pensione applicabile, fornire un’informativa completa, raccogliere le dichiarazioni necessarie e monitorare con precisione la scadenza dei 60 giorni. 

La gestione deve essere differenziata a seconda che il lavoratore sia:

  • alla prima assunzione come lavoratore dipendente del settore privato;
  • oppure non di prima assunzione, avendo già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente. 

Le indicazioni che seguono sviluppano e aggiornano, alla luce delle fonti istituzionali, i contenuti del documento di studio posto a base dell’analisi.

Ambito di applicazione

Le nuove regole riguardano le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 nel settore privato. 

Restano esclusi:

  • i lavoratori domestici;
  • i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • i lavoratori già in forza che, dopo il 30 giugno 2026, non instaurano un nuovo rapporto di lavoro;
  • i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026, per i quali continua ad applicarsi il precedente termine di 6 mesi;
  • i rapporti a termine che cessano prima del decorso dei 60 giorni, salvo adesione espressa del lavoratore.

Per i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026 continua, quindi, ad applicarsi la disciplina previgente: il silenzio protratto per 6 mesi determina il conferimento tacito del TFR secondo le regole precedenti, con destinazione al comparto garantito previsto dalla forma pensionistica.

Lavoratori di prima assunzione

Chi deve essere considerato lavoratore di prima assunzione

Ai fini della nuova disciplina, deve essere qualificato come lavoratore di prima assunzione il soggetto che instaura il proprio primo rapporto di lavoro subordinato nel settore privato

La verifica non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle risultanze amministrative disponibili al datore di lavoro. È necessario acquisire una specifica dichiarazione scritta del lavoratore (di norma attraverso il modulo di scelta per il TFR), nella quale questi attesti:

  • di essere alla prima assunzione come lavoratore dipendente privato;
  • oppure di avere già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato. 

La corretta classificazione è essenziale perché, per il lavoratore di prima assunzione, l’adesione alla previdenza complementare è prevista dalla legge in modo automatico, salvo esercizio della rinuncia o di una scelta diversa entro 60 giorni.

Informativa da consegnare all’assunzione

Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un’informativa che indichi almeno:

  • il contratto o gli accordi collettivi applicati dall’azienda;
  • la forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione;
  • l’eventuale presenza di più forme pensionistiche;
  • il fondo pensione destinatario dell’adesione automatica;
  • la misura del TFR destinabile al fondo;
  • la misura del contributo datoriale;
  • la misura del contributo a carico del lavoratore;
  • il funzionamento dell’adesione automatica;
  • il termine di 60 giorni;
  • le scelte alternative esercitabili dal lavoratore;
  • gli effetti della mancata comunicazione. 

Non è sufficiente un’informativa generica sulla previdenza complementare. Il documento deve essere personalizzato sulla base del CCNL e degli eventuali accordi territoriali o aziendali applicabili

L’art. 8, comma 8, del D.Lgs. n. 252/2005 pone espressamente a carico del datore di lavoro l’obbligo di informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo automatico, sulla forma pensionistica destinataria, sulle alternative e sulle relative tempistiche.

Le scelte del lavoratore entro 60 giorni

Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può:

  1. confermare il conferimento alla forma pensionistica contrattuale, eventualmente indicando la percentuale di TFR nei casi in cui la contrattazione ammetta un conferimento parziale;
  2. aderire espressamente a una diversa forma pensionistica complementare, indicando il fondo prescelto;
  3. rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c.;
  4. nei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, destinare alla forma pensionistica una percentuale del TFR inferiore al 100%;
  5. qualora la retribuzione annua lorda sia inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, chiedere di non versare il contributo a proprio carico. 

La scelta di mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c. può essere successivamente revocata: il lavoratore potrà, in futuro, destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare. La scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare, invece, non consente il successivo ritorno al regime di mantenimento del TFR in azienda. 

Cosa accade in assenza di scelta

Se entro il termine di 60 giorni il lavoratore non comunica alcuna scelta, si consolida l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla legge. 

