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A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 4 AGOSTO 2026
IN BREVE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Sottoscritta intesa istituzionale MLPS/CNEL sull’archivio amministrativo dei contratti aziendali e territoriali
MLPS, Comunicato 15 luglio 2026; CNEL, Comunicato 28 luglio 2026, n. 219
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 15 luglio 2026 – ha reso noto l’avvenuta sottoscrizione diun’intesa istituzionale, ex art. 9, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge n. 112/2026.
L’intesa istituisce presso il CNEL un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Dicastero. Il nuovo archivio entra a far parte dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, gestito dal CNEL, ai sensi dell’art. 17, legge n. 936/1986.
Le amministrazioni si scambieranno le informazioni necessarie in interoperabilità, attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza informatica e della protezione dei dati personali: i contratti di secondo livello (quelli firmati in azienda o sul territorio) confluiranno così in un unico punto di accesso pubblico, consultabile online attraverso un’applicazione web messa a disposizione dal CNEL.
Nessun dato riferibile a singole persone sarà oggetto di scambio o trattamento.
Il CNEL – con comunicato del 28 luglio 2026, n. 219 – ha reso noto di aver attivato una nuova funzionalità telematica di deposito dei contratti.
Nel dettaglio, la nuova modalità di acquisizione dei documenti, che si colloca in piena sinergia con il processo di attuazione del decreto-legge n. 62/2026 è basata su un sistema di deposito da parte di utenti esterni che vengono autenticati attraverso l’identità digitale. Sul portale istituzionale il soggetto depositante deve autenticarsi tramite SPID, carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica.
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Esonero contributivo madri con tre figli: dall’INPS le istruzioni operative
INPS, Circolare 29 luglio 2026, n. 82
L’INPS – con Circolare del 29 luglio 2026, n. 82 – ha fornito le istruzioni operative in merito alla misura introdotta dall’art. 1, comma 210, legge n. 199/2025, che ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” – la domanda di ammissione all’agevolazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del citato modulo di istanza on-line, la domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:
- verificare l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
INPS, CONTRIBUZIONE
INPS: recupero arretrati Bonus giovani e Decontribuzione Sud per Intermediari assicurativi
INPS, Circolare 24 luglio 2026, n. 80
L’INPS – con Circolare del 24 luglio 2026, n. 80 – ha reso noto d’aver dato attuazione alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di Bilancio 2026, riconoscendo anche agli agenti, broker, subagenti e altri intermediari delle assicurazioni il diritto a fruire dell’Esonero giovani under 36 e della Decontribuzione Sud per i periodi dal 1° luglio 2022.
Il provvedimento individua con precisione la platea dei beneficiari, ricomprendendo i datori di lavoro contraddistinti dai codici ATECO riferiti ai broker, agli agenti, ai subagenti e agli altri intermediari delle assicurazioni, chiarendo altresì il raccordo tra la classificazione ATECO 2007 e la nuova classificazione ATECO 2025.
Vengono inoltre disciplinate le verifiche che le sedi INPS dovranno effettuare nei casi di richiesta di variazione retroattiva del codice ATECO e le modalità di definizione del contenzioso amministrativo ancora pendente.
L’INPS, inoltre, ha aperto una finestra temporale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, entro la quale i datori di lavoro interessati possono recuperare gli esoneri spettanti per i periodi decorrenti dal 1° luglio 2022, utilizzando specifici codici causale all’interno dei flussi Uniemens ovvero la procedura Uniemens/Vig in caso di aziende cessate o sospese.
Sono inoltre disciplinate le modalità di presentazione delle domande attraverso il Cassetto previdenziale e l’attribuzione del nuovo codice di autorizzazione “9D”.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Stabilizzazione dei rapporti di lavoro: istruzioni INPS per l’esonero
INPS, Messaggio 29 luglio 2026, n. 2518
L’INPS – con Messaggio del 29 luglio 2026, n. 2518 – ha reso note le indicazioni operative e contabili sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, alla luce di quanto declinato nella Circolare n. 72/2026.
