COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 7 AGOSTO 2026
La recente Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 144/E del 13 luglio 2026 ha ribadito che la tenuta del libro giornale in modalità digitale non esonera l’impresa dal versamento dell’imposta di bollo. Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, il documento di prassi precisa che il computo “delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse” (art. 6, D.M. 17 giugno 2014), che genera l’obbligo del versamento, deve essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta e non cumulativamente nelle diverse annualità.
Normativa di riferimento
L’imposta di bollo per la tenuta dei libri sociali trova il suo fondamento nelle seguenti norme:
| Norma | Previsione |
| Art. 2214 c.c. | Obbligo di tenuta del libro giornale e del libro degli inventari. |
| Art. 2215-bis c.c. | Possibilità di tenuta con strumenti informatici. |
| D.P.R. n. 642/1972, Tariffa, art. 16, Parte I, lett. a) | Prevede l’applicazione del bollo per i libri sociali bollati e vidimati nei modi di legge. |
| D.M. 17 giugno 2014 | Stabilisce il criterio di calcolo del bollo per le registrazioni informatiche. |
| D.P.R. n. 641/1972, Tariffa, art. 23 | Disciplina la tassa di concessione governativa per i libri e registri obbligatori. |
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito (si veda al riguardo anche la Risposta a istanza di interpello n. 346/2021), che l’imposta di bollo è dovuta anche per i registri informatici e la sua determinazione avviene secondo regole specifiche, peculiari rispetto ai registri cartacei.
Imposta di bollo registri cartacei
Se i registri sono tenuti:
- su supporto cartaceo,
- con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo,
l’imposta di bollo è calcolata ogni 100 pagine o frazioni di esse, nella misura di 16 euro per le società di capitali che versano la tassa di concessione governativa in misura forfetaria, e 32 euro per gli altri soggetti (art. 16, lett. a, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
Operativamente, l’imposta è assolta prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o blocco di pagine (circolare AdE n. 9/E/2002), in via alternativa, mediante:
• pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
• pagamento ai soggetti autorizzati tramite Modello F23 con il codice tributo “458T”.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le “100 pagine o frazioni di esse” rilevanti per il calcolo dell’imposta vanno conteggiate:
- cumulativamente, in base all’effettivo utilizzo,
- indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva (circolare AdE n. 64/E/2002 e Risposta ad interpello n. 346/2021).
Il libro giornale della Fuego s.r.l. relativo al 2025 chiude con la pagina 2025/78. Come chiarito dall’Agenzia, l’imposta di bollo (16,00 euro) assolta con marca da bollo sulla pagina 2025/1 comprende anche le prime 12 pagine dell’anno 2026. La Fuego s.r.l. dovrà apporre una seconda marca sulla pagina 13/2026.
Proprio qui si innesta il quesito oggetto dell’interpello: secondo la società interpellante, infatti, tale chiarimento di prassi si renderebbe applicabile, in via analogica, anche all’ipotesi di tenuta del libro giornale in modalità informatica.
Imposta di bollo registri informatici
Di parere contrario l’Agenzia delle Entrate la quale ricorda che se i predetti libri e registri contabili sono tenuti in modalità informatica, come nella fattispecie rappresentata, occorre fare riferimento all’art. 6, commi 1–3, del D.M. 17 giugno 2014, in base al quale l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti:
- è dovuta ogni 2.500 “registrazioni o frazioni di esse”;
- è corrisposta:
- mediante il Modello F24 con il codice tributo “2501”;
- in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda i libri sociali il concetto di “registrazione” deve essere inteso come ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate (risoluzione AdE n. 161/E/2007).
Con riferimento al parametro quantitativo delle “2.500 registrazioni” l’Agenzia ritiene che assumano rilevanza anche le frazioni di soglia, facendo conseguire l’obbligo di versamento per l’esercizio in cui le registrazioni sono state effettuate, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Sul piano interpretativo il documento di prassi in commento boccia quindi l’analogia prospettata dal contribuente con la continuità del conteggio tipica della tenuta dei libri sociali con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, osservando che la norma attribuisce autonomia al conteggio per ciascun esercizio.
In definitiva, pertanto, anche se in un anno le registrazioni non raggiungono 2.500, sorge comunque l’obbligo di versare l’imposta minima prevista per l’anno di riferimento.
Esempio
Per meglio comprendere l’impatto dei chiarimenti dell’Agenzia si consideri il seguente esempio:
| Chiarimento Risposta AdE n. 144/2026 | ||
| Anno | Registrazioni | Imposta dovuta |
| N1 | 1.000 | 16,00 euro (importo minimo) |
| N2 | 800 | 16,00 euro (importo minimo) |
| N3 | 1.300 | 16,00 euro (importo minimo) |
| Totale | 48,00 euro | |
Seguendo la tesi del contribuente (bocciata dal Fisco) l’imposta versata sarebbe stata decisamente inferiore in quanto lo “splafonamento” alla soglia di 2.500 registrazioni sarebbe avvenuto soltanto nell’anno N3.
| Tesi del contribuente | ||
| Anno | Registrazioni | Imposta dovuta |
| N1 | 1.000 | 16,00 euro (importo minimo) |
| N2 | 800 | – euro (totale progressivo 1.800 < 2.500) |
| N3 | 1.300 | 16,00 euro (totale progressivo 3.100 > 2.500) |
| Totale | 48,00 euro | |
Tabella di sintesi
Riguardo alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, in linea con i chiarimenti della Risposta n. 144/2026 occorre quindi distinguere a seconda che il libro giornale sia tenuto con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo o in modalità informatica.
| Modalità di tenuta | Criterio di calcolo | Imposta di bollo | Modalità di computo | Versamento | Cod. Trib |
| Cartaceo | 100 pagine o frazione | 16 euro (società di capitali), 32 euro (altri soggetti) | Effettivo utilizzo (indipendentemente dall’anno) | Prima dell’utilizzo del registro | 458T |
| Informatico | 2.500 righe o frazione | 16 euro (società di capitali), 32 euro (altri soggetti) | Importo minimo da applicare ogni anno | Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio | 2501 |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 17 giugno 2014, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 13 luglio 2026, n. 144;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 febbraio 2025, n. 42.
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