L’adesione comporta, di regola, il versamento:

  • dell’intero TFR maturando;
  • del contributo datoriale previsto dagli accordi collettivi;
  • del contributo minimo a carico del lavoratore previsto dai medesimi accordi. 

La contribuzione piena rappresenta una delle differenze più importanti rispetto al precedente sistema, nel quale il conferimento tacito riguardava ordinariamente il solo TFR. 

Individuazione del fondo pensione

L’azienda deve individuare preventivamente il fondo destinatario dell’eventuale adesione automatica.

L’ordine da seguire è il seguente:

Situazione aziendaleFondo destinatario
È prevista una sola forma pensionistica collettivaFondo indicato dal CCNL o dall’accordo applicabile
Sono previste più forme pensionisticheFondo individuato da un accordo aziendale
Più fondi e nessun accordo aziendaleFondo con il maggior numero di aderenti nell’azienda alla data dell’assunzione
Nessuna forma pensionistica collettiva applicabileForma residuale individuata dal D.M. n. 85/2020, attualmente Fondo Cometa

Quando opera la forma residuale, in assenza di accordi collettivi che stabiliscano la contribuzione, viene conferito l’intero TFR, senza contribuzione datoriale e del lavoratore derivante da accordi collettivi inesistenti. 

Prima di avviare i versamenti è opportuno che l’azienda acquisisca dal fondo:

  • le modalità di iscrizione;
  • il tracciato per la comunicazione dei dati;
  • la periodicità dei versamenti;
  • le basi di calcolo dei contributi;
  • la conferma dell’adeguamento alle nuove linee di investimento previste per le adesioni automatiche;
  • le modalità di gestione degli arretrati decorrenti dalla data di assunzione. 

Le somme derivanti dalle adesioni non esplicite non devono più necessariamente confluire nel tradizionale comparto garantito, ma in percorsi o linee di investimento che tengano conto, in particolare, dell’età anagrafica e dell’orizzonte temporale dell’aderente.

Decorrenza e versamenti

L’adesione automatica decorre dalla data di assunzione.

Il datore di lavoro inizia materialmente a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo:

  • il TFR maturato dalla data di assunzione;
  • i contributi datoriali maturati dalla medesima data;
  • i contributi a carico del lavoratore previsti dalla contrattazione.

L’azienda deve, pertanto, predisporre fin dall’assunzione una corretta gestione contabile delle somme potenzialmente dovute, evitando che la scadenza dei 60 giorni determini errori o ritardi nella quantificazione degli arretrati.

Attenzione al periodo di prova

Il periodo di prova non impedisce l’applicazione della disciplina.

Se il rapporto prosegue oltre il sessantesimo giorno senza una scelta espressa, l’adesione automatica si perfeziona anche quando il periodo di prova non sia ancora terminato.

Qualora il rapporto cessi durante la prova prima del decorso dei 60 giorni, l’automatismo non si perfeziona. Se il contratto collettivo esclude il versamento della contribuzione durante la prova, l’azienda dovrà coordinare la disciplina contrattuale con il conferimento del TFR e iniziare i contributi contrattuali dal momento previsto dal CCNL. 

Rapporti a tempo determinato

L’adesione automatica può operare anche nei rapporti a termine, purché il rapporto prosegua oltre il sessantesimo giorno. 

Pertanto:

  • contratto di durata inferiore a 60 giorni: nessuna adesione automatica, salvo adesione espressa;
  • contratto inizialmente inferiore a 60 giorni successivamente prorogato: occorre verificare il superamento del termine e monitorare la scadenza;
  • cessazione del rapporto prima del sessantesimo giorno: l’automatismo non si perfeziona;
  • sospensioni del rapporto: non interrompono, in linea generale, il decorso del termine. 

Lavoratori di non prima assunzione

La verifica della precedente scelta previdenziale

Le novità introdotte comportano, a decorre dalle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026, anche riflessi nei confronti dei lavoratori c.d. “non prima assunzione”.

