3° Contenuto: Dimissioni per giusta causa: accesso alla NASpI se rassegnate per salvaguardare il bene supremo della vita

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 4 AGOSTO 2026

Con Messaggio 3 agosto 2026, n. 2540 , l’INPS fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento delle dimissioni per giusta causa ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di recesso dal rapporto di lavoro per la tutela del bene supremo della vita da parte della lavoratrice o del lavoratore vittima di violenza.

INPS, Messaggio 3 agosto 2026, n. 2540
NASpI e perdita involontaria del lavoroL’articolo 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, nel disciplinare i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, prevede il riconoscimento della tutela in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, comprendendo espressamente le dimissioni per giusta causa tra le ipotesi di cessazione involontaria.
Il fondamento normativo della risoluzione per giusta causa risiede nell’articolo 2119 del Codice civile ai sensi del quale, affinché il recesso possa essere ricondotto a giusta causa, è necessario che si verifichi “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto“.
La posizione della giurisprudenza in merito alla perdita involontaria del lavoroSecondo la Corte Costituzionale, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche i comportamenti di terzi possono essere rilevanti al fine di configurare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, con conseguente esigenza di valutare la sussistenza dei presupposti per il diritto al riconoscimento dell’indennità NASpI.
In tale ottica è possibile rilevare come il concetto di giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, di cui al citato articolo 2119 del Codice civile, si traduca in una norma elastica, suscettibile di essere integrata dai singoli comportamenti che impediscono di fatto la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità tendenzialmente è orientata a ritenere che la nozione di giusta causa sia da ricollegare o a un gravissimo inadempimento o a un’altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore, affermando che la disoccupazione sia involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto o riconducibili a una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione.
Considerato che il ricorrere della giusta causa delle dimissioni deve essere valutato dal giudice, le fattispecie a oggi riconducibili all’ipotesi di giusta causa di recesso di cui all’articolo 2119 del Codice civile e che consentono l’accesso alla prestazione NASpI sono state in parte enucleate da consolidata giurisprudenza di legittimità e, solo in specifiche ipotesi, individuate da espresse disposizioni di legge (cfr. le Circolari n. 97 del 4 giugno 2003n. 163 del 20 ottobre 2003 e n. 21 del 10 febbraio 2023).
Accesso alla NASpI e dimissioni per giusta causa per salvaguardare il bene della vitaIl Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel parere formulato, ha rilevato innanzitutto che l’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11051/2015 si pone in linea con la ratio dell’articolo 2119 del Codice civile, che è volta a tutelare chi perde “incolpevolmente” la propria occupazione, e non si concentra esclusivamente, ai fini della concessione della NASpI, su fatti aventi una stretta interrelazione con il luogo di lavoro, inteso sia come ambiente oggettivo che soggettivo.
Deve, pertanto, ritenersi che il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore – ancorché provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale – possa, in linea di principio, integrare quella situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro che l’articolo 2119 del Codice civile richiede e che può essere ritenuto presupposto necessario per l’accesso alla NASpI ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015.
Tuttavia, il medesimo Ministero ha precisato che, in linea con la previsione normativa e con l’orientamento giurisprudenziale, non può attribuirsi valore costitutivo, ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI, alla mera sussistenza dei predetti atti persecutori ovvero di forme di violenza di genere che, qualora attuati nell’ambito della vita ordinaria, del tutto decontestualizzati dall’ambiente di lavoro, non sembra possano incidere sul riconoscimento della NASpI se non a fronte di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali che:
da un lato siano idonee a ripercuotersi sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso di espletamento, in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute individuato nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 11051/2015;
dall’altro possano fattualmente porsi in stretta correlazione con le normali abitudini della vittima, strettamente correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, come ad esempio persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell’abituale percorso per recarsi a lavoro.
Ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI per le casistiche in argomento risulta determinante la sussistenza in concreto degli elementi come sopra descritti, da valutarsi rigorosamente alla luce del collegamento funzionale fra le violenze subite dal soggetto e il rapporto di lavoro, garantendo la sussistenza, come evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali.

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