COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 23 LUGLIO 2026
Con il Pronto Ordini n. 35, del 23 giugno 2026, il CNDCEC ha fornito alcune linee guida circa la gestione temporanea dello studio in caso di decesso di un collega; il subentro costituisce attuazione del principio di assistenza reciproca e del dovere di sussidiarietà.
Il commercialista chiamato dall’Ordine a gestire temporaneamente lo studio di un collega deceduto deve limitare il proprio intervento alle attività urgenti e alle incombenze da svolgere nel breve periodo; è chiamato a verificare eventuali crediti e debiti, informando gli eredi, che potranno vantare i compensi maturati e rispondere delle passività del professionista deceduto. Di competenza del subentrante è la gestione dei rapporti con dipendenti, collaboratori e fornitori, sempre in coerenza con le finalità deontologiche del subentro.
I quesiti posti all’Ordine dei Commercialisti
Un Ordine territoriale ha formulato alcuni quesiti in relazione ai confini dell’attività consentita nell’ambito della sussidiarietà nella gestione temporanea dello studio conseguente al decesso di un iscritto all’Albo da parte di altro collega.
In particolare, l’Ordine richiede chiarimenti in merito alla durata della gestione temporanea nonché al rapporto con i dipendenti e con i fornitoridell’iscritto deceduto.
In via preliminare, appare opportuno richiamare la normativa in materia.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti dopo aver richiamato alcune norme del Codice deontologico in materia evidenzia che la gestione temporanea dello studio di un collega deceduto da parte di altro collega:
- costituisce manifestazione del principio di assistenza reciproca tra colleghi;
- risulta obbligatoria per il collega individuato dall’Ordine quale “subentrante”, salvo giustificato motivo;
- deve avvenire per un arco temporale temporaneo e con particolare diligenza, tenendo in considerazione gli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del deceduto.
Le dette norme non si occupano di regolare aspetti specifici e/o pratici di tale attività, come l’organizzazione delle attività o la sorte dei rapporti con dipendenti e/o fornitori, lasciandoli di conseguenza alle valutazioni del subentrante che dovranno tenere in considerazione le finalità deontologiche sottese al subentro.
Legge di Bilancio 2022: casi di malattia o infortunio del professionista
L’art. 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, introduce una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad Albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.
Le norme in esame si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.
In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
Nelle fattispecie in esame, i termini per i suddetti adempimenti, nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell’adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione, ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative, per il suddetto arco temporale di sessanta giorni.
La risposta dell’Ordine Nazionale dei Commercialisti
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti nel premettere che allo stato attuale non c’è una regolamentazione specifica, per una corretta gestione temporanea dello studio che tenga conto degli interessi dei clienti, dei collaboratori e degli eredi del collega deceduto è possibile fornire i seguenti suggerimenti, i quali valgono nel caso in cui il professionista deceduto sia titolare di uno studio individuale (e non nei casi in cui questo sia socio di una STP o associato di una associazione professionale).
In primo luogo, se da un lato le norme conferenti non indicano espressamente l’arco temporale dell’attività del subentrante, l’uso dell’aggettivo “temporaneo” fa ritenere che la gestione del subentrante all’iscritto deceduto debba essere limitata nel tempo e debba svolgersi con riguardo alle sole attività da compiersi nel breve termine.
Per il Consiglio Nazionale dei Commercialisti appare opportuno che il subentrante, insieme ai collaboratori o dipendenti dell’iscritto deceduto, esegua una ricognizione delle attività professionali la cui scadenza è ravvicinata, in modo da avvisare con tempestività i clienti dello studio.
Questi ultimi, infatti, devono essere messi a conoscenza dell’attività da compiersi, in modo da poter decidere se conferire il relativo mandato al subentrante, il quale così potrà procedere con l’esecuzione delle attività a scadenza per conto della parte assistita, oppure se conferirlo ad altro professionista.
Dopo la ricognizione delle attività da compiersi nel breve periodo e all’informativa nei confronti dei clienti, il P.O. dei commercialisti ritiene che il subentrante debba anche effettuare un accertamento in merito agli eventuali crediti e debiti contratti dallo studio, in modo da poter notiziare di ciò i chiamati all’eredità.
Infatti, questi, qualora divenissero eredi dell’iscritto deceduto, a titolo meramente esemplificativo:
- avranno diritto di ricevere gli eventuali crediti derivanti dall’attività del de cuius, siano essi compensi relativi a pratiche già definite ovvero a pratiche da questo iniziate e proseguite dal subentrante;
- avranno il dovere di rispondere degli eventuali debiti del de cuius.
Ugualmente dovrà fare in merito ai rapporti di collaborazione e/o di lavoro, nonché con i fornitori.
In relazione a questi rapporti il P.O. ritiene che la scelta in merito alla loro continuazione con il subentrante dipenderà dalle valutazioni che farà il subentrante medesimo all’esito della ricognizione delle attività da compiersi e ai mandati eventualmente ricevuti dai clienti.
Ultimate le attività da compiersi nel breve termine per le quali il subentrante avrà ricevuto il mandato da parte dei clienti, l’incarico di gestione temporanea dello studio dovrà ritenersi compiuto.
All’esito appare poi opportuno che il subentrante relazioni l’Ordine e gli eredi in merito a quanto posto in essere.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi da 927 a 944;
- CNDCEC, Pronto Ordini 22 giugno 2026, n. 35.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.