COMMENTO
DI BIAGIO GIANCOLA | 27 AGOSTO 2026
Con l’ordinanza n. 19769/2025 la Corte di Cassazione conferma un’interpretazione restrittiva della riduzione del 50% del canone demaniale prevista dal D.L. n. 400/1993. Il beneficio non spetta sulla sola base dell’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche e dell’affiliazione federale, ma richiede la prova concreta dello svolgimento di attività sportiva sull’area concessa. La pronuncia, inoltre, limita l’agevolazione alle sole società sportive dilettantistiche (SSD), escludendo le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in forza del dato letterale della norma.
Premessa
La Corte di Cassazione civile (sez. 1, ordinanza n. 19769/2025), si pronuncia su un caso relativo una ASD, regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ed affiliata a federazioni sportive nazionali, titolare di una concessione demaniale marittima con cui gestiva uno stabilimento balneare.
Nella specie, quale ente sportivo dilettantistico riconosciuto e regolarmente affiliato, la ASD richiedeva il rimborso parziale del canone demaniale versato, invocando il diritto alla riduzione del 50% prevista per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni.
La norma invocata dalla ASD ricorrente è l’art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. n. 400/1993, che prevede la riduzione del 50% del canone nelle “concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali”.
L’istanza veniva rigettata sia in I grado che in II grado, rilevando che l’associazione non aveva dimostrato lo svolgimento effettivo di attività sportiva sull’area demaniale.
Il rigetto viene confermato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento in commento allineandosi alle pronunce nel merito dei gradi precedenti ed interpretando la portata letterale del beneficio.
La pronuncia della Corte di Cassazione
In particolare, la Corte enuncia un principio di portata pratica immediata, costruito su due pilastri.
L’aspetto formale
Il riconoscimento ai fini sportivi e l’affiliazione federale non sono ex se condizioni sufficienti per accedere al beneficio della riduzione del canone.
L’aspetto formale deve essere avallato dall’aspetto sostanziale ovvero dalla prova in concreto dell’effettività dell’attività sportiva dilettantistica secondo modalità non commerciali, promossa dalla ASD negli spezi dedicati alla concessione.
La ratio del beneficio, infatti, è quella di favorire l’attività sportiva nell’area demaniale oggetto della concessione, pertanto, ammettere la riduzione su un’area in assenza di prova della sua destinazione sportiva, la renderebbe irragionevole e violativa del principio di uguaglianza rispetto agli altri concessionari che non beneficiano di sconti.
L’onere di dimostrare le circostanze fattuali che legittimano la riduzione del canone grava sulla parte che la invoca, ossia sull’ASD richiedente. Non vi è inversione dell’onere in favore del concessionario.
Questo significa che la ASD,
- a prescindere dalla certificazione di iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportivo dilettantistiche,
- a prescindere dalla certificazione della regolare affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale,
- a prescindere dalla correttezza delle clausole statutarie,
avrebbe dovuto fornire la prova dell’effettiva attività sportivo-dilettantistica, nel caso di specie legata alla disciplina della vela, promossa in via esclusiva sul terreno demaniale e con modalità non commerciali.
Sui destinatari del beneficio
La Corte di Cassazione, poi, rigetta la tesi della ASD secondo cui la disciplina va applicata indistintamente a tutti gli enti sportivi dilettantistici e non esclusivamente alle SSD.
Secondo la ricorrente, infatti, l’espressione “società sportive dilettantistiche” sarebbe stata utilizzata dal legislatore in senso atecnico e dovrebbe essere interpretata in base alla ratio legis, nel senso che essa farebbe riferimento a tutti gli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica e che siano affiliati a federazioni nazionali, qualunque sia la forma (societaria ed associativa) che essi rivestono.
Diversamente, secondo la Corte di Cassazione, il beneficio della riduzione del canone è riservato in via esclusiva alle sole SSD, per espressa previsione letterale della legge che non può essere interpretata in maniera estensiva in quanto eccezione alla regola generale del pagamento integrale del canone.
Ed anzi, la Corte di Cassazione evidenzia la differenza tra i due modelli di ASD e SSD: l’ASD ha carattere aperto e quindi è caratterizzata dal principio di democraticità, diversamente dalle SSD, che hanno un sistema gestionale di tipo capitalistico, legato al rischio di impresa ed alla autonomia patrimoniale i quali risultano limitati al capitale conferito nelle sole società sportive dilettantistiche.
In conclusione, sulla scia di una giurisprudenza pacifica, ancora una volta la ASD per avere l’accesso ai benefici fiscali deve dimostrare in concretola promozione della disciplina sportivo dilettantistica che deve essere effettiva e reale.
Diversamente, rispetto la tesi giurisprudenziale e la prassi amministrativa che estende l’accesso ai benefici fiscali non solo alle ASD ma anche alle SSD (si pensi al regime ex Legge n. 398/1991 oppure alla c.d. “de-commercializzazione”), a prescindere dal tenore letterale, nel caso di specie la Corteoffre una interpretazione restrittiva del beneficio della riduzione del canone demaniale, escludendo espressamente le ASD rispetto le SSD, nonostante il medesimo fine istituzionale.
Il principio di diritto in fatto, verosimilmente condizionato dal diritto europeo, costituisce una forma di discriminazione in quanto vincolato alla natura giuridica dell’ente sportivo dilettantistico che, ai sensi e per l’effetto dell’art. 6 D.Lgs. n. 36/2021, può essere indistintamente su base associativa o societaria: l’unica clausola inderogabile è l’assenza dello scopo di lucro.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 6;
- Cass. civ., sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19769.
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