PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 24 LUGLIO 2026
Con Messaggio del 23 luglio 2026, n. 2451, l’Inps dà comunicazione del termine ultimo di invio delle istanze volte al riconoscimento degli esoneri Bonus “Giovani”, “Donne” e “Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica” di cui agli articoli 22, 23 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
| Inps, Messaggio 23 luglio 2026, n. 2451 | |
| Bonus Giovani | Allo scopo di incrementare l’occupazione giovanile stabile, il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (cd. decreto Coesione), all’articolo 22 , rubricato “Bonus Giovani”, ha introdotto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’articolo 22, comma 3 , del decreto Coesione, inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, fermi restando i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22 , ha previsto il riconoscimento del “Bonus Giovani” anche in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto lavoratori o hanno trasformato il contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato per prestare effettivo servizio in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025 e con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025 l’Istituto ha illustrato le misure in argomento e ha fornito istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali. |
| Bonus Donne | Allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, il medesimo decreto Coesione ha introdotto, all’articolo 23 , rubricato “Bonus Donne”, un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025 l’Istituto ha illustrato la misura in argomento e ha fornito istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali. |
| Bonus ZES | Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il decreto Coesione, all’articolo 24, rubricato “Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica”, ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha illustrato la misura in argomento e ha fornito istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali. |
| Termine ultimo per la presentazione delle istanze di esonero | Considerato che le suddette misure hanno trovato applicazione agli eventi realizzatisi nell’arco temporale sopra indicato o nel periodo debitamente autorizzato dalla Commissione europea, con il presente messaggio – in considerazione della manifestata esigenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di consolidare definitivamente la spesa volta a finanziare le misure in trattazione – si comunica che la presentazione delle istanze di riconoscimento dei relativi bonus sarà consentita fino al 30 settembre 2026. Di conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile inviare nuove domande per assunzioni effettuate nell’arco temporale oggetto di incentivazione. |
Riferimenti normativi:
- Messaggio 23 luglio 2026, n. 2451 ;
- Circolare 12 maggio 2025, n. 90;
- Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935;
- Circolare 12 maggio 2025, n. 91;
- Circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 10.
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