SCHEDA PRATICA
DI FEDERICO CONTINI, BARBARA GARBELLI | 5 AGOSTO 2026
Il D.M. 12 dicembre 2000, modificato dal D.M. 3 marzo 2015, all’art. 24 prevede l’applicazione da parte dell’INAIL di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Tali aziende hanno la possibilità di ottenere uno sconto sul tasso applicato chiamato “oscillazione per prevenzione”, riconosciuto dall’INAIL sul premio da versare.
Tale previsione viene confermata dall’art. 23 delle modalità di applicazione delle tariffe (MAT), approvate con D.M. 27 febbraio 2019 , prevedendo inoltre l’accorpamento dei modelli in un unico modello, OT23 (sostitutivo dei modelli OT20 e OT24).
Fonti Ufficiali
D.M. 12 dicembre 2000; D.M. 27 febbraio 2019, art. 1; Istruzione operativa INAIL 24 luglio 2026 , con la quale sono stati resi noti il modello OT23/2027 (versione 17 luglio 2026), la guida alla compilazione e l’allegato 1 relativo all’intervento E-10
Condizioni di accesso, aree di intervento e presentazione della domanda
Per poter usufruire dell’agevolazione, il datore di lavoro deve essere:
- in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’ultimo requisito menzionato si intende realizzato nel caso in cui siano state osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro, prendendo come riferimento la situazione aziendale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda. È necessario tenere conto dell’azienda nel suo complesso e non delle singole PAT oggetto della domanda.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda e viene applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, nella stessa misura per tutte le voci della PAT.
La riduzione si sostanzia nelle seguenti percentuali:
| Primi due anni dalla data di inizio attività della PAT |
| 8% in misura fissa |
| Dopo il primo biennio |
| Fino a 10 lavoratori/anno del triennio 28% |
| Da 10,01 a 50 lavoratori/anno del triennio 18% |
| Da 50,01 a 200 lavoratori/anno del triennio 10% |
| Oltre i 200 lavoratori/anno del triennio 5% |
Qualora, in qualsiasi momento, vengano a mancare i requisiti necessari per il riconoscimento della riduzione, l’INAIL procede con l’annullamento della riduzione stessa, con la richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e, inoltre, con l’applicazione delle sanzioni vigenti.
Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni – 65 voci nella versione OT23/2027, di cui 35 di tipo A e 30 di tipo B:
- A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
- A-2: prevenzione del rischio di caduta dall’alto
- A-3: sicurezza macchine
- A-4: prevenzione del rischio elettrico
- A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
- A-6: ambienti di lavoro
- B: prevenzione del rischio stradale
- C: prevenzione delle malattie professionali
- C-1: prevenzione del rischio rumore
- C-2: prevenzione del rischio chimico
- C-3: prevenzione del rischio radon
- C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
- C-5: promozione della salute
- C-6: prevenzione del rischio microclimatico
- D: formazione, addestramento, informazione
- E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- F: gestione delle emergenze e Dpi.
Il criterio di accesso alla riduzione non è più fondato su un punteggio. Gli interventi sono classificati in due tipologie, A e B, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale: per fruire della riduzione è sufficiente aver realizzato un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Nel modello OT23/2027 le voci di tipo A sono 35 e quelle di tipo B sono 30.
Gli interventi contrassegnati dalla lettera P sono pluriennali: possono essere riproposti per due o tre anni consecutivi, secondo quanto precisato nel campo «Note» di ciascuna voce, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda in ciascuna annualità.
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda e la riduzione si applica al premio di regolazione relativo alla PAT sulla quale l’intervento è stato realizzato.
Fanno eccezione gli interventi della sezione E, relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che devono essere attuati su tutte le PAT: per garantire la massima efficacia preventiva, tali misure devono riguardare l’azienda nel suo complesso. Su questo profilo il modello OT23/2027 innova. La guida relativa all’anno 2026 estendeva il vincolo di attuazione su tutte le PAT anche all’intervento F-5, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio; la guida per l’anno 2027 lo circoscrive alla sola sezione E.
