4° Contenuto Riservato: Accertamento su costi pluriennali: rileva la prima dichiarazione

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21 AGOSTO 2026

Il decreto Omnibus interviene all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di termini di decadenza per l’accertamento. In particolare, viene previsto che, nel caso in cui l’accertamento riguardi:

  • le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali,
  • le quote delle spese relative a più esercizi,

per il computo dei termini entro i quali esercitare il potere di accertamento assume rilievo la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui per la prima volta una quota di tali componenti è stata dedotta. 

CasoAnno di presentazione (o in cui andava inviata)Termine di decadenza per l’Ufficio
Dichiarazione presentataAnno X31.12. anno X+5
Dichiarazione omessa/nullaAnno X (in cui doveva essere presentata)31.12. anno X+7

Indietro tutta, quindi, rispetto al precedente orientamento della Cassazione la quale con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021 ha stabilito un principio interpretativo proprio su tali fattispecie ritendendo che è legittimo l’accertamento relativo alla rettifica di costi pluriennali derivanti da acquisti sostenuti in periodi di imposta, per i quali è decaduto il potere di rettifica dell’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate, secondo l’orientamento in argomento poi consolidatosi, poteva recuperare a tassazione la quota di ammortamento che ritiene dedotta fiscalmente in ogni anno d’imposta in modo indebito, non dovendo necessariamente accertare prioritariamente l’anno in cui il bene è iscritto in bilancio ed è entrato in funzione.

Con la modifica si riconduce invece il potere di accertamento entro limiti temporali maggiormente prevedibili, facendo coincidere il dies a quo per le riprese con la prima dichiarazione nella quale il costo produce effetti fiscali.

Attenzione però che la nuova regola opera:

  • solo per i beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027;
  • senza impatto sui procedimenti in corso.

Sono esclusi, inoltre:

  • le spese inesistenti;
  • gli elementi rettificati nell’ambito di una dichiarazione integrativa;
  • i componenti pluriennali diversi dalle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché dalle quote delle spese relative a più esercizi (es. riporto delle perdite, bonus edilizi spalmati su più anni ecc.).

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