COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 22 LUGLIO 2026
Con la Circolare n. 29 del 15 giugno 2026, l’INAIL ha comunicato la modifica del tasso di interesse applicabile alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, nonché l’aggiornamento della misura delle sanzioni civili. La variazione deriva dalla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea dell’11 giugno 2026, che ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
A decorrere dal 17 giugno 2026, tale variazione incide su: rateazioni dei debiti per premi e accessori, sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento, ravvedimento entro 120 giorni, evasione contributiva regolarizzata spontaneamente e sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.
Premessa
L’INAIL, con la Circolare n. 29 del 15 giugno 2026, informa che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026, ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 17 giugno 2026, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, e il tasso per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Quadro riepilogativo
| Voce | Misura dal 17 giugno 2026 |
| Tasso ORP BCE | 2,40% |
| Tasso rateazione premi e accessori | 4,40% |
| Sanzione civile ordinaria per omissione | 7,90% |
| Ravvedimento omissione entro 120 giorni | 2,40% |
| Evasione regolarizzata entro 30 giorni | 7,90% |
| Evasione regolarizzata entro 90 giorni | 9,90% |
| Procedure concorsuali – omissione | 2,40% |
| Procedure concorsuali – evasione | 4,40% |
L’aumento del tasso BCE dal 2,15% al 2,40% comporta l’aggiornamento automatico delle misure INAIL collegate al tasso di riferimento.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026, il tasso di interesse applicabile è pari al: 4,40% annuo
Il tasso deriva dalla somma tra:
- tasso ORP BCE: 2,40%;
- maggiorazione di 2 punti prevista dalla disciplina vigente.
Nulla cambia per le rateazioni già in corso. I piani di ammortamento già determinati restano validi con il tasso applicato alla data di presentazione dell’istanza.
Sanzioni civili per omissione
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di premi il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
Dal 17 giugno 2026 la misura è quindi pari al: 7,90% annuo
Tabella – Omissione contributiva
| Fattispecie | Misura |
| Omissione ordinaria | 7,90% |
| Limite massimo | 40% dei premi non corrisposti |
L’omissione riguarda il mancato o ritardato pagamento di premi già rilevabili dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie.
Ravvedimento entro 120 giorni
La disciplina vigente prevede una misura più favorevole quando il pagamento dei premi avviene:
- entro 120 giorni dalla scadenza;
- in unica soluzione;
- spontaneamente;
- prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.
In tale ipotesi non si applica la maggiorazione di 5,5 punti.
Dal 17 giugno 2026 la sanzione è quindi pari al solo tasso ORP: 2,40% annuo
Il ravvedimento entro 120 giorni rappresenta uno strumento particolarmente utile per ridurre il costo della regolarizzazione, purché l’azienda intervenga spontaneamente e prima di qualsiasi contestazione dell’Istituto.
Evasione contributiva
Nei casi di evasione, connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, la disciplina ordinaria prevede una sanzione civile pari al 30% annuo, nel limite massimo del 60% dei premi non corrisposti.
La variazione del tasso BCE non incide sulla misura ordinaria del 30%, ma incide sulle ipotesi di regolarizzazione spontanea.
Evasione regolarizzata spontaneamente
Se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente:
- prima di contestazioni o richieste;
- entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento;
- con versamento in unica soluzione;
si applicano misure ridotte differenziate in base al termine di pagamento.
| Termine di pagamento | Misura dal 17 giugno 2026 |
| Entro 30 giorni dalla denuncia | 7,90% |
| Entro 90 giorni dalla denuncia | 9,90% |
La regolarizzazione dell’evasione richiede una denuncia spontanea entro 12 mesi. Se l’intervento avviene dopo contestazioni o richieste dell’INAIL, non si applicano le misure agevolate.
Procedure concorsuali
Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte, a condizione che siano integralmente pagati premi e spese.
Dal 17 giugno 2026, poiché il tasso ORP del 2,40% è superiore al tasso degli interessi legali pari all’1,60%, la riduzione opera sulla base del tasso ORP.
| Ipotesi | Misura ridotta |
| Mancato o ritardato pagamento | 2,40% |
| Evasione | 4,40% |
La riduzione nelle procedure concorsuali non è automatica: presuppone l’integrale pagamento dei premi e delle spese.
Implicazioni operative per aziende e consulenti
Per consulenti del lavoro, commercialisti e aziende, la Circolare n. 29/2026 impone l’aggiornamento immediato dei parametri utilizzati per il calcolo di rateazioni e sanzioni civili.
Checklist operativa
| Area | Verifica |
| Rateazioni | Controllare la data di presentazione dell’istanza |
| Piani già in corso | Nessun ricalcolo automatico |
| Omissioni | Applicare il 7,90% dal 17 giugno 2026 |
| Ravvedimento breve | Verificare pagamento entro 120 giorni |
| Evasione | Distinguere regolarizzazione entro 30 o 90 giorni |
| Procedure concorsuali | Verificare pagamento integrale di premi e spese |
| Software paghe/contributi | Aggiornare i tassi dal 17 giugno 2026 |
La data spartiacque è il 17 giugno 2026. Occorre quindi distinguere attentamente le posizioni maturate o gestite prima e dopo tale data.
Riferimenti normativi:
- D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, comma 11 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 30 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56)
- D.M. 10 dicembre 2025
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 14, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 luglio 2026, n. 88)
- BCE, Decisione 11 giugno 2026
- INAIL, Circolare 15 giugno 2026, n. 29
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