Nel dettaglio, le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell’esonero contributivo in argomento, devono rispettare le seguenti condizioni:
- devono essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’art. 4 del decreto Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;
- devono riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:
- con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
- con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata effettiva superiore a dodici mesi. La durata effettiva del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare deve essere considerata unitariamente anche nelle ipotesi in cui ci siano una o più proroghe del medesimo rapporto di lavoro.
Ora l’INPS ha comunicato che, a decorrere dal 29 luglio 2026, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line.
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’art. 4 del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza agosto 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ESTA”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
INPS: sospesa la notifica di avvisi, note di rettifica e verifiche contributive
INPS, Messaggio 15 luglio 2026, n. 2371
L’INPS – con Messaggio del 15 luglio 2026, n. 2371 – ha comunicato l’avvenuta sospensione, nel periodo estivo, della notifica di numerosi atti nei confronti dei contribuenti.
Lo stop interessa, con decorrenze differenziate, note di rettifica, diffide di adempimento, verbali ispettivi, avvisi di addebito, verifiche di regolarità contributiva e atti sanzionatori, con l’obiettivo di agevolare gli adempimenti di imprese e intermediari.
Restano tuttavia ferme le eccezioni legate all’imminente maturazione dei termini di prescrizione e alla tutela dei crediti dell’Istituto.
Andando nel dettaglio:
- dal 27 luglio al 31 agosto 2026 l’INPS sospende la notifica delle note di rettifica e le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). La misura è finalizzata ad alleggerire gli adempimenti a carico di imprese e intermediari durante il periodo estivo;
- dal 27 luglio al 31 agosto 2026 è sospesa anche la notifica delle diffide di adempimento. La sospensione non opera, tuttavia, nei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione del credito e non si applica agli atti relativi alla Gestione dipendenti pubblici;
- dal 1° al 31 agosto 2026 viene sospesa la notifica dei verbali ispettivi, degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale e l’emissione degli avvisi di addebito (AVA). Restano ferme le attività necessarie a tutelare i crediti dell’Istituto e a evitare la prescrizione (al contempo, sono individuate le finestre del 6-7 agosto e del 20-21 agosto per il trasferimento dei crediti all’Agente della riscossione);
- fino al 31 agosto 2026 è sospesa anche la notifica degli atti di accertamento delle violazioni contributive e delle ordinanze-ingiunzioni. Anche in questo caso le Strutture territoriali dovranno verificare se la sospensione sia compatibile con i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio, procedendo alla notifica quando necessario.
INPS, PRESTAZIONI
Assegno unico e universale per i figli a carico: le novità
INPS, Circolare 24 luglio 2026, n. 81
L’INPS – con Circolare 24 luglio 2026, n. 81– ha illustrato le novità introdotte dall’art. 7-bis, del D.L. n. 19/2026 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 50/2026) in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.
Nel dettaglio, vengono chiariti l’ambito di applicazione e i requisiti di accesso, i criteri di determinazione dell’importo e le modalità di presentazione della domanda, con indicazioni operative sull’erogazione e sulla decorrenza della prestazione.
L’AUU è riconosciuto, a domanda, ai soggetti che risultino congiuntamente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 230/2021.
Ciascun soggetto legittimato può presentare un’unica domanda con riferimento a tutti i figli beneficiari per i quali richiede la prestazione, ferma restando la possibilità di integrare la medesima in caso di nuove nascite o di sopravvenuta presenza di ulteriori figli beneficiari.
Per i lavoratori residenti in Italia, la domanda è acquisita secondo il meccanismo della proattività.
Per i lavoratori non residenti in Italia si applicano le seguenti regole:
- la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale;
- la domanda deve essere, in ogni caso, ripresentata annualmente con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.
Ai fini della Circolare in commento, l’espressione “figli beneficiari” è utilizzata in senso funzionale per individuare i soggetti in relazione ai quali i soggetti legittimati possono richiedere l’Assegno, secondo la definizione e le condizioni previste dal D.Lgs. n. 230/2021 e dalla normativa richiamata dal medesimo decreto.
