CIRCOLARE MONOGRAFICA
Termini ordinari di versamento, utilizzo del termine lungo con maggiorazione, rateazione, proroghe per i soggetti ISA / forfetari per il 2025 e 2026 e specificità degli acconti 2026
DI ALESSANDRO PRATESI | 21 LUGLIO 2026
La stagione dei versamenti rappresenta uno dei momenti di maggiore complessità operativa per professionisti e contribuenti. Alle regole ordinarie si affiancano infatti proroghe, discipline speciali per i soggetti ISA e forfetari, nonché le novità derivanti dagli interventi normativi più recenti. Il presente contributo propone una ricostruzione organica della disciplina applicabile ai saldi 2025 e agli acconti 2026, evidenziando le principali criticità operative e le soluzioni interpretative.
Premessa
Sintetizzando il perimetro delle considerazioni successive, saranno oggetto di analisi le seguenti fattispecie:
- termini ordinari di versamento;
- utilizzo del termine lungo con maggiorazione;
- rateazione ex art. 20, D.Lgs. 241/1997;
- proroghe per i soggetti ISA/forfetari per il 2025 e 2026;
- specificità degli acconti 2026 (percentuali e scadenze).
Termini ordinari del saldo e del 1° acconto (IRPEF, IRES, IRAP)
L’art. 17, D.P.R. n. 435/2001, disciplina i termini ordinari dei versamenti a saldo e degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
- Persone fisiche e soggetti IRPEFexart. 5 TUIR (società di persone, associazioni)
- Il saldo IRPEF e IRAP è dovuto entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.
- Stesso termine rileva anche per il 1° acconto IRPEF e IRAP.
- Soggetti IRES (società di capitali ed enti soggetti a IRES)
L’art. 17 citato, ai fini IRES e l’IRAP, prevede:
- quale termine per il versamento del saldo e del 1° acconto, l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
- regole specifiche regole per i soggetti che approvano il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (saldo e 1° acconto entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione; in mancanza di approvazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine legale di approvazione);
- soggetti “solari”: termine allineato al 30 giugno, in analogia ai termini previsti per le persone fisiche.
| Contribuenti | Termine ordinario | Termine lungo |
| Persone fisiche | 30.06.2026 | 30.07.2026 (+ 0,40%) |
| ISA e forfetari | 20.07.2026 | 19.08.2026 (+ 0,80%) |
Versamenti con maggiorazione (termine lungo)
L’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001 prevede la possibilità, per tutti i contribuenti, di effettuare i versamenti di cui al comma 1 (ossia saldo e 1° acconto IRPEF/IRES/IRAP) entro il 30° giorno successivo ai termini ordinari, maggiorando le somme dovute in misura dello 0,40%.
Ne consegue che, per la scadenza ordinaria al 30 giugno, il termine lungo con maggiorazione 0,40% cade di regola al 30 luglio.
Per i soggetti IRES “non solari”, il termine lungo è fissato al 30° giorno successivo al termine del “6° mese” o al mese successivo all’approvazione del bilancio, a seconda dei casi.
Tale opzione riguarda sia il saldo sia il 1° acconto IRPEF/IRES/IRAP.
Proroghe annuali per ISA, forfetari e soggetti collegati (2024‑2026)
Negli ultimi esercizi specifiche norme, per determinate categorie (ISA, forfetari, ecc.), hanno differito il termine del 30 giugno e, per l’effetto, il termine lungo con maggiorazione dello 0,40%.
Relativamente agli anni 2025 e il 2026, per il 1° anno di applicazione del concordato preventivo biennale, l’art. 37, D.Lgs. n. 13/2024 ha stabilito che i soggetti ISA/forfetari e collegati, tenuti entro il 30 giugno 2024 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, potevano versare entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione o entro il 30° giorno successivo al 31 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,40% (circolare n. 18/E/2024).
Per il 2025, l’art. 13, D.L. n. 84/2025 è intervenuto nuovamente sui soggetti ISA e assimilati (regime forfetario, regime di vantaggio, partecipanti a società/associazioni ex artt. 5, 115 e 116 TUIR). In particolare, i contribuenti tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, potevano versare entro il 21 luglio 2025 senza maggiorazione o con applicazione della stessa versando entro il 30° giorno successivo al 21 luglio 2025.
In sintesi, una “dilatazione” del termine ordinario e del termine lungo:
• nuovo termine “breve”, 21 luglio 2025, senza maggiorazione;
• nuovo termine “lungo”, 20 agosto 2025, con maggiorazione 0,40%.
La proroga riguardava i soggetti ISA o che presentano cause di esclusione, i soggetti in regime forfetario ex Legge n. 190/2014 o in regime di vantaggio ex art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011, oltre i partecipanti a società, associazioni e imprese trasparenti ex artt. 5, 115 e 116 TUIR, qualora la società/impresa sia soggetta ISA e rientri nei limiti di ricavi/compensi stabiliti.
Per i contribuenti non rientranti in tali categorie continuavano ad applicarsi i termini ordinari di cui all’art. 17, D.P.R. n. 435/2001 (30 giugno o 30 luglio, con 0,40%).
