1° Contenuto riservato: Genuinità dell’appalto di servizi: onere della prova su committente e datore di lavoro formale

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 4 AGOSTO 2026

Con la Sentenza in commento (Tribunale di Roma, 13 maggio 2026, n. 5650), il Tribunale di Roma si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale concernente la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera, affermando che grava sul committente e sul datore di lavoro formale l’onere di dimostrare l’esistenza e la genuinità del titolo negoziale che giustifica la dissociazione tra utilizzatore della prestazione e datore di lavoro, con la conseguenza che, ove non siano prodotti i contratti di appalto e, nei casi di catena negoziale, i necessari contratti di subappalto, né siano specificamente allegati e provati il contenuto e le modalità del rapporto intercorso tra i soggetti coinvolti, deve ritenersi non assolto l’onere probatorio circa la liceità dell’utilizzazione della manodopera; in tali casi, ne deriva la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo al committente ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003.

Appalto di servizi: definizione e criteri di legittimità

L’art. 1655 del Codice civile definisce l’appalto come il contratto “col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

Lo schema giuridico del contratto di appalto di servizi trova pertanto applicazione in quelle situazioni in cui un soggetto (Committente) si trova nella necessità di affidare la gestione di specifiche attività che non costituiscono il proprio core business, ma sono meramente funzionali e strumentali ad esso (es.: la gestione di magazzino), ad altro soggetto (Appaltatore), sulla base di un regolare contratto di prestazione di servizi (e non di mera fornitura di manodopera).

Gli elementi tipici del contratto di appalto di servizi sono pertanto i seguenti:

a) l’organizzazione dei fattori produttivi, che implica per l’appaltatore lo svolgimento di un’attività direttiva e di coordinamento dei diversi elementi per la realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di appalto (capitali, materiali, attrezzature, personale, etc.);

b) l’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore, che rappresenta una “naturale” conseguenza derivante dalla gestione dei fattori produttivi.

Il rischio:
– può concretizzarsi nel fatto che ad esempio la realizzazione dell’opera o del servizio risulti più onerosa per l’appaltatore rispetto a quanto preventivato alla sottoscrizione del contratto di appalto (ferma restando la possibilità per l’appaltatore di concordare con il committente, ai sensi dell’art. 1664 c.c., una revisione del corrispettivo pattuito) o, diversamente, nel fatto che la realizzazione dell’opera o servizio si riveli impossibile;
– non si concretizza solo nella copertura sotto il profilo economico di costi e ricavi, ma va inteso in senso ampio, configurandosi soprattutto nell’alea che deve necessariamente caratterizzare l’attività svolta dall’appaltatore in quanto imprenditore.

c) l’ampia autonomia dell’appaltatore rispetto al committente, intendendosi per tale la capacità e discrezionalità dell’appaltatore medesimo di predisporre e coordinare l’organizzazione dei fattori produttivi necessaria per la realizzazione dell’opera o servizio oggetto del contratto di appalto.

Sul piano giuslavoristico, particolare rilevanza assume l’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 che prevede la sussistenza di una responsabilità solidale in ambito retributivo, contributivo ed assicurativo fra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto riguardante:

  • i trattamenti retributivi e, a seguito di quanto previsto dal D.L. n. 76/2013, anche i compensi spettanti ai lavoratori autonomi impiegati nell’esecuzione dell’appalto;
  • le quote di TFR;
  • i contributi previdenziali;
  • i premi assicurativi,

relativi al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con esclusione delle sanzioni civili, in relazione alle quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

La Sentenza del Tribunale di Roma

I fatti di causa

La controversia trae origine dall’azione proposta da alcuni lavoratori addetti ai servizi di reception e portineria presso immobili utilizzati da un primario istituto bancario.

I ricorrenti, formalmente assunti nel corso degli anni da diverse società appaltatrici e subappaltatrici, deducevano di avere in realtà sempre prestato attività lavorativa in favore della banca committente, sotto il coordinamento e l’organizzazione di quest’ultima, chiedendo l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la stessa.

La resistente eccepiva:

  • l’intervenuta transazione relativamente ad alcuni periodi di lavoro;
  • la decadenza dall’impugnazione dell’appalto;
  • la prescrizione dei diritti azionati;
  • l’insussistenza dell’interposizione illecita.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale al termine del giudizio di primo grado accoglie di fatto le richieste formulate dai lavoratori ricorrenti, accertando la sussistenza direttamente in capo al committente del rapporto di lavoro subordinato.

La decisione a cui giungono i giudici di primo grado si fonda essenzialmente sull’onere probatorio che grava in capo sia al committente che al datore di lavoro formale. In particolare, il Tribunale, nel richiamare un consolidato orientamento della Cassazione, precisa che in tema di appalto genuino grava sul datore formale e sul committente l’onere di dimostrare l’esistenza di una genuina operazione di appalto o di somministrazione autorizzata.

Più nello specifico, tale onere probatorio deve essere assolto fornendo la prova dell’esistenza e del contenuto del contratto che giustifica la dissociazione tra datore formale e utilizzatore della prestazione. Da ciò ne deriva che per comprovare la sussistenza di un appalto genuino, il committente ed il datore di lavoro formale, prima ancora di comprovare la sussistenza dei requisiti di legge dell’appalto di servizi (autonomia organizzativa dell’appaltatore, possesso dei mezzi, assunzione del rischio d’impresa o esercizio del potere direttivo), dovranno comprovare l’esistenza del titolo negoziale che legittima l’impiego della manodopera.

In mancanza di tale prova, il giudice ritiene superfluo procedere a ulteriori approfondimenti sulla concreta organizzazione dell’appalto.

La rilevanza della pronuncia in esame sta nel fatto che viene attribuito sul piano probatorio un ruolo fondamentale al contratto di appalto di servizi.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che:

  • per lunghi periodi non risultano prodotti contratti di appalto;
  • i contratti esibiti sono spesso stipulati con soggetti diversi dai formali datori di lavoro dei ricorrenti;
  • non risultano prodotti i necessari contratti di subappalto;
  • le proroghe di alcuni accordi risultano sottoscritte con efficacia retroattiva.

Solo dopo aver comprovato la sussistenza del titolo negoziale, ai fini della genuinità dell’appalto, si potrà analizzare la sussistenza degli altri indici di genuinità, ossia:

  • organizzazione dei mezzi;
  • esercizio del potere direttivo;
  • assunzione del rischio d’impresa;
  • autonomia imprenditoriale dell’appaltatore.

In tale prospettiva, la mancanza del contratto che legittima l’utilizzazione della prestazione lavorativa diviene elemento sufficiente per impedire al committente di dimostrare la liceità della dissociazione tra datore formale e utilizzatore effettivo, che comporta l’accertamento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo al committente ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003.

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