La richiesta deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il canale dedicato presente sul sito www.inail.it fornendo tutte le indicazioni richieste dall’istituto ed illustrate nella Guida messa a disposizione nella sezione modulistica. Il canale operativo è il servizio online «Riduzione per prevenzione», utilizzabile dall’azienda anche per il tramite di un intermediario abilitato.
Il termine di presentazione della domanda è fissato per il 28 febbraio (29 febbraio, se bisestile) dell’anno successivo a quello cui si riferiscono gli interventi. Per la domanda OT23/2027 gli interventi devono essere stati realizzati nel corso del 2026 e il termine ordinario scade il 28 febbraio 2027. Poiché tale data cade di domenica, è verosimile un differimento al primo giorno lavorativo utile – come già avvenuto per l’anno 2026, con termine spostato al 2 marzo – ma lo slittamento deve essere confermato da apposita comunicazione dell’Istituto.
A pena di inammissibilità, entro la medesima data va inviata anche la documentazione probante gli interventi realizzati, allegandola alla domanda utilizzando l’apposita funzionalità “Allegati” all’interno del “Modulo OT23”.
La guida per l’anno 2027 non riproduce la regola della presentazione della domanda per unità produttiva con il limite di tre PAT per istanza: l’articolazione delle posizioni assicurative è gestita direttamente nel servizio online. Il profilo va quindi verificato in fase di compilazione.
Documentazione probante: cosa si intende?
L’Istituto individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
A pena di inammissibilità, entro la scadenza tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.
In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.
La documentazione prodotta dall’azienda dovrà riportare:
- data;
- firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).
La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:
- contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
- evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato al datore di lavoro tramite PEC entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione, applicata in misura uguale ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT; nelle successive basi di calcolo dell’autoliquidazione il tasso è già esposto al netto della riduzione. La sede INAIL può in ogni caso richiedere documentazione integrativa e chiarimenti, ove quella trasmessa non risulti sufficiente.
Le novità del modello OT23/2027
Il modello OT23/2027 e la relativa guida alla compilazione sono stati resi noti con l’istruzione operativa INAIL del 24 luglio 2026 e sono disponibili sul portale www.inail.it nella sezione «Atti e documenti – Moduli e modelli». L’impianto è confermato: sei sezioni, classificazione in tipo A e tipo B, criterio di accesso pari a un intervento di tipo A oppure due di tipo B.
L’istruzione operativa segnala espressamente due interventi nuovi (D-5 e F-10) e la soppressione della voce sulla sostituzione dei trattori agricoli e forestali. Il raffronto fra il modulo dell’anno 2026 e quello dell’anno 2027 evidenzia ulteriori differenze, non richiamate nella nota: le voci passano da 71 a 65, per effetto di tre interventi introdotti e di nove voci soppresse o accorpate, cui si aggiungono alcune riformulazioni che incidono sulla tipologia o sul perimetro di applicabilità. Conviene quindi impostare la pianificazione sul testo del modulo, senza fermarsi alla sintesi della nota.
Gli interventi introdotti. Sono tre, tutti pluriennali:
- D-5, di tipo B: formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure come addetti al primo soccorso, oppure come addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR). La documentazione probante richiede il contratto stipulato nel 2026 con il soggetto formatore, l’elenco dei dipendenti con il registro della formazione e la qualifica dei docenti: requisiti del D.M. 2 settembre 2021 per l’antincendio, docenza medica per il primo soccorso;
- F-9, di tipo B: esercitazione con cadenza annuale finalizzata al recupero e al salvataggio dei lavoratori che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, mediante simulazione fisica che riproduca fasi di lavoro, situazioni di pericolo e modalità di spostamento, con il coinvolgimento di tutti i lavoratori. La voce non compare nel modulo dell’anno 2026 e non rientra fra quelle espressamente richiamate dall’istruzione operativa;
- F-10, di tipo A: acquisto e installazione di elementi strutturali (serramenti) e di un sistema di evacuazione fumi idonei a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio. Occorrono la certificazione di tenuta ai fumi freddi (UNI EN 1634-3), le fatture emesse nel 2026 e la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del D.M. 7 agosto 2012, allegato II, punto 2.2.
