CIRCOLARE MONOGRAFICA
Decorrenza del beneficio, gestione delle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio, adempimenti connessi al SIISL e al Patto di Attivazione Digitale
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 28 LUGLIO 2026
Dal 1° agosto 2026 è operativa una nuova fase dei rinnovi dell’assegno di inclusione; l’INPS con un documento di prassi, il Messaggio 22 luglio 2026, n. 2437 , riepiloga le procedure da seguire per la presentazione delle nuove domande, chiarendo le regole sulla decorrenza del beneficio, gli adempimenti connessi al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e al Patto di Attivazione Digitale, la gestione delle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio e il funzionamento delle Carte ADI nei diversi scenari operativi.
Premessa
L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, con il quale illustra le novità sull’Assegno di Inclusione e la presentazione delle domande di rinnovo e gestione Carte ADI.
In particolare, il Messaggio dell’INPS evidenzia che nel mese di luglio 2026 è stata erogata la dodicesima e ultima mensilità in favore dei beneficiari che, a seguito della domanda di rinnovo presentata a luglio 2025, hanno percepito l’ADI senza soluzione di continuità nei dodici mesi precedenti.
Dal 1° agosto 2026 i medesimi beneficiari possono presentare una ulteriore domanda di rinnovo.
La normativa di riferimento
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’Assegno di inclusione (Adi), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023 , sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), del patto di inclusione (PaIS) e del patto di servizio personalizzato (PSP), nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.
L’articolo 1, del D.L. n. 48/2023 definisce l’Adi una “misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro“.
La misura consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Destinatari della misura
Ai sensi dell’articolo 2, del D.L. n. 48/2023, l’Adi è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
Con il D.M. n. 154/2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizioni di svantaggio.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 , comma 7, del D.M. n. 154/2023 ai fini del riconoscimento della misura dell’Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.
La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi.
Requisiti per l’accesso alla misura
Ai sensi all’articolo 2, comma 2, lettera a), del D.L. n. 48/2023 il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:
→ cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
→ cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
→ cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
→ cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide ai sensi del D.P.R. 12 ottobre 1992, n. 572.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Il requisito della residenza in Italia, al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, è esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza ai fini dell’Adi.
La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
I requisiti reddituali e patrimoniali
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del D.L. n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
→ un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
→ un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
→ un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
→ un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
-
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I citati massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
La presenza dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità è richiesta al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7, del D.P.C.M. n. 159 del 2013 (ISEE minorenni) come indicato nell’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 1 del D.L. n. 48/2023.
Ai fini dell’individuazione della soglia del reddito familiare per l’accesso alla misura fissata in 6.000 euro annui (o in 7.560 euro annui per i casi sopra indicati) moltiplicati per la scala di equivalenza, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Nel reddito familiare così considerato sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente.
Inoltre, nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito o Pensione di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella medesima attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente l’Adi.
Infine, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del D.L. n. 48/2023 i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tale fine.
Composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell’Assegno di inclusione
Ai fini del riconoscimento dell’Adi, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 , del D.P.CM. n. 159 del 2013 e si applicano le seguenti disposizioni:
- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’ISEE.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini IRPEF, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, è attratto nel nucleo familiare dei genitori.
La presentazione della domanda di rinnova da agosto 2026
Il Messaggio dell’INPS evidenzia che i nuclei familiari beneficiari dell’ADI la cui domanda sia “terminata” possono presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento, corrispondente alla fruizione della diciottesima mensilità (per le prime domande) o della dodicesima mensilità (in caso di domanda di rinnovo).
Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.
La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata” sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare.
All’esito positivo dell’istruttoria, per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente domanda “terminata”, al netto di nascite o di decessi, il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto a decorrere dal mese di presentazione della domanda di rinnovo.
Qualora il richiedente che presenta domanda di rinnovo dell’ADI, pur non essendovi tenuto, compili il PAD nucleo, la sottoscrizione dello stesso viene considerata quale aggiornamento del PAD nucleo associato alla precedente domanda, e la sua decorrenza coincide con la data di presentazione della domanda di rinnovo.
Diversamente, se la domanda di rinnovo è presentata da un nucleo familiare variato rispetto alla precedente domanda “terminata”, anche se è presente un componente che ha già fruito della misura, è necessario effettuare nuovamente l’iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD nucleo.