Infatti, per il lavoratore che ha già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente, il datore di lavoro deve verificare la scelta compiuta in precedenza in materia di TFR e previdenza complementare. 

Il lavoratore deve dichiarare per iscritto:

  • se ha già avuto rapporti di lavoro dipendente;
  • se ha in essere una posizione di previdenza complementare;
  • se tale posizione è alimentata, in tutto o in parte, dal TFR;
  • se la posizione è ancora attiva;
  • se la posizione è stata integralmente riscattata;
  • a quale fondo intende destinare il TFR maturando nel nuovo rapporto. 

La sola dichiarazione di essere “iscritto a un fondo pensione” non è sufficiente. È necessario accertare se alla forma pensionistica sia stato effettivamente destinato il TFR.

Le principali casistiche operative

Situazione dichiarata dal lavoratoreRegola applicabile
Ha un fondo pensione attivo alimentato, anche parzialmente, dal TFRDeve indicare entro 60 giorni il fondo cui destinare il TFR; in mancanza opera l’adesione automatica
Ha un fondo pensione, ma versa esclusivamente contributi e non il TFRNon opera l’adesione automatica; il TFR segue il regime dell’art. 2120 c.c.
Nel precedente rapporto aveva mantenuto il TFR in aziendaIl TFR continua a seguire il regime ordinario, salvo adesione espressa
Aveva aderito a un fondo, ma ha riscattato integralmente la posizioneNon opera l’adesione automatica, salvo nuova adesione espressa
Ha ancora una posizione aperta, ma ha perso i requisiti di partecipazione al precedente fondoDeve indicare un fondo entro 60 giorni; in mancanza opera l’adesione automatica verso il fondo della nuova azienda
Non comunica alcuna informazione sulla precedente posizioneL’azienda deve sollecitare una dichiarazione formale e non può basare la gestione su informazioni verbali

Lavoratore già aderente con conferimento del TFR

Se il lavoratore ha già una posizione pensionistica alimentata, in tutto o in parte, con il TFR, entro 60 giorni dalla nuova assunzione deve indicare a quale forma pensionistica destinare il TFR maturando. 

Può indicare:

  • il fondo al quale è già iscritto, se può continuare a ricevere i versamenti;
  • il fondo collettivo previsto dal nuovo datore di lavoro;
  • una diversa forma pensionistica liberamente scelta. 

In questa situazione il lavoratore non può decidere di riportare il TFR in azienda, perché la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare, già compiuta nel precedente rapporto, continua a produrre effetti. 

Se il lavoratore non comunica il fondo entro 60 giorni, il TFR e la contribuzione sono destinati automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista nella nuova azienda o, in mancanza, alla forma residuale.

Lavoratore senza posizione alimentata dal TFR

Il meccanismo automatico non opera qualora il lavoratore dichiara:

  • di non essere iscritto a una forma pensionistica;
  • oppure di essere iscritto, ma senza conferimento totale o parziale del TFR;
  • oppure di avere integralmente riscattato la precedente posizione. 

In tale caso il TFR continua a essere regolato dall’art. 2120 c.c. e, quando ne ricorrono le condizioni, viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di aderire successivamente a una forma pensionistica complementare e di destinarvi il TFR futuro.

Mancata risposta del lavoratore

Il silenzio del lavoratore non produce sempre lo stesso effetto. Per determinare le conseguenze della mancata scelta occorre conoscere la situazione di partenza:

Tipologia di lavoratoreEffetto del silenzio dopo 60 giorni
Non di prima assunzione con fondo attivo alimentato dal TFRAdesione automatica
Non di prima assunzione senza fondo alimentato dal TFRIl TFR resta nel regime ordinario
Non di prima assunzione con posizione integralmente riscattataIl TFR resta nel regime ordinario

Da ciò deriva l’importanza di acquisire una dichiarazione completa. L’azienda deve essere in grado di dimostrare non soltanto che il lavoratore non ha espresso una scelta, ma anche quale fosse la sua precedente situazione previdenziale. 