Per il 2026, l’art. 6, D.L. n. 89/2026 prevede, per i soggetti ISA/forfetari e assimilati tenuti a pagare entro il 30 giugno 2026, la possibilità di effettuare i versamenti:
- entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione;
- entro il 30° giorno successivo al 20 luglio 2026, con maggiorazione dello 0,80% (e non più dello 0,40%), in deroga all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001.
In sintesi:
• nuovo termine “breve” 2026, 20 luglio senza maggiorazione;
• nuovo termine “lungo” 2026, 19 agosto 2026, con maggiorazione 0,80%.
La norma conferma l’ambito soggettivo già visto per il 2024‑2025 (ISA, esclusi ISA, forfetari, regime di vantaggio, partecipanti ex artt. 5, 115 e 116TUIR).
Disciplina degli acconti per il 2026 (IRPEF, IRES, IRAP)
L’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001 definisce in termini generali la struttura degli acconti.
La norma prevede quanto segue:
- gli acconti IRPEF, IRES e IRAP sono versati in 2 rate, di cui la 1a rata pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto e la 2a rata pari al 60%;
- la rateazione in 2 quote non si applica se il versamento da effettuare alla scadenza della 1a rata non supera 103 euro (acconto in un’unica soluzione entro il termine previsto per la 2a rata).
Versamenti IRES e IRAP: la percentuale complessiva di acconto è fissata, in via ordinaria, al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, con frazionamento 40% – 60% (circolare n. 9/E/2024).
Sempre ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001:
- la 1a rata di acconto (40%) scade nel termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; quindi, in via ordinaria, per soggetti “solari” IRPEF/IRAP, il 30 giugno (ovvero il termine prorogato per ISA/forfetari, se spettante, con eventuale spostamento del 1° acconto). Per i soggetti IRES “solari”, la scadenza è l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del bilancio;
- la 2a rata di acconto (60%) è dovuta nel mese di novembre per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (IRPEF, IRES e IRAP); entro l’ultimo giorno dell’11° mese del periodo d’imposta per i soggetti IRES e IRAP con periodo non solare.
Si ricorda che il 2° acconto non è rateizzabile ex art. 20, D.Lgs. n. 241/1997.
| Versamento | Rate |
| Saldo | Sì |
| 1° acconto | Sì |
| 2° acconto | No |
Per il 2026, dunque, con riferimento al periodo d’imposta 2026:
- per il 1° acconto 2026 la scadenza è allineata al saldo 2025 (in linea di massima 30 giugno 2026 ovvero 20 luglio 2026 per ISA/forfetari ex art. 6, D.L. n. 89/2026, con eventuale termine lungo 19 agosto 2026, con maggiorazione 0,80%);
- per il 2° acconto 2026 la scadenza è il 30 novembre 2026 (per gli esercizi “solari”):
- una FAQ dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i soggetti ISA la maggiorazione dello 0,80% decorre dal 21 luglio, rispondendo negativamente a chi chiedeva se fosse comunque applicabile lo 0,40% per i versamenti compresi nel periodo 21 luglio – 30 luglio.
Rateizzazione dei versamenti (saldo e primo acconto) ex art. 20, D.Lgs. n. 241/1997
Nel testo vigente (modificato, tra l’altro, dal D.Lgs. n. 1/2024, art. 8 e dalla successiva Legge n. 33/2025, Allegato – art. 10) la norma prevede quanto segue:
- le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi (per i soggetti con posizione INPS) possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con applicazione di interessi di rateazione e decorrenza degli interessi dal mese di scadenza;
- il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia;
- i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese;
- sono escluse dalla rateazione le somme dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto IVA.
La misura degli interessi è correlata (art. 20, comma 2) al tasso previsto dall’art. 9, D.P.R. n. 602/1973, maggiorato di un punto percentuale; la misura per gli anni recenti è stata fissata con Decreto MEF.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo costante che:
- la rateazione ex art. 20, D.Lgs. n. 241/1997 riguarda il saldo e il solo 1° acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- la somma rateizzabile è quindi l’importo complessivo del saldo IRPEF/IRES/IRAP (al netto delle compensazioni in F24) e del 1° acconto IRPEF/IRES/IRAP.
Si rinvia, al riguardo, alla Risoluzione n. 53/E/2021 e alla circolare n. 9/E/2024 .
Si ricorda che la 2a o unica rata di acconto non è rateizzabile e che l’acconto di novembre deve essere versato in un’unica soluzione. Tale esclusione è ripetutamente richiamata dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 27/E/2013; Provvedimento 31 gennaio 2014 – IRAP 2014).
Per il 2026, ciò significa che:
- il 2° acconto 2026 (30 novembre) non potrà essere oggetto di rateazione;
- eventuali piani rateali scaturenti dal saldo 2025 o 1° acconto 2026 dovranno comunque concludersi entro il 16 dicembre 2026, non essendo consentita la sovrapposizione temporale alla gestione dell’acconto di novembre.