La suddetta espressione è utilizzata anche nei casi in cui la domanda sia presentata da soggetti ai quali sia stata attribuita o delegata la responsabilità genitoriale, quali, a titolo esemplificativo, tutori, affidatari, amministratori di sostegno e curatori speciali, nonché nei casi di domanda presentata dal figlio maggiorenne.
INPS: indennità NASpI in favore dei detenuti che abbiano svolto attività lavorativa all’interno degli Istituti penitenziari
INPS, Circolare 16 luglio 2026, n. 74
L’INPS – con Circolare del 16 luglio 2026, n. 74 – ha fornito alcune istruzioni in merito all’erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, al fine di recepire l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, che ha individuato specifiche fattispecie di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intramurario utili ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI.
L’accesso alla prestazione NASpI è comunque escluso se l’attività lavorativa svolta dal detenuto rientra nella programmazione prevista nell’ambito della turnazione, ove il periodo di inattività sia riconducibile alla mera sospensione per rotazione e avvicendamento lavorativo.
SICUREZZA SUL LAVORO
EBAN: al via il finanziamento di progetti sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro in aziende agricole
L’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) ha pubblicato il bando per il finanziamento di progetti sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro in aziende agricole.
I beneficiari degli interventi ammessi a presentare domanda di finanziamento sono le imprese agricole, costituite con qualsiasi forma giuridica prevista, che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato in premessa, in regola con i versamenti obbligatori di legge e con quelli a Eban per gli anni di competenza 2024 e precedenti e che siano iscritte all’Ente e regolarmente versanti da almeno 18 mesi alla data di pubblicazione del presente bando (non sono quindi ammesse, ad esempio, le aziende neo costituite che non siano iscritte ad EBAN da almeno 18 mesi).
Possono essere destinatari delle attività:
- dipendenti a tempo indeterminato;
- dipendenti a tempo determinato;
- apprendisti;
- titolari delle imprese e coadiuvanti.
La formazione deve coinvolgere soggetti a cui si applica il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.
Le risorse stanziate per finanziare i progetti di cui al presente Bando sono pari ad € 1.700.000,00.
Le domande devono essere presentate tramite PEC a partire dal 27 luglio e fino al 14 agosto 2026.
Incompatibilità tra RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: l’interpello del MLPS
MLPS, Interpello 25 giugno 2026, n. 2
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro – con Interpello del 25 giugno 2026, n. 2 – ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione del D.Lgs. n. 81/2008, affrontando una questione di particolare interesse per le amministrazioni pubbliche e, più in generale, per tutti gli enti nei quali coesistono funzioni di rappresentanza dei lavoratori e attività di vigilanza (nel dettaglio, il quesito, formulato dalla Regione Toscana, riguardava la possibilità che un dipendente di un’Azienda sanitaria locale potesse contemporaneamente ricoprire il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quello di ufficiale di polizia giudiziaria dell’organo di vigilanza del Dipartimento di prevenzione, competente territorialmente in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
Al riguardo, il MLPS ha precisato che la figura dell’RLS rappresenta una figura interna al sistema aziendale di prevenzione, con funzioni di consultazione, partecipazione, rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, inoltre, tale soggetto può rapportarsi con gli organi di vigilanza e richiederne l’intervento. Diversamente, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza esercita funzioni pubbliche di controllo e accertamento, operando in posizione di terzietà.
Pertanto, l’attribuzione dei due ruoli in capo al medesimo soggetto determinerebbe una commissione non compatibile con i principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni.
APPROFONDIMENTI
INPS, CONTRIBUZIONE
INPS: sgravi contributivi per Under 36 e Decontribuzione Sud anche agli intermediari assicurativi
L’INPS – con Circolare del 24 luglio 2026, n. 80– ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della norma di interpretazione autenticariguardante le misure “esonero giovani under 36” e “decontribuzione sud” per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni, come previsto dall’art. 1, commi da 860 a 862, legge 30 dicembre 2025, n. 199.
La novità interessa i datori di lavoro che, nel periodo di applicazione delle agevolazioni, svolgevano attività riconducibili alla classe europea NACE K 66.22, corrispondente alle attività di agenti, broker, subagenti e altri intermediari delle assicurazioni.