Ai fini del pagamento, la prima mensilità di rinnovo viene riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato a decorrere dal mese di presentazione della domanda di rinnovo per i nuclei familiari invariati e dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo per le domande di rinnovo presentate da nuclei familiari variati.
Pertanto, se al termine della fruizione delle prime 18 mensilità o delle successive dodici la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo (con sottoscrizione del PAD nucleo nello stesso mese, se richiesto), i pagamenti sono riconosciuti dalla competenza del mese successivo a quello in cui è stato disposto l’ultimo pagamento della precedente domanda “terminata”, non essendo più contemplato il mese di interruzione previsto nella previgente normativa.
L’INPS con il documento in commento ricorda, infine, che permangono gli obblighi di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo, se prevista, a pena di sospensione dei successivi pagamenti, per tutti i nuclei familiari che presentino domanda di rinnovo, compresi i nuclei familiari monocomponenti o composti tutti da persone esonerate dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
Regole di gestione delle carte ADI per le domande di rinnovo
Il documento dell’INPS evidenzia che il beneficio economico dell’ADI è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico denominato Carta ADI che viene rilasciata presso gli uffici postali.
Tale Carta può essere attribuita ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitino la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza.
La Carta ADI viene altresì rilasciata al componente del nucleo familiare che sia titolare del contratto di locazione dell’abitazione in cui risiede il nucleo stesso.
Di seguito si riepilogano le modalità di gestione delle Carte ADI in relazione alle domande di rinnovo dell’ADI.
| Domande di rinnovo con nucleo familiare invariato: le casistiche |
| Il documento dell’INPS evidenzia che nell’ipotesi in cui, dopo la fruizione delle prime 18 o 12 mensilità, venga presentata una domanda di rinnovo da parte del medesimo richiedente, con nucleo familiare rimasto invariato rispetto alla precedente domanda “terminata”, se il richiedente risulta già titolare di una Carta ADI attiva (non bloccata, non scaduta e non disattivata), i nuovi importi saranno accreditati sulla carta associata alla domanda “terminata”, senza necessità di rilascio di una nuova carta. |
| Caso 1 |
| Tizio presenta una domanda di rinnovo allo scadere dei primi diciotto mesi di fruizione della misura. La precedente domanda si trova in stato “terminata”. Il suo nucleo familiare non ha subito variazioni rispetto alla precedente domanda, la sua Carta ADI è attiva. Se la domanda di rinnovo viene accolta, verificati tutti i requisiti di accesso alla misura, gli importi spettanti sono messi in pagamento sulla Carta ADI già intestata a Tizio. Nel caso di presentazione di una domanda di rinnovo da parte di un richiedente diverso rispetto a quello della domanda “terminata”, facente parte di un nucleo familiare rimasto invariato rispetto alla precedente domanda, anche se il richiedente risulti già titolare della Carta ADI, verificati tutti i requisiti di accesso alla misura, i nuovi importi sono accreditati sulla Carta ADI già intestata al richiedente. |
| Caso 2 |
| Tizio presenta una domanda di rinnovo. La precedente domanda si trova in stato “terminata” ed era stata presentata da suo fratello, Caio. Il nucleo familiare di Tizio e Caio non ha subito variazioni rispetto alla precedente domanda. Tizio è intestatario di una Carta ADI attiva, dal momento che nella precedente domanda era stata richiesta l’individualizzazione della Carta ADI. La domanda di rinnovo, nella quale non viene richiesta l’individualizzazione della Carta ADI, è accolta, previa verifica di tutti i requisiti di accesso alla misura, e gli importi spettanti sono messi in pagamento sulla Carta ADI già intestata a Tizio. |
| Caso 2-bis |
| Tizio presenta una domanda di rinnovo. La precedente domanda si trova in stato “terminata” ed era stata presentata da suo fratello Caio. Il nucleo familiare di Tizio e Caio non ha subito variazioni rispetto alla precedente domanda. Tizio è intestatario di una Carta ADI attiva, dal momento che nella precedente domanda il contratto di locazione della loro abitazione era intestato a Tizio. La domanda di rinnovo è accolta, previa verifica di tutti i requisiti di accesso alla misura, e gli importi spettanti sono messi in pagamento sulla Carta ADI già intestata a Tizio. Diversamente, qualora il nuovo richiedente non sia già titolare di una Carta ADI, viene emessa in favore dello stesso una nuova carta, anche se il nucleo familiare è rimasto invariato rispetto alla precedente domanda “terminata”. |