Un punto operativo rilevante (circolare n. 27/E/2013) riguarda il coordinamento fra il termine lungo con maggiorazione 0,40% (o 0,80% per il 2026 ISA), ex art. 17, D.P.R. n. 435/2001 o norme speciali, e la rateazione ex art. 20, D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare, il contribuente può scegliere di avviare la rateazione dal termine lungo anziché dal termine ordinario; in tal caso, l’importo da rateizzare deve essere maggiorato dello 0,40% (0,80%, se si applica l’art. 6, D.L. n. 89/2026 per il 2026). Oltre a tale maggiorazione, sulle rate successive alla 1a si applicano gli interessi di rateazione (tasso annuo, di prassi 4%, tradotto in percentuali mensili – ad esempio 0,33% mensile).
Esempi riferiti agli anni precedenti (Risoluzione n. 71/E/2019, Provvedimento Unico PF 2013, Provvedimento IRAP 2013) mostrano che la 1a rata non sconta interessi “da rateazione” (ma incorpora eventualmente lo 0,40% sul capitale, se si parte dal termine lungo), mentre le rate successivedevono essere maggiorate di un interesse forfetario (esempio, 0,33% per mese) fino alla conclusione del piano (attualmente entro il 16 dicembre, per effetto delle modifiche normative).
Sintesi operativa per il 2026 (saldo 2025 / acconti 2026)
Contribuenti “ordinari” (non ISA/forfetari)
- Termine ordinario saldo 2025 e 1° acconto 2026: 30 giugno 2026.
- Termine lungo con 0,40%: 30 luglio 2026.
- Rateazione possibile per saldo 2025 e 1° acconto 2026, con piano mensile di pari importo, da completarsi entro il 16 dicembre 2026 e interessi di rateazione sulla base del tasso vigente.
Soggetti ISA/forfetari e assimilati (art. 6, D.L. n. 89/2026)
- Nuovo termine “breve” senza maggiorazione: 20 luglio 2026.
- Nuovo termine “lungo” con 0,80%: 19 agosto 2026.
- Rateazione possibile su quanto dovuto al 20 luglio (o 19 agosto, se si utilizza il termine lungo con 0,80%) e interessi di rateazione sulle rate successive alla prima; conclusione del piano entro il 16 dicembre 2026.
2° acconto 2026
- Scadenza: 30 novembre 2026 (per tutti i soggetti “solari”).
- Non rateizzabile.
Considerazioni di pianificazione e profili applicativi
Dal coordinamento delle norme esaminate emergono alcune considerazioni operative di rilievo.
Scelta fra termine ordinario, termine lungo e rateazione
Il contribuente dispone, di fatto, di tre leve:
- versamento entro il termine ordinario (30 giugno o termine speciale ISA);
- uso del termine lungo con maggiorazione 0,40% (ovvero 0,80% per il 2026 ISA), senza ulteriore rateazione;
- rateazione ex art. 20, con o senza combinazione col termine lungo (maggiorazione 0,40% o 0,80%, oltre agli interessi di rateazione).
Impatto sul profilo finanziario
La combinazione di possibilità di slittamento al 19 agosto 2026 (0,80%) e di piani di rate mensili fino al 16 dicembre 2026 consente una significativa diluizione dei flussi fiscali, soprattutto per contribuenti ISA/forfetari con posizioni di rilievo.
Attenzione al 2° acconto di novembre
Non è incluso nella rateazione né beneficia della ripartizione in rate mensili ex art. 20; richiede, pertanto, un autonomo accantonamento in corso d’anno, per evitare tensioni di liquidità nel periodo autunnale.
Coordinamento con il concordato preventivo biennale (CPB)
Per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB, le norme speciali (in primis art. 37, D.Lgs. n. 13/2024) hanno già modificato i calendari dei versamenti; è opportuno verificare, per ciascun anno d’imposta, l’eventuale incidenza del CPB sulle basi imponibili e, di riflesso, sulle dinamiche degli acconti 2025‑2026.
Monitoraggio delle modifiche alla misura degli interessi
La misura degli interessi di rateazione è agganciata a un tasso variabile (art. 9, D.P.R. n. 602/1973 + 1 punto). È consigliabile, per ogni periodo d’imposta, consultare la normativa primaria, il Decreto MEF che fissa il tasso, nonché le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, circolare n. 9/E/2024 e Risoluzione n. 53/E/2021).
Conclusioni
La disciplina dei versamenti non costituisce soltanto un insieme di scadenze, ma rappresenta un vero e proprio strumento di pianificazione finanziaria. La corretta combinazione tra termini ordinari, proroghe e rateazione consente, infatti, di ottimizzare i flussi di cassa dell’impresa, evitando oneri finanziari non necessari e riducendo il rischio di inadempimenti.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17;
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 37;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 20;
- D.L. 22 maggio 2026, n. 89, art. 6;
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, art. 13;
- Agenzia delle Entrate, circolare 17 settembre 2024, n. 18/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 2 maggio 2024, n. 9/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 2 agosto 2013, n. 27/E.
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