Le voci soppresse o accorpate. Sono nove e meritano attenzione sul piano operativo:
- la sostituzione di trattori agricoli o forestali privi di ROPS o FOPS (A-3.6 del 2026) è soppressa. L’attenzione al codice non è un dettaglio formale: nel modulo 2027 la sigla A-3.6 identifica ora l’acquisto di macchine per la lavorazione del legno, e le voci successive della sezione A-3 slittano di una posizione. La soppressione opera già sugli interventi realizzati nel 2026: le imprese assicurate a tasso medio di tariffa che impiegano trattori devono riconsiderare la pianificazione dell’anno in corso;
- la formazione e l’addestramento nel campo degli ambienti confinati (D-4 del 2026, di tipo A) è soppressa. Al suo posto compare F-9, che è però di tipo B: chi raggiungeva la soglia con quella sola voce deve ora abbinarne una seconda;
- l’installazione di sistemi di comunicazione in vivavoce (B-3 del 2026) e l’installazione di cronotachigrafi digitali su veicoli non obbligati (B-5 del 2026) non sono più voci autonome di tipo B: confluiscono come lettere n) e o) nell’elenco dell’intervento B-3 del 2027, che è di tipo A ma richiede l’installazione di almeno tre dispositivi su tutti i veicoli aziendali. Ne consegue che l’installazione del solo vivavoce o del solo cronotachigrafo non risulta più, di per sé, sufficiente ai fini della riduzione;
- l’abbattimento automatico delle polveri outdoor (C-2.3 del 2026), il confinamento dei box di taglio dei materiali lapidei (C-2.5) e la segregazione dei nastri trasportatori (C-2.6) confluiscono nel nuovo C-2.1, che copre unitariamente sistemi di aspirazione, sistemi di confinamento e sistemi automatici di abbattimento delle polveri;
- la cernita automatizzata dei rifiuti (C-4.5 del 2026, di tipo A) è soppressa, mentre le due voci sulla sostituzione delle macchine per esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero (C-4.6 e C-4.7 del 2026) sono accorpate nella nuova C-4.5.
Le riformulazioni da verificare. Alcune voci risultano riformulate in modo da incidere sulla loro portata o sulla platea dei destinatari.
- D-4, corso teorico-pratico di guida sicura: passa da tipo B a tipo A. Un solo intervento diventa quindi sufficiente per accedere alla riduzione. In cambio l’elenco degli argomenti obbligatori si allunga e la documentazione deve dare evidenza dell’esperienza specifica del soggetto erogatore e dei docenti nella guida sicura;
- E-3, sistemi di gestione conformi a linee di indirizzo: nel 2026 la voce ammetteva anche i sistemi conformi alle Linee guida UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali, a norme riconosciute a livello nazionale e internazionale e alla UNI EN ISO 45001 certificata da organismi accreditati presso enti non firmatari degli accordi EA/MLA e IAF/MLA. Nel 2027 resta il solo elenco delle linee di indirizzo frutto di accordi fra INAIL e parti sociali od organismi della bilateralità. La differenza non è richiamata nella nota e merita una verifica puntuale: le aziende con un sistema di gestione in una di quelle configurazioni non ritrovano la voce nel modulo 2027;
- C-2.2, silice libera cristallina: cade la limitazione ai quattro comparti (ceramiche e piastrelle, fonderie, lapideo, scavo di gallerie) e il relativo elenco di voci di tariffa. L’intervento diventa trasversale e richiama le buone pratiche NIS o NEPSI. È un ampliamento rilevante della platea;
