PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 30 LUGLIO 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), all’articolo 1, commi da 210 a 213 , ha introdotto uno specifico esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, donne madri di almeno 3 figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’INPS con la propria Circolare 29 luglio 2026, n. 82 fornisce i chiarimenti operativi al fine di poter godere dell’incentivo.
| INPS, Circolare 29 luglio 2026, n. 82 | |
| Norma di riferimento | La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, al comma 210 e seguenti, ha stabilito che: “Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211 , l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. “Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione”. Sono esclusi dal beneficio: i contratti di lavoro domestico; i rapporti di apprendistato. L’esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi donne che, alla data dell’evento incentivato, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti: – siano madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni; – siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La misura dell’esonero: è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro; con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL; nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e, comunque, nei limiti di spesa previsti e stanziati. |
| Datori di lavoro che possono accedere all’esonero | L’esonero contributivo è riconosciuto in favore: di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore; compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. |
| Lavoratrici per le quali spetta l’esonero | L’esonero contributivo spetta per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2026, di lavoratrici che, alla data dell’evento incentivato, siano madri di almeno 3 figli minori di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione; assunzioni a tempo indeterminato; trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine già agevolati. I requisiti devono sussistere al momento dell’assunzione o della trasformazione incentivata. Il requisito relativo ai figli si cristallizza a tale data: non rilevano la successiva nascita del terzo figlio, il compimento della maggiore età da parte di uno dei figli, la premorienza, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l’affidamento esclusivo al padre. Ai fini del requisito familiare sono equiparati ai figli naturali i figli in adozione o affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione. Quanto alla condizione di assenza di impiego regolarmente retribuito, rileva la mancanza, nei sei mesi precedenti, di un rapporto subordinato di durata almeno semestrale oppure, per lavoro autonomo o parasubordinato, il conseguimento di redditi inferiori alle soglie annue escluse da imposizione. |
| Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell’esonero | L’esonero è riconosciuto per le assunzioni dal 1° gennaio 2026 e consiste nello sgravio del 100% dei contributi previdenziali datoriali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, con esclusione di premi e contributi INAIL. 666,66 euro mensili quale soglia massima ordinaria; 21,50 euro giornalieri per rapporti instaurati o cessati nel mese; riduzione proporzionale in caso di lavoro a tempo parziale. La trasformazione a tempo indeterminato è agevolabile solo se il precedente rapporto a termine era già agevolato. Restano esclusi il lavoro intermittente o a chiamata e le contribuzioni non esonerabili, comprese quelle dovute all’INAIL, ai fondi specificamente esclusi e ai contributi di solidarietà. La durata è pari a 12 mesi per assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, 18 mesi in caso di trasformazione di rapporto a termine già agevolato e 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. La fruizione può essere sospesa solo per maternità obbligatoria e resta subordinata ai limiti di spesa monitorati dall’INPS. |
| Condizioni di spettanza dell’esonero | La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste per i benefici contributivi, quali: regolarità contributiva e possesso del DURC; assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza; rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicabili. L’esonero non spetta se l’assunzione deriva da un obbligo preesistente, viola un diritto di precedenza, interviene in presenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale oppure riguarda lavoratrici licenziate nei 6 mesi precedenti da datore di lavoro collegato o controllato. Nei rapporti in somministrazione, il beneficio economico è trasferito all’utilizzatore. Ai fini della durata dell’incentivo si cumulano i periodi svolti per lo stesso soggetto, anche tramite somministrazione. L’invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell’incentivo per il periodo precedente la comunicazione. |
| Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato | L’esonero è rivolto, in via generale, a tutti i datori di lavoro privati operanti sul territorio nazionale. Pur comportando una riduzione del costo del lavoro mediante risorse statali, la misura ha carattere generalizzato, non selettivo e non subordinato a criteri di discrezionalità amministrativa. La misura non determina un vantaggio selettivo per specifiche imprese, settori produttivi o aree geografiche e, pertanto, non è riconducibile alla disciplina degli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE. |
| Coordinamento con altre agevolazioni | L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferiti alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, quali: l’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate di cui alla Legge n. 92/2012; la Decontribuzione Sud, con le riduzioni per settore agricolo in zone montane o svantaggiate e con le riduzioni del settore edile; lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati soggetti alla disciplina speciale. L’esonero, essendo pari al 100% della contribuzione datoriale esonerabile, non è cumulabile con ulteriori benefici che incidono sulla medesima contribuzione. Restano invece compatibili la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, l’agevolazione per la certificazione della parità di genere e le misure che riducono la contribuzione a carico della lavoratrice, come l’esonero IVS per lavoratrici madri. |
| Istruzioni operative | Per conoscere l’importo spettante e la disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS tramite il modulo telematico ELM3, disponibile nel Portale delle Agevolazioni, indicando: dati della lavoratrice e dichiarazione dello status richiesto; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato o trasformato; retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima; percentuale part-time e aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio. L’INPS autorizza la fruizione solo in presenza di capienza finanziaria e l’importo autorizzato non può essere superato in caso di successivo aumento dell’orario di lavoro. Dopo l’accantonamento delle risorse, il beneficio è fruito in quote mensili mediante conguaglio nelle denunce contributive. In caso di riduzione dell’orario, il datore deve riparametrare l’incentivo spettante. Restano fermi i controlli INPS sulla sussistenza dei requisiti. |
| Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens | 1) Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens I datori di lavoro autorizzati espongono l’esonero nel flusso UniEmens, sezione <PosContributiva>, a partire dalla competenza di agosto 2026, valorizzando gli ordinari elementi retributivi e contributivi della <DenunciaIndividuale>. CodiceCausale ELM3 per l’esonero; codici fiscali dei tre figli nell’elemento dedicato; AnnoMeseRif, BaseRif e ImportoAnnoMeseRif per il conguaglio; codici L633 e L634 nel DM2013 “VIRTUALE”. Gli arretrati da gennaio a luglio 2026 possono essere esposti nei flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2026. I datori sospesi o cessati possono utilizzare la procedura UniEmens/vig. 2) Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens Per i datori di lavoro agricoli, dal flusso di competenza agosto 2026, devono essere valorizzati il codice retribuzione Y e il codice agevolazione LA. Per gli arretrati da gennaio a luglio 2026 si utilizzano il codice Y e il codice agevolazione LB, esclusivamente nella competenza di ottobre 2026. 3) Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens Per le lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, l’esonero è esposto nella sezione <ListaPosPA> valorizzando l’elemento <RecuperoSgravi> con il codice recupero 73, indicando anno, mese e importo della contribuzione datoriale oggetto di sgravio. Per la <ListaPosPA> gli arretrati da gennaio a luglio 2026 sono esponibili solo nelle denunce di agosto, settembre e ottobre 2026. Devono inoltre essere indicati i codici fiscali dei 3 figli secondo le modalità previste dalla Circolare. |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 210 a 213
- INPS, Circolare 29 luglio 2026, n. 82
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