La disposizione riguarda i datori di lavoro privati con attività identificata dai codici ATECO 2007:
- 66.22.01 – Broker di assicurazioni;
- 66.22.02 – Agenti di assicurazioni;
- 66.22.03 – Sub-agenti di assicurazioni;
- 66.22.04 – Produttori, procacciatori e altri intermediari delle assicurazioni.
Dal 1° aprile 2025 tali attività confluiscono nell’unico codice ATECO 2025 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
La norma di interpretazione autentica chiarisce che questi soggetti rientrano tra i destinatari delle agevolazioni già a partire dal 1° luglio 2022, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
L’estensione riguarda:
- l’esonero giovani Under 36 (art. 1, commi da 10 a 15, legge n. 178/2020), per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023;
- la decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 167, legge n. 178/2020) per i periodi agevolabili dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024.
La legge di Bilancio 2026 individua una specifica finestra temporale per recuperare gli incentivi non fruiti. Il credito potrà essere fatto valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
La Circolare INPS disciplina anche le richieste di variazione retroattiva del codice ATECO che passano da un codice non rientrante nelle agevolazioni ad uno che consente di poterne beneficiare.
Per i ricorsi ancora pendenti, le sedi INPS dovranno riesaminare le pratiche applicando i nuovi criteri e, ove spettante, riconoscere il beneficio in autotutela.
Anche le domande già respinte potranno essere ripresentate come nuove istanze qualora ricorrano i requisiti previsti dalla nuova disciplina.
I datori di lavoro precedentemente esclusi dall’applicazione degli esoneri, che non abbiano esposto il conguaglio nel flusso Uniemens, possono recuperare gli arretrati tramite codici specifici.
Da un punto di vista operativo, per l’esonero “decontribuzione Sud” i datori possono esporre su uno dei flussi di competenza dell’anno 2026 i lavoratori per i quali spettano gli arretrati relativi ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024, valorizzando nella <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> (ripetendolo per ogni mese di arretrato) i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere indicato il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese” di riferimento del conguaglio arretrato relativo ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2024;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
Invece per l’“esonero giovani under 36” i datori devono compilare, con le stesse modalità, <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, e nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> valorizzare:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG;
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio arretrato;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.
Nel caso di applicazione dell’esonero under 36 che riguardi assunzioni o trasformazioni in una sede ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, le modalità sono le medesime con la differenza che nell’ elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.
I dati sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.
INPS, PRESTAZIONI
Le nuove ipotesi di accesso alla NASpI per i detenuti
L’INPS – con Circolare del 17 luglio 2026, n. 74 – nel recepire il recente orientamento della Corte di Cassazione, ha ridefinito le condizioni per il riconoscimento della NASpI ai detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria.
Nel dettaglio, l’Istituto ha riconosciuto che il lavoro intramurario, pur caratterizzato da una disciplina speciale, costituisce un ordinario rapporto di lavoro e che la sua cessazione può integrare, in specifiche ipotesi, uno stato di disoccupazione involontaria tutelato dall’assicurazione sociale per l’impiego.
Le nuove ipotesi elencate sono:
- scarcerazione per fine pena; la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato;
- conclusione del progetto lavorativo; lo stato di disoccupazione che ne consegue è estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto. La cessazione del rapporto di lavoro non dipende da una scelta volontaria del detenuto, né questi può influire sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo la scadenza del progetto determinata da prerogative dell’Amministrazione penitenziaria;
- trasferimento presso altro istituto di pena; anche in questo caso il rapporto di lavoro cessa non per volontà del detenuto lavoratore, infatti il trasferimento del detenuto non è riconducibile alla volontà del lavoratore, né questi ha facoltà di opporsi al trasferimento per mantenere il posto di lavoro;
- misure alternative alla detenzione in carcere.
In tali ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all’Amministrazione penitenziaria, l’insorgenza dell’obbligo di versamentodel contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento).
