2° Contenuto Riservato: Furto dei dati dei clienti: l’amministratore risarcisce la società

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 7 AGOSTO 2026

È chiamato a risarcire l’azienda l’ex collaboratore che ha violato i segreti e rubato i dati dei clienti: si tratta di concorrenza sleale a tutti gli effetti. Assumono rilevanza i codici prodotti, gli incassi, la durata dei rapporti sottratti e anche il valore economico nonché le password sottratte dal collaboratore.

L’ex amministratore risarcisce il datore di lavoro, nel caso in esame la società, se ha rubato i dati dei clienti; è quanto affermato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 22604 del 2 luglio 2026 .

Il contenzioso con l’ex collaboratore/amministratore

Con sentenza del 2025 la Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido un ex collaboratore di una società al risarcimento del danno in favore di un’altra società nella misura di euro 40.000, oltre interessi dalla sentenza, in relazione alla condotta di violazione di segreti ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. (Codice proprietà industriale), confermando l’ordine di pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale.

La Corte d’Appello ha ritenuto che:

a) sussiste la legittimazione passiva dei convenuti, sebbene l’ex collaboratore fosse un subagente della controparte, essendo infondato l’assunto dell’appellante secondo cui solo gli “agenti di assicurazione” agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione e, quindi, solo essi possono essere responsabili della violazione dei segreti: al contrario, nella specie si controverte della responsabilità dell’ex collaboratore in proprio e quale legale rappresentante di una società chiamata in causa, per le condotte illecite da essi asseritamente tenute con danno di altra società operante nello stesso settore assicurativo;

b) i numerosi documenti prodotti in giudizio (dalla Corte specificamente elencati) provano, in modo pieno, le condotte illecite dei convenuti, (ex collaboratore e società) integranti le fattispecie degli artt. 98 e 99 D.Lgs. n. 30/2005: è stato dimostrato in giudizio che, presso la sede della società convenuta, della quale l’ex collaboratore, già subagente della società era socio al 95% ed amministratore, furono rinvenute“informazioni aggregate” relative a clienti e polizze assicurative, non costituenti mere liste di nominativi, ma elementi specifici e di dettaglio, tra cui i codici dei prodotti, gli incassi, la durata dei rapporti con i clienti;

c) la pubblicazione della sentenza, essendo stata accertata la violazione dei diritti di proprietà industriale, ha la funzione di reintegrazione del diritto leso, ai sensi dell’art. 126, D.Lgs. n. 30/2005.

Avverso la sentenza l’ex collaboratore propone ricorso per cassazione sulla base di una serie articolata di motivazioni.

Lo sviamento della clientela è causa di risarcimento danno  

La Corte di Cassazione osserva che la  legittimazione, attiva e passiva, in giudizio, discende dall’affermazione di colui, che agisce o resiste in giudizio, di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo: la proposizione dell’azione, nell’ambito del processo civile, presuppone l’accertamento anzitutto dell’astratta titolarità della situazione soggettiva fatta valere, dal lato attivo o passivo del rapporto; dunque, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte.

Proprio questa ha accertato, nella specie, la sentenza impugnata come sussistente in capo agli originari convenuti, ritenuti dalla società responsabili di aver carpito segreti industriali con sviamento di clientela, e poi provati come tali nel corso dei due gradi di merito del giudizio.

Nessun rilievo ha, pertanto, il richiamo di una disposizione, asseritamente diversa da quella invocata da chi quella legittimazione contestava: dal momento che la Corte territoriale ha sul punto adeguatamente motivato, alla luce del detto principio, la sussistenza di quel requisito.

Nel ricorso l’ex collaboratore deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 98 e 99 D.Lgs. n. 30/2005, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di un valore economico dei dati sottratti, invece non integranti la nozione di segreto, ma costituenti informazioni squisitamente commerciali soggette a continua e libera circolazione, in sostanza appunti di numerosi ex agenti su clienti, privi di qualsiasi valore economico; la Corte del merito avrebbe reso, al riguardo, una motivazione apparente.

Il motivo, secondo i giudici di legittimità, pone una questione di falsa applicazione, essendo suscettibile il fatto accertato di sussunzione nell’art. 98cit. e risiedendo la motivazione circa il valore economico, operata dalla sentenza impugnata, nella presunzione inferita dalla funzionalità alla stipulazione dei contratti.

Osserva la Cassazione che va confermata la ritenuta sufficiente allegazione dei danni sin dall’atto introduttivo del giudizio in cui, dopo aver dedotto la condotta illecita dei convenuti (ex collaboratore e società da lui amministrata), si erano adeguatamente menzionati i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza dei fatti per cui è causa: menzionandosi il deprezzamento dell’azienda, il pregiudizio alla “immagine” della stessa, la compromissione degli investimenti realizzati per il sistema informatico, l’incidenza delle condotte illecite sul proprio mercato di polizze e di clienti, con riduzione del fatturato e costi invece resi necessari per contrastare i detti comportamenti illeciti; mentre, quali ulteriori dettagli in fatto, venivano riferite le varie comunicazioni, di provenienza dei propri clienti, che lamentavano contatti ad opere di terze persone.

In sostanza, tutti i profili risarcitori rientranti nella valutazione finale della Corte territoriale erano frutto delle iniziali deduzioni ed allegazioni in giudizio.

L’ex collaboratore ricorrente, infine, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 126 D.Lgs. n. 30/2005, per avere la sentenza impugnata confermato l’ordine di pubblicazione sui quotidiani, senza valutare la sussistenza della “gravità dei fatti” e senza applicare il principio di proporzionalità.

Per la Cassazione il motivo è infondato.

I giudici del merito, con apprezzamento loro riservato, hanno reputato misura idonea nella specie la concessione da parte dei medesimi di tale ordine, il quale costituisce esplicazione di una facoltà discrezionale, fondata sull’apprezzamento delle circostanze ed esigenze del caso di specie, onde essa non è sindacabile in sede di legittimità.

La Cassazione, infatti, ha già chiarito in passato (cfr. Cass. n. 1160/2025) che la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126 D.Lgs. n. 30/2005, costituisce una misura discrezionale, la quale prescinde dalla stessa individuazione del danno che consegue all’illecito accertato e dalla sua riparabilità mediante l’adozione di tale provvedimento, e che è invece diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso, per cui le determinazioni al riguardo, come l’eventuale rigetto della pretesa, rientrano nei poteri discrezionali del giudice del merito.

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