COMMENTO
DI ENNIO VIAL, ADRIANA BAREA | 4 AGOSTO 2026
Lo Studio del Notariato n. 37/2026/T affronta una serie di aspetti interessanti relativamente al conferimento di partecipazioni a realizzo controllato. Un aspetto che da tempo interessa gli operatori attiene alla possibilità di implementare l’operazione nel caso in cui la società conferitaria sia una società di persone. Un possibile elemento ostativo per molto tempo è stato rappresentato dalla presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate esplicitata nella risoluzione n. 43/2017 e in una serie di interpelli privati. La questione pare ora risolta non solo sulla base del dettato normativo ma anche sulla scorta di un recente intervento dell’Agenzia sul tema.
La vecchia tesi
La risoluzione n. 43/2017, commentando il comma 2 nella versione previgente, aveva avuto modo di chiarire che “Con riferimento all’ambito soggettivo, limitatamente a quanto non statuito dal comma 2 del citato articolo 177 del TUIR, si ritiene valgano le stesse condizioni di ordine soggettivo già individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione”.
In sostanza, secondo il citato documento di prassi, sia la conferita che la conferitaria dovevano necessariamente essere società di capitali.
L’Ufficio proseguiva rilevando che: “Per motivi di ordine logico sistematico, si ritiene, perciò, che sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata debbano essere soggetti indicati dalla lettera a) nell’articolo 73 del TUIR, ossia società di capitali residenti”.
Si trattava di una conclusione invero non conforme al dato normativo che, relativamente alla conferitaria e alla conferita richiedeva, anche prima della riforma operata dal D.Lgs. n. 192/2024, esclusivamente che si trattasse di società. Indubbiamente la conferita doveva necessariamente essere una società di capitali per consentire alla conferitaria di acquisire il controllo dei voti in assemblea (le società di persone non hanno l’assemblea).
La motivazione appariva oltremodo debole. Si leggeva, infatti, che: «L’articolo 177 del TUIR, infatti, intitolato “scambi di partecipazioni” disciplina, per l’appunto, lo scambio di partecipazioni nel suo insieme, con due diverse modalità, al comma 1, nel caso di permuta, ed al comma 2, nel caso di conferimento».
Invero il comma 1 ed il comma 2 rappresentano due norme con presupposti e modalità applicative completamente differenti, accomunati solo dalla coesistenza nello stesso articolo.
Il nuovo dato normativo
Il legislatore, con il D.Lgs. n. 192/2024, ha riformulato l’art. 177, comma 2, prevedendo in modo esplicito che la società conferita deve essere una società di capitali residente (art. 73, comma 1, lett. a) o una società non residente di qualsiasi tipo (lett. d) limitandosi, invece, a prevedere che la conferitaria sia una società senza particolari requisiti di sorta.
Chi scrive ha osservato in diverse occasioni che la chiarezza dei requisiti previsti in relazione alla conferita portino ad una chiara apertura alle società di persone conferitarie.
Un profilo di criticità che abbiamo tuttavia evidenziato in diverse occasioni, attiene al caso in cui la conferitaria sia una società semplice o una società di persone commerciale in contabilità semplificata.
In questo caso, infatti, non è possibile evidenziare l’incremento del patrimonio netto che rappresenta valore imprescindibile per calcolare la plusvalenza in capo al conferente.
La tesi del Notariato
Questa impostazione è presente anche nel recente documento dei Notai ove si legge che “Si ritiene pertanto che la questione possa essere risolta positivamente almeno con riguardo alle società di persone in contabilità ordinaria rispetto alle quali sarebbe possibile monitorare le voci di patrimonio netto che devono essere iscritte a fronte del conferimento per determinare il valore di realizzo al fine del computo del differenziale.
Per la medesima ragione invece si dovrebbe escludere la possibilità di effettuare un conferimento di partecipazioni a realizzo controllato in una società semplice o in una società di persone che non adottano la contabilità ordinaria”.
Si tratta di una tesi assolutamente in linea con la nostra da sempre sostenuta.
La nuova presa di posizione dell’Ufficio
La tesi illustrata trova una timida conferma nella Risposta ad interpello n. 116/2026.
Il documento di prassi affronta il caso di una S.p.A. partecipata da una famiglia composta da due genitori e da quattro figli. I soci marito e moglie convertono parte delle loro azioni ordinarie in azioni a voto plurimo. Successivamente, gli stessi conferiscono in una newco s.n.c. avvalendosi del realizzo controllato ex art. 177, comma 2; il marito conferisce, altresì, parte delle sue quote in un ulteriore newco s.n.c., ex art. 177, comma 2 bis.
Invero, gli istanti non chiedono all’Agenzia se la conferitaria società di persone sia preclusiva del realizzo controllato, tuttavia non possiamo trascurare il fatto che l’Agenzia non sollevi la questione.
Ciò deve essere inteso, pur con la prudenza del caso, che l’Ufficio accoglie la nostra linea. Ovviamente non è dato sapere se le società fossero in contabilità ordinaria o semplificata.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 177;
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 4 giugno 2026, n. 116;
- Consiglio nazionale del Notariato, Studio 17 luglio 2026, n. 37/2026/T.
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