Una fattispecie per la quale non è riconosciuto l’accesso all’indennità NASpI è, invece, il lavoro in rotazione.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, è proprio la natura e le caratteristiche di tale rapporto di lavoro consentono di affermare sia l’unitarietà del rapporto, il cui principale connotato oggettivo e temporale è l’avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l’aspettativa del detenuto di essere chiamato al lavoro e, pertanto, sino a quando permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua e non vi è cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione NASpI, non rilevano le cessazioni intermedie del rapporto di lavoro, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che a una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione.
In questi casi non si configura la cessazione del rapporto di lavoro, venendo meno il requisito di accesso alla prestazione NASpI.
In applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l’INPS ha precisato che, in caso di domanda presentata da un soggetto detenuto per attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria è, pertanto, necessario verificare che la cessazione involontaria del rapporto di lavoro penitenziario rientri in uno dei casi sopra declinati.
Le Strutture territoriali dell’Istituto devono procedere ad acquisire le necessarie informazioni dalla competente Amministrazione penitenziaria.
Tali ipotesi di percezioni della NASpI hanno impatto anche relativamente alle successive possibilità occupazionali.
Infatti, l’assunzione di un percettore di NASpI determina uno specifico incentivo occupazionale per l’azienda interessata: nella tabella che segue, gli estremi dell’incentivo in specie.
| Soggetti beneficiari | Datori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni: condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015; regole previste dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006; rispetto del cd. de minimis. Lavoratori percettori di NASpI (ovvero coloro che, avendo inoltrato istanza di concessione, hanno titolo alla prestazione ma non l’hanno ancora percepita). |
| Tipologia contrattuale | Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato: l’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine. |
| Natura incentivo | Incentivo di natura economico, pari al 20% del trattamento Naspi che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora non avesse accettato l’offerta lavorativa. L’agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata. |
| Modalità richiesta incentivo | La modalità di richiesta dell’incentivo è declinata nella Circolare INPS n. 175/2013, come modificata dalla Circolare INPS n. 102/2014. I datori di lavoro devono trasmettere la specifica dichiarazione di responsabilità, secondo il form predisposto dall’Istituto. L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo. La Sede Inps autorizza l’azienda al beneficio in commento e provvede ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D”. |
SICUREZZA SUL LAVORO
Modalità di finanziamento di progetti sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro in aziende agricole
L’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) ha pubblicato il bando per il finanziamento di progetti sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro in aziende agricole.
I progetti ammessi a contributo possono avere le seguenti caratteristiche:
- Aziendali – progetti che interessano un solo beneficiario – azienda singola;
- Gruppi Aziendali/Contratto di rete – progetti che interessano aziende appartenenti allo stesso gruppo di impresa, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., o aziende legate da un contratto di rete (relativamente ai dipendenti delle sole imprese agricole);
- Territoriali – progetti che interessano più beneficiari che operano in uno stesso ambito geografico e/o amministrativo. Per questa tipologia di progetti è necessario che le attività siano gestite da un soggetto attuatore (Ente o Agenzia formativa con personalità giuridica) con le caratteristiche specificate nel successivo paragrafo “Requisiti dei soggetti formatori”.
Il Progetto può essere costituito da uno o più parti, che dovranno essere specificate e descritte secondo quanto previsto nel formulario di presentazione, accessibile sul sito web di EBAN www.enteeban.it, nel rispetto di linee coerenti con le indicazioni del presente Bando.
I progetti approvati e finanziati potranno essere modificati in corso d’opera per esigenze aziendali od organizzative su richiesta adeguatamente motivata, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione di EBAN. In ogni caso le richieste di modifica non possono comportare l’aumento del finanziamento concesso.
Non sono finanziabili gli interventi formativi per i quali le aziende beneficiarie abbiano già ricevuto o siano in procinto di ricevere finanziamenti, anche parziali, da parte di Fondi Interprofessionali, Enti bilaterali/Casse extra-legem, Enti pubblici.