Procedura operativa per le aziende

Fase 1 – Mappatura preliminare aziendale

Prima di procedere a nuove assunzioni, l’azienda deve:

  1. individuare il CCNL applicato;
  2. verificare eventuali accordi territoriali o aziendali;
  3. individuare il fondo o i fondi pensione collettivi applicabili;
  4. verificare le aliquote contributive a carico dell’azienda e del lavoratore;
  5. verificare la percentuale di TFR prevista;
  6. in presenza di più fondi, individuare quello con il maggior numero di aderenti, salvo diverso accordo aziendale;
  7. acquisire le istruzioni operative del fondo;
  8. aggiornare le procedure paghe e amministrative;
  9. predisporre l’informativa aziendale personalizzata;
  10. aggiornare il fascicolo documentale di assunzione.

Fase 2 – Adempimenti al momento dell’assunzione

Alla data di assunzione l’azienda deve consegnare:

  • l’informativa aziendale sulla previdenza complementare;
  • il draft ministeriale TFR3 o altra dichiarazione scritta conforme;
  • le informazioni sulla forma pensionistica collettiva applicabile;
  • le indicazioni sul termine di 60 giorni;
  • l’indicazione degli effetti della mancata scelta. 

Contestualmente deve acquisire dal lavoratore:

  • la dichiarazione di prima o non prima assunzione;
  • la dichiarazione relativa a precedenti fondi pensione;
  • l’indicazione dell’eventuale precedente conferimento del TFR;
  • l’indicazione dell’eventuale riscatto integrale;
  • la ricevuta dell’avvenuta consegna dell’informativa. 

Il modulo provvisorio TFR3 predisposto dal Ministero contiene anche una specifica attestazione del datore di lavoro relativa alla consegna dell’informativa, all’acquisizione della dichiarazione, alla conservazione del documento e al rilascio di una copia al lavoratore.

Fase 3 – Classificazione del lavoratore

Il lavoratore deve essere inserito in una delle seguenti categorie:

  • A – prima assunzione;
  • B – non prima assunzione con fondo attivo alimentato dal TFR;
  • C – non prima assunzione senza fondo alimentato dal TFR;
  • D – non prima assunzione con posizione integralmente riscattata;
  • E – posizione da approfondire, in caso di documentazione incompleta.

In presenza della categoria E l’azienda deve richiedere integrazioni scritte prima della scadenza dei 60 giorni.

Fase 4 – Scadenzario dei 60 giorni

Per ogni lavoratore interessato deve essere registrata:

  • data di assunzione;
  • data di consegna dell’informativa;
  • data di consegna del modulo;
  • sessantesimo giorno dalla data di assunzione;
  • data di eventuale sollecito;
  • data di ricezione della scelta;
  • esito finale della procedura. 

È consigliabile prevedere almeno due alert:

  • primo alert dopo circa 30 giorni;
  • secondo alert tra il 50° e il 55° giorno

Il sollecito non costituisce una nuova informativa e non modifica il termine originario, ma riduce il rischio di contestazioni e di errori gestionali.

Fase 5 – Gestione della scelta

Se il lavoratore sceglie il mantenimento del TFR

L’opzione è ammessa per il lavoratore di prima assunzione e per il lavoratore non di prima assunzione che non aveva già destinato il TFR alla previdenza complementare.

L’azienda deve:

  • acquisire la scelta scritta;
  • rilasciare copia al lavoratore;
  • conservare il documento;
  • gestire il TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c.;
  • effettuare, se dovuto, il versamento al Fondo di Tesoreria INPS.

Se il lavoratore sceglie espressamente un fondo pensione

L’azienda deve:

  • verificare la completezza del modulo di adesione;
  • verificare la possibilità del fondo di ricevere il TFR;
  • individuare la misura del TFR;
  • individuare gli eventuali contributi aziendali e del lavoratore;
  • effettuare i versamenti secondo le regole della forma pensionistica;
  • conservare la documentazione.