| Caso 3 |
| Tizia presenta una domanda di rinnovo. La precedente domanda si trova in stato “terminata” ed era stata presentata da suo marito Caio. Il nucleo familiare di Tizia e Caio non ha subito variazioni rispetto alla precedente domanda. Tizia non era intestataria di una Carta ADI. Se la domanda di rinnovo è accolta, verificati tutti i requisiti di accesso alla misura, gli importi spettanti sono messi in pagamento su una nuova Carta ADI, che viene rilasciata a Tizia. La precedente carta intestata a Caio, associata alla domanda “terminata”, continua, però, a essere operativa, e le eventuali somme ancora presenti e non spese, possono essere utilizzate fino a esaurimento del saldo (o alla scadenza della carta), senza necessità di restituzione della carta stessa. Tuttavia, in assenza di richiesta di individualizzazione della Carta ADI nella domanda di rinnovo, non ci saranno ulteriori accrediti sulla carta intestata a Caio. In caso di domanda di rinnovo con nucleo familiare invariato con richiesta di individualizzazione della Carta ADI, già richiesta nella precedente domanda, gli importi vengono accreditati sulle Carte ADI già in uso al richiedente e ai beneficiari maggiorenni del nucleo familiare. Non viene rilasciata, pertanto, alcuna nuova carta e gli importi vengono accreditati sulle carte già intestate ai medesimi soggetti. |
| Caso 4 |
| Tizio e Caio sono già titolari di una Carta ADI da precedente domanda ADI “terminata”, in cui era stata chiesta l’individualizzazione della Carta ADI. Gli importi spettanti nella domanda di rinnovo con nucleo invariato, con individualizzazione confermata, vengono ripartiti tra le due carte già in possesso di Tizio e di Caio. Se nella domanda di rinnovo, con nucleo familiare invariato, viene richiesta l’individualizzazione della Carta ADI per la prima volta, le quote sono suddivise tra i beneficiari maggiorenni del nucleo o con responsabilità genitoriale; tra questi può essere presente il richiedente della precedente domanda ADI al quale era stata già rilasciata una carta. Vengono, pertanto, rilasciate nuove carte ai componenti del nucleo familiare in favore dei quali spetta l’individualizzazione e che non risultino già intestatari di una Carta ADI attiva; se i componenti del nucleo familiare risultano, invece, già intestatari della Carta ADI, gli importi spettanti vengono accreditati pro quota sulle carte già intestate agli stessi. |
| Caso 5 |
| Tizio, richiedente nella precedente domanda ADI “terminata”, è titolare di una Carta ADI. Nella domanda di rinnovo con richiesta di individualizzazione della Carta ADI risulta beneficiario anche il fratello Caio. Gli importi vengono ripartiti tra la carta di cui Tizio è già titolare e la nuova carta che viene rilasciata al fratello Caio. Se nella domanda di rinnovo, con nucleo familiare invariato, presentata dal richiedente della prima domanda, non è più richiesta l’individualizzazione della Carta ADI, l’intero importo è accreditato sulla carta già intestata al richiedente, se questi era già titolare di una carta associata alla precedente domanda “terminata”. Diversamente, ne viene emessa una nuova. Le carte già emesse restano valide fino a esaurimento del saldo (o alla scadenza della carta), senza necessità di restituzione delle carte stesse. |
| Caso 6 |
| Tizio, richiedente nella precedente domanda ADI “terminata”, è titolare di una Carta ADI. Nella domanda di rinnovo con richiesta di individualizzazione della Carta ADI risulta beneficiario anche il fratello Caio. Gli importi vengono ripartiti tra la carta di cui Tizio è già titolare e la nuova carta che viene rilasciata al fratello Caio. Se nella domanda di rinnovo, con nucleo familiare invariato, presentata dal richiedente della prima domanda, non è più richiesta l’individualizzazione della Carta ADI, l’intero importo è accreditato sulla carta già intestata al richiedente, se questi era già titolare di una carta associata alla precedente domanda “terminata”. Diversamente, ne viene emessa una nuova. Le carte già emesse restano valide fino a esaurimento del saldo (o alla scadenza della carta), senza necessità di restituzione delle carte stesse. |
Riferimento normativi:
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85)
- INPS, Circolare 16 dicembre 2023, n. 105
- INPS, Messaggio 23 febbraio 2026, n. 640
- INPS, Messaggio 22 luglio 2026, n. 2437
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