Le risorse messe disposizione per il presente bando, sono ripartite territorialmente nel seguente modo:
- AREA 1 – NORD (Valle D’Aosta – Piemonte – Lombardia – Liguria – Veneto – Trento – Bolzano – Friuli Venezia Giulia): 30% del totale;
- AREA 2 – CENTRO (Emilia Romagna – Marche – Toscana – Umbria – Abruzzo – Lazio – Sardegna): 30% del totale;
- AREA 3 – SUD (Campania – Calabria – Puglia – Basilicata – Molise – Sicilia): 40% del totale.
Qualora le risorse assegnate a ciascuna area non fossero completamente utilizzate, i residui saranno riassegnati, in proporzione, alle altre aree.
Per ogni attività prevista all’interno dei progetti, EBAN riconoscerà:
- € 40,00/ora per allievo nel caso di attività da 1 a 6 partecipanti
- € 35,00/ora per allievo nel caso di attività da 7 a 12 partecipanti
- € 30,00/ora per allievo nel caso di attività da 13 a 24 partecipanti
Tale costo ora/allievo si intende forfetario e onnicomprensivo.
Le attività proposte nei progetti dovranno prevedere il numero di ore stabilito per ogni attività formativa contemplata dalle norme applicative del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
L’importo di ogni singolo progetto non potrà superare i massimali indicati nella seguente tabella:
| Piani aziendali per datori di lavoro con meno di 5.000 giornate di lavoro dichiarate all’INPS (Uniemens-Posagri) nell’anno 2024 e in regola con i versamenti obbligatori di legge e con quelli a Eban per gli anni di competenza 2024 e precedenti e che siano iscritte all’Ente e regolarmente versanti da almeno 18 mesi alla data di pubblicazione del presente bando. | € 5.000 |
| Piani aziendali per datori di lavoro con almeno 5.000 giornate di lavoro dichiarate all’INPS (Uniemens-Posagri) nell’anno 2024, gruppi aziendali, aziende legate da un contratto di rete e in regola con i versamenti obbligatori di legge e con quelli a Eban per gli anni di competenza 2024 e precedenti e che siano iscritte all’Ente e regolarmente versanti da almeno 18 mesi alla data di pubblicazione del presente bando. | € 15.000 |
| Piani territoriali in cui le aziende partecipanti siano in regola con i versamenti obbligatori di legge e con quelli a Eban per gli anni di competenza 2024 e precedenti e che siano iscritte all’Ente e regolarmente versanti da almeno 18 mesi alla data di pubblicazione del presente bando. | € 15.000 |
Ogni impresa agricola può richiedere solo un finanziamento e può partecipare solo ad un progetto.
I gruppi aziendali, le aziende legate da un contratto di rete e i piani territoriali presentati dagli Enti o Agenzie formative non possono ricevere finanziamenti complessivi superiori ad € 30.000,00.
Nel caso in cui venissero presentati progetti che complessivamente superano tali soglie, verranno ammessi a finanziamento i progetti pervenuti prima, secondo l’ordine cronologico, e fino alla concorrenza del predetto limite di € 30.000,00.
Gli Enti e le Agenzie formative possono presentare progetti per un valore complessivo non superiore ad € 30.000,00.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Giovedì20/08/2026 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato con almeno 50 addetti dalla loro prima costituzione e datori che hanno raggiunto i 60 addetti alla fine del 2025 | Modello F 24 on line |
| Giovedì20/08/2026 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
| Giovedì20/08/2026 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
| Giovedì20/08/2026 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
| Giovedì20/08/2026 | INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
| Giovedì20/08/2026 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Giovedì20/08/2026 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Giovedì20/08/2026 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Giovedì20/08/2026 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione | Modello F24/Accise |
| Giovedì20/08/2026 | INAIL | Versamento 3^ rata premio anticipato e saldo | Datori di lavoro | Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA |
| Giovedì20/08/2026 | ENASARCO | Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 2° trimestre 2026 | Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia | Rid bancario |
| Giovedì20/08/2026 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
| Martedì 25/08/2026 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
| Lunedì 31/08/2026 | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
| Lunedì 31/08/2026 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
| Lunedì 31/08/2026 | Fondi | FASI: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali | Datori di lavoro aziende industriali | Bollettino Bancario – RID |
| Lunedì 31/08/2026 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
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