3° Contenuto Riservato: Dipendenti Banca d’Italia: tassazione esclusiva in Italia

COMMENTO

DI SILVIA BETTIOL, ADRIANA BAREA | 21 LUGLIO 2026

Il caso della Risposta n. 132/2026 ha interessato un dipendente di Banca d’Italia che, dopo aver trasferito la propria residenza fiscale in un Comune francese di confine, presta attività lavorativa, sia presso una sede italiana dell’Istituto, sia in modalità di lavoro agile dalla Francia. L’Ufficio ha chiarito che il reddito in questione rientra tra gli emolumenti erogati da enti di diritto pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, par. 1, della Convenzione tra Italia e Francia, al pari di altre “funzioni pubbliche”. Non opera, pertanto, l’art. 15, par. 4 della medesima Convenzione che prevede, diversamente, la tassazione per il frontaliere francese esclusivamente in Francia. Il reddito in questione ai sensi dell’art. 19 dovrà essere tassato esclusivamente in Italia e Banca d’Italia, quale sostituto d’imposta, sarà tenuta ad operare su tali redditi la ritenuta IRPEF.

Il caso

Il particolare caso analizzato nella Risposta n. 132 dello scorso 2 luglio riguarda un contribuente (Signor X) che lavora come dipendente di Banca d’Italia e dichiara all’Ufficio di aver trasferito la propria residenza fiscale in Francia in un Comune di confine con l’Italia.

Nello specifico, il contribuente ha effettivamente trasferito il centro dei propri interessi personali e familiari e la propria residenza e successivamente, è stato assegnato ad una sede della Banca d’Italia situata in una Regione italiana confinante con la Francia.

Il contribuente si reca con cadenza settimanale in Italia per svolgere l’attività lavorativa (di regola per due giorni alla settimana), mentre nei restanti giorni svolge il proprio lavoro in collegamento da remoto dalla Francia (beneficiando annualmente di cento giorni di lavoro agile).

Il dubbio dell’istante attiene alla modalità di tassazione di detto emolumento. Trattandosi, infatti, di soggetto fiscalmente residente in Francia, non è chiaro se a detto compenso trovino applicazione:

  • le disposizioni contenute nell’art. 19, par. 1, in quanto il reddito in esame costituirebbe una remunerazione erogata da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato italiano,
  • ovvero quelle contenute nell’art. 15, par. 4 in quanto emolumenti da assoggettare a tassazione esclusiva nel Paese di residenza, trattandosi di redditi di lavoro dipendente percepiti da un lavoratore transfrontaliero.

La Risposta dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate non entra nel merito della residenza fiscale ma ricorda che, in linea generale, l’art. 15, par. 1, della Convenzione tra Italia e Francia prevede, per i redditi da lavoro dipendente, la tassazione concorrente tra Stato di residenza del lavoratore e quello di prestazione dell’attività lavorativa (Stato della fonte del reddito). In sostanza, la regola generale prevede che un dipendente residente di un Paese A) può essere tassato anche nel Paese B), come ragionevolmente sarà, per l’attività ivi prestata.

Invero, il medesimo art. 15, al successivo par. 4, gestisce una situazione particolare, ovvero prevede come eccezione alla regola della tassazione concorrente, (di cui all’art. 15par. 1), un regime di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore (nel caso del Signor X in Francia) se i redditi percepiti derivano dal lavoro dipendente, svolto da persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati contraenti, che si recano a lavorare nella zona di frontiera dell’altro Stato.

Il par. 9 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia precisa che, per zone frontaliere ai sensi del citato art. 15, par. 4, si intendono, per l’Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera.

Sul punto la stessa Agenzia delle Entrate rinvia ai chiarimenti forniti anche con circolare 18 agosto 2023, n. 25/E, par. 2.2, e con Risposta a interpello n. 433 del 28 ottobre 2019

In prima battuta, pertanto, saremmo portati a concludere nel ritenere tassati in via esclusiva in Francia gli emolumenti in questione, in applicazione dell’art. 15, par. 4 della Convenzione.

Invero, l’analisi non può dirsi qui conclusa perché i redditi percepiti dal Signor X non sono erogati da un datore di lavoro qualsiasi, in quanto trattasi di emolumenti corrisposti dalla Banca d’Italia, per cui potrebbe trovare applicazione l’art. 19 secondo cui “le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l’Italia) o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente”, sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte di tali redditi, che nel nostro caso sarebbe l’Italia.

Si rileva, tuttavia, che il par. 3 del citato art. 19, dispone che gli emolumenti erogati “in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale” ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 15 e sono, quindi, assoggettati, nel caso dei redditi da lavoro dipendente svolto nel settore privato dai lavoratori transfrontalieri, ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, ai sensi del par. 4 di tale articolo

A questo punto l’Agenzia analizza il corretto inquadramento della tipologia di emolumento in questione per stabilire se, trattandosi di compenso erogato da Banca d’Italia, lo stesso rientri nelle regole dell’art. 15, parr. 1 e 4, rispettivamente per i dipendenti del settore privato e frontalieri, ovvero se rientri, in quanto reddito di dipendente del settore pubblico, nell’art. 19

Per rientrare nell’art. 19 devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

  • gli emolumenti devono essere pagati da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale;
  • la corresponsione deve avvenire in corrispettivo di servizi resi ad uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali.

Nella fattispecie in esame, Banca d’Italia è l’ente erogante ed è anche l’ente presso il quale il Signor X svolge la propria attività lavorativa: entrambele sopra citate condizioni risultano verificate, salvo verificare che Banca d’Italia sia considerata ai fini della Convenzione, come un ente pubblico.

Secondo l’Agenzia “non paiono sussistere dubbi circa l’inquadramento delle remunerazioni da lavoro dipendente, corrisposte dalla Banca d’Italia, nell’ambito applicativo dell’art. 19, par. 1, del citato Trattato internazionale”.

Banca d’Italia è, infatti, un istituto di diritto pubblico: in quanto Banca Centrale della Repubblica italiana, la Banca d’Italia persegue unicamente interessi pubblici, non potendo operare per scopi commerciali o speculativi al fine di garantire la totale indipendenza nelle sue funzioni.

L’Agenzia conclude, pertanto, affermando che gli emolumenti erogati dalla Banca d’Italia al Signor X, soggetto fiscalmente residente in Francia, devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva in ItaliaStato della fonte, in base alle disposizioni contenute nell’art. 19, par. 1, lett. a), non trovando applicazione l’art. 15 della Convenzione.

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