L’OPINIONE
DI DANIELE CIRIOLI | 5 AGOSTO 2026
Con le nuove regole sull’Assegno unico l’Italia adegua il proprio welfare ai principi europei: la tutela dei figli segue la famiglia oltre i confini nazionali, sostenendo la mobilità dei lavoratori.
L’assegno unico e universale (in sigla Auu) sbarca oltre i confini. Per chi lavora in Italia, infatti, rileva ora anche il figlio residente all’estero, purché in uno Stato membro dell’UE e fiscalmente a carico del lavoratore. Per chi lavora e risiede all’estero, invece, l’Auu può essere riconosciuto in relazione alla durata dell’attività svolta in Italia. A precisarlo è l’INPS con la Circolare n. 81/2026, in cui fornisce istruzioni alle novità dell’art. 7-bis del D.L. n. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/202 6, che ha modificato il D.Lgs. n. 230/2021 recante la disciplina dell’Auu per adeguarla alle regole dell’UE (Regolamento CE 883/2004).
Figli all’estero
Il principale cambiamento riguarda i figli che sono residenti all’estero. Finora la loro residenza costituiva un ostacolo al riconoscimento dell’Auu. Adesso, invece, il beneficio è riconosciuto anche se il figlio vive in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché sia fiscalmente a carico. È una novità che elimina una disparità difficilmente giustificabile in un mercato del lavoro ormai europeo, nel quale sono sempre più numerosi i lavoratori che attraversano i confini per esigenze professionali senza interrompere il legame economico e affettivo con la propria famiglia. Il principio che emerge è chiaro: ciò che conta non è tanto il luogo in cui vive il figlio, quanto il fatto che il lavoratore contribuisca al sistema previdenziale italiano e mantenga il carico familiare. L’impostazione valorizza anche la funzione dell’Auu come misura di sostegno alla genitorialità, evitando che situazioni di mobilità internazionale producano ingiustificate perdite di tutela. La riforma s’inserisce, del resto, in un percorso di progressiva armonizzazione tra il diritto nazionale e quello dell’Unione europea. Il Regolamento n. 883 del 2004, infatti, ha l’obiettivo di garantire che chi esercita il diritto alla libera circolazione non perda le prestazioni di sicurezza sociale previste dagli ordinamenti degli Stati membri.
Genitore all’estero
L’attenzione del Legislatore non si limita, tuttavia, ai soli figli residenti all’estero. Di particolare interesse è anche la disciplina prevista per il genitore che vive fuori dall’Italia e svolge attività lavorativa nel nostro Paese. In questo caso, l’Auu viene riconosciuto per il periodo di effettivo lavoro in Italia, a condizione che il lavoratore sia iscritto alla previdenza italiana e in regola con gli obblighi contributivi.
Altri chiarimenti
L’INPS dedica, poi, particolare attenzione agli aspetti applicativi, offrendo chiarimenti destinati a ridurre contenzioso e incertezze interpretative. Viene precisato, ad esempio, che l’estensione dell’Auu ai figli residenti all’estero produce effetti esclusivamente ai fini della prestazione, mentre non modifica la composizione del nucleo familiare rilevante per l’ISEE. Una distinzione importante, perché evita di creare interferenze con un sistema di valutazione economica che continua a seguire regole proprie. Altra conferma è quella della diversa disciplina prevista per i figli maggiorenni. Per i minorenni è sufficiente il requisito del carico fiscale, mentre per i figli fino a 21 anni restano necessarie le ulteriori condizioni previste dalla legge, quali lo studio, la formazione, il tirocinio, un’attività lavorativa entro certi limiti di reddito o la disoccupazione. Rimane inoltre pienamente confermata la tutela, senza limiti di età, per i figli con disabilità, nel rispetto della funzione solidaristica che caratterizza l’assegno unico.
Welfare oltre confine
Le novità dell’INPS rappresentano un tassello importante nel percorso di modernizzazione della protezione sociale. Non introducono soltanto nuove regole amministrative: rafforzano l’idea di un sistema previdenziale capace di guardare oltre i confini, di sostenere le famiglie nella loro dimensione europea e di rendere l’assegno unico e universale sempre più fedele al suo nome. Universale non soltanto come principio, ma anche come concreta garanzia di tutela.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230
- D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, art. 7-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50)
- INPS, Circolare 24 luglio 2026, n. 81
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