4° Contenuto Riservato: Donazione quote: controllo al donante, niente esenzione

COMMENTO

DI ENNIO VIAL, ADRIANA BAREA | 28 LUGLIO 2026

Con la risposta a interpello 13 luglio 2026, n. 143, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. Il diniego riguarda il trasferimento della nuda proprietà di quote sociali con annessi diritti di voto, a causa della presenza di diritti particolari riservati al donante.

Introduzione

La Risposta di interpello 13 luglio 2026, n. 143 affronta un interessante caso di applicazione, o forse meglio, di diniego all’applicazionedell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter del D.Lgs. n. 346/1990.

Come noto, la norma in discorso prevede l’esenzione da imposta di successione e donazione in ipotesi di trasferimento mediante donazione, disposizione in trust, patto di famiglia, di quote che, in ipotesi di società di capitali, consentono all’erede o al donatario di detenere il controllo, inteso come maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., o di incrementare detto controllo, a condizioneche l’avente causa si impegni a detenere le quote per un quinquennio.

È altresì noto che, nel caso di più donatari, la detenzione della quota di controllo dovrà avvenire attraverso una comunione.

Il recente intervento di prassi si pone in linea con la Risposta ad interpello n. 115/2026 e nega l’agevolazione in quanto, pur essendo detenuto un controllo formale della maggioranza dei voti in assemblea da parte del donatario, sussistono delle clausole statutarie e dei diritti speciali in capo al disponente che compromettono il controllo effettivo della società da parte del donatario.

Il caso

Il caso è quello di Tizio, titolare del 100% delle quote di una holding di un gruppo operante nel settore della ceramica, svolgente anche un’attività di valorizzazione immobiliare nel settore degli immobili industriali come, ad esempio, i centri commerciali.

L’idea del socio è quella di implementare un graduale passaggio generazionale prevedendo il trasferimento del 95% delle quote della holding all’unico figlio attraverso un patto di famiglia.

Nonostante Tizio conservi il diritto di usufrutto, il diritto di voto in assemblea viene trasferito al figlio il quale, formalmente, soddisfa i requisiti del controllo di diritto previsti dall’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., ossia la sussistenza della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria.

Ovviamente, il figlio si impegna a detenere la partecipazione per un periodo di 5 anni al fine di poter invocare l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 346/1990.

Il caso potrebbe a prima vista sembrare banale, ma l’interpello è opportuno, in quanto il disponente conserva alcuni diritti invasivi nella holding, pur detenendo una quota di minoranza e pur detenendo un usufrutto privo dei diritti di voto.

Per una maggior chiarezza abbiamo proposto i diritti speciali che si riserva il donante e le particolari previsioni statutarie nella successiva tabella 1.

Tabella 1 – Diritti particolari e previsioni statutarie
Diritto di essere nominato amministratore della Società, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l’organo amministrativo sia collegiale.
Diritto di rappresentare la Società e di votare nelle assemblee delle società da essa partecipate chiamate a deliberare su:
nomina, revoca e sostituzione dei membri dell’organo di amministrazione, con facoltà di votare la nomina di sé stesso quale amministratore;
autorizzazioni all’organo amministrativo al trasferimento di partecipazioni in società di cui si detiene il controllo o un collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., e/o al trasferimento di aziende o rami di azienda e/o al trasferimento di marchi di impresa.
Diritto di esprimere o negare il gradimento (previsto dall’art. 9 della bozza di Statuto) in caso di trasferimento delle partecipazioni.
Le modifiche statutarie sono ammesse con il 96% dei voti.

Osservazioni critiche

L’intervento di prassi cita la recente Risposta n. 115/2026 dove marito e moglie, titolari rispettivamente del 94,75% e del 5,25% di una holding capogruppo di oltre 40 società, intendono trasferire ai propri discendenti in linea retta (due figli e quattro nipoti ex filii) il 90% del capitale tramite un patto di famiglia, ai sensi dell’art. 768-bis c.c. Invero, il trasferimento riguardava una top holding che sarebbe nata a seguito di conferimento, tuttavia si tratta di un aspetto irrilevante ai nostri fini.

All’esito del patto di famiglia, i due figli, pur disponendo di meno del 50 per cento del capitale sociale di NewCo, avrebbero in ogni caso l’equivalente del 78,36 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

L’Agenzia nega l’esenzione di cui al comma 4-ter dell’art. 3 in quanto il voto del genitore risulta determinante per un vasto elenco di operazioni:

  • aumenti di capitale;
  • fusioni e scissioni;
  • emissione di obbligazioni;
  • nomina, sostituzione e revoca di uno dei membri del Consiglio di amministrazione;
  • distribuzione di dividendi eccedente il minimo statutario.

Il donante si riserva un ampio ventaglio di poteri decisionali, tali da comprimere fortemente il controllo di diritto dei due figli donatari, sino a giungere al vero e proprio veto su decisioni strategiche per la società.

Il caso della Risposta n. 143/2026 non è tanto diverso.

L’Agenzia richiama la sentenza della Cassazione n. 6616/2026, originariamente citata nella Risposta a interpello n. 115/2026, ove i giudici hanno statuito che l’esenzione spetta qualora si verifichi “una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l’esitodelle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere”.

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