Se il lavoratore non sceglie e opera l’adesione automatica

L’azienda deve:

  1. formalizzare internamente l’avvenuta scadenza dei 60 giorni;
  2. comunicare l’adesione alla forma pensionistica destinataria;
  3. iscrivere il lavoratore secondo le procedure del fondo;
  4. calcolare il TFR dovuto dalla data di assunzione;
  5. calcolare i contributi datoriali e del lavoratore maturati;
  6. effettuare il primo versamento dal mese successivo alla scadenza;
  7. verificare la corretta esposizione nel cedolino;
  8. conservare prova della comunicazione al fondo e del versamento. 

Il fondo pensione, ricevuta la comunicazione, deve informare il lavoratore dell’avvenuta iscrizione automatica e delle linee di investimento applicate (Ministero del Lavoro).

Fase 6 – Conservazione documentale

Nel fascicolo del lavoratore devono essere conservati:

  • informativa consegnata;
  • prova della consegna;
  • modulo TFR3 o dichiarazione equivalente;
  • dichiarazione sulla precedente storia lavorativa;
  • documentazione relativa al precedente fondo;
  • scelta del lavoratore;
  • eventuali solleciti;
  • comunicazione di adesione automatica;
  • prova dell’iscrizione al fondo;
  • prospetti di calcolo degli arretrati;
  • ricevute dei versamenti;
  • copia consegnata al lavoratore. 

La legge stabilisce espressamente che il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione del lavoratore e rilasciargliene copia.

Check-list aziendale di controllo

ControlloSì NoAnnotazioni
È stata verificata la data di assunzione?☐ ☐
L’assunzione decorre dal 1° luglio 2026?☐ ☐
Il rapporto rientra nel settore privato?☐ ☐
È stata esclusa la natura domestica del rapporto?☐ ☐
È stato verificato il CCNL applicato?☐ ☐
Sono stati verificati eventuali accordi territoriali o aziendali?☐ ☐
È stato individuato il fondo pensione collettivo applicabile?☐ ☐
In presenza di più fondi è stato individuato quello corretto?☐ ☐
Sono state verificate le aliquote a carico di azienda e lavoratore?☐ ☐
È stata verificata la percentuale di TFR prevista?☐ ☐
Sono state acquisite le istruzioni operative del fondo?☐ ☐
È stata predisposta un’informativa personalizzata?☐ ☐
L’informativa è stata consegnata al momento dell’assunzione?☐ ☐
È stata conservata prova della consegna?☐ ☐
È stato consegnato il draft TFR3 o documento equivalente?☐ ☐
Il lavoratore ha dichiarato se si tratta di prima assunzione?☐ ☐
In caso di precedente occupazione, è stata verificata la precedente scelta sul TFR?☐ ☐
È stato verificato se esiste un fondo attivo alimentato dal TFR?☐ ☐
È stato verificato l’eventuale riscatto integrale della posizione?☐ ☐
È stata registrata la scadenza dei 60 giorni?☐ ☐
Sono stati impostati gli alert intermedi?☐ ☐
È stato inviato un sollecito prima della scadenza?☐ ☐
La dichiarazione ricevuta è completa e firmata?☐ ☐
È stata rilasciata copia della dichiarazione al lavoratore?☐ ☐
È stata verificata l’eventuale RAL inferiore a 7.101,12 euro?☐ ☐
È stata acquisita l’eventuale richiesta di non versare il contributo del lavoratore?☐ ☐
In caso di silenzio, è stato verificato se opera effettivamente l’automatismo?☐ ☐
È stata comunicata l’adesione automatica al fondo?☐ ☐
Sono stati calcolati TFR e contributi dalla data di assunzione?☐ ☐
Il primo versamento è stato effettuato dal mese successivo alla scadenza?☐ ☐
Sono stati controllati cedolino e flussi contributivi?☐ ☐
Tutta la documentazione è conservata nel fascicolo personale?☐ ☐

Link di utilità

Modello Draft TFR3

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