- C-4.3, strutture sanitarie e assistenziali: dal generico acquisto di ausili elettromeccanici si passa a un criterio numerico, un sollevatore ogni otto pazienti non collaboranti secondo il metodo MAPO richiamato dalla ISO/TR 12296, con documentazione più esigente (autorizzazione della struttura, estratto del DVR, registro dei beni ammortizzabili);
- D-2, molestie e violenze nei luoghi di lavoro: i requisiti si irrigidiscono in modo netto. Servono la formazione in presenza di almeno due ore per tutto il personale, condotta da uno psicologo esperto in dinamiche relazionali, uno screening preliminare con questionari strutturati, colloqui individuali di approfondimento e una riunione annuale dedicata di cui va redatto verbale;
- E-10, rilevazione dei mancati infortuni: la soglia dimensionale entro cui vale il numero minimo fisso di quattro eventi passa da 20 a 25 lavoratori, e la documentazione richiede ora prove documentali dell’attuazione delle azioni correttive e la dichiarazione del numero di lavoratori, compresi gli stagionali;
- F-5, piano di gestione dell’emergenza: il presupposto cambia impostazione. Nel 2026 la voce riguardava le aziende con meno di dieci lavoratori; nel 2027 riguarda i luoghi di lavoro esclusi dal campo di applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021.
Il perimetro del vincolo «su tutte le PAT». Come già evidenziato, per l’anno 2027 l’obbligo di attuazione su tutte le PAT riguarda le sole misure organizzative della sezione E: l’intervento sul piano di gestione dell’emergenza esce dal perimetro. È un alleggerimento significativo per i gruppi multi-PAT.
Completano il quadro gli allineamenti alle fonti tecniche e normative sopravvenute: il richiamo alla norma UNI 11958:2024 per la definizione di ambiente confinato (A-1.1), il riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 per i corsi di lingua italiana destinati ai lavoratori stranieri, che devono essere erogati in presenza o in modalità sincrona per la necessaria presenza di un mediatore culturale o traduttore (D-1), e l’aggiornamento di B-4 alle delibere n. 2 e n. 3 del 6 maggio 2021 in materia di codice di pratica dell’autotrasporto.
Quadro di sintesi
| Profilo | OT23 anno 2026 | OT23 anno 2027 |
| Criterio di accesso | 1 intervento di tipo A oppure 2 di tipo B | invariato |
| Voci in elenco | 71 | 65 (35 di tipo A, 30 di tipo B) |
| Interventi introdotti | — | 3: D-5 e F-9 (tipo B), F-10 (tipo A) |
| Voci soppresse o accorpate | — | 9: A-3.6 trattori; D-4 ambienti confinati; B-3 e B-5 (accorpate in B-3); C-2.3, C-2.5 e C-2.6 (accorpate in C-2.1); C-4.5 cernita rifiuti; C-4.6 e C-4.7 (accorpate in C-4.5) |
| Cambi di tipologia | guida sicura: tipo B | guida sicura (D-4): tipo A |
| Restringimenti di platea | E-3 aperto anche a Linee guida UNI-INAIL-ISPESL, norme nazionali e internazionali e ISO 45001 non EA/MLA | E-3 limitato alle linee di indirizzo INAIL-parti sociali |
| Ampliamenti di platea | C-2.2 silice limitata a 4 comparti | C-2.2 silice trasversale (buone pratiche NIS o NEPSI) |
| Attuazione su tutte le PAT | sezione E e intervento F-5 | sola sezione E |
| Anno di realizzazione degli interventi | 2025 | 2026 |
| Termine di presentazione | 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cadeva di sabato) | 28 febbraio 2027 (data domenicale: possibile differimento) |
| Provvedimento INAIL | entro 120 giorni dalla scadenza del termine, via PEC | invariato |
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