2° Contenuto Riservato: Conto termico 3.0: gestione bonifici errati

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Le indicazioni del GSE per sanare eventuali errori nell’esecuzione del versamento

DI ANDREA AMANTEA | 27 AGOSTO 2026

Il nuovo “Conto Termico 3.0”, operativo dal 25 dicembre 2025 come da pubblicazione del D.M. 7 agosto 2025, nonché delle relative regole applicative, prevede tempistiche e regole stringenti per l’accesso agli incentivi a favore dell’efficienza energetica e delle rinnovabili, per gli interventi di piccole dimensioni. La disciplina di riferimento dispone indicazioni precise ai fini dell’effettuazione dei pagamenti tramite bonifico; eventuali errori nell’esecuzione del versamento possono essere sanati solo tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal GSE pena la decadenza degli incentivi.

Il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica:

  • con il D.M. MASE 7 agosto 2025 sono stati individuati gli “Incentivi per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili – Conto termico 3.0”;
  • successivamente il GSE ne ha fissato le regole applicative.

La nuova disciplinaex art. 31 del D.M. 7 agosto 2025, è entrata in vigore il 25 dicembre 2025, corrispondente con il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 26 settembre 2025 e sostituisce il Conto Termico 2.0 regolato dal D.M 16 febbraio 2016.

Il D.M. 16 febbraio 2016  continua ad applicarsi tuttavia:

  1. per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
  2. per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
  3. per le domande per la richiesta degli incentivi trasmesse prima dell’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025.
Conto Termico 3.0 – Peculiarità
BeneficiariLe Amministrazioni pubbliche (PA), comprese le scuole e le strutture sanitarie;
i soggetti privati, intesi come soggetti diversi dalla PA. 
La platea:le imprese per interventi di efficientamento energetico nei propri edifici;
i contribuenti privati, persone fisiche, non titolari di partita IVA;
i condomini, per miglioramenti energetici delle parti comuni.
Sono assimilati alle Amministrazioni pubbliche ”gli enti del terzo settore di cui alla lett. r) dell’art. 2 del presente Decreto” che non svolgono attività economica, vale a dire tutti gli enti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 che risultano anche iscritti al RUNTS, ad esempio:
ODV;
APS;
enti filantropici;
reti associative;
ecc.
Individuazione Soggetto responsabile (SR)Soggetto che:
ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi;
ha diritto all’incentivo e presenta al GSE istanza per l’accesso;
stipula il contratto con il GSE e riceve il pagamento degli incentivi;
è tenuto a conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, gli originali dei documenti previsti.
Il Soggetto responsabile può delegare altro soggetto (c.d. Soggetto delegato) per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. I soggetti ammessi accedono ai benefici anche tramite le ESCO (enti specializzati in opere di efficientamento e reperimento di incentivi).
Le Pubbliche amministrazioni possono accedere agli incentivi anche per il tramite di altri soggetti pubblici deputati alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, quali ad esempio, l’Agenzia del Demanio, i Provveditorati alle opere pubbliche o gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, e tali soggetti agiscono in qualità di soggetto responsabile.
Interventi agevolatiGli ETS che sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell’attività da loro svolta. 
In particolare:
se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II sia dal Titolo III (vedi paragrafo dedicato);
se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III.
I soggetti privati, ivi inclusi gli Enti del terzo settore non assimilati alle PA, possono realizzare:
in ambito civile residenziale, solo interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (immobili cat. catast. Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10);
in ambito civile non residenziale, interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica negli edifici per il settore terziario, cioè tutti gli interventi ammessi al beneficio dal Conto Termico 3.0 (A/10; Gruppo B; Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7; Gruppo D a esclusione di D/9; Gruppo E a esclusione di E/2, E/4, E/6).
Soggetti ammessi agli incentivi per tipologia di interventoCategoriaSigla intervento (vedi D.M. e regole applicative)P.A.Soggetti privati:CategoriaSigla intervento (vedi D.M. e regole applicative)
Titolo II
interventi di incremento dell’efficienza energetica
II.A
II.B
II.C
II.D
II.E
II.F
II.G
II.H
AmmesseNon ammessiAmmessi (*)Ammessi / Ammessi (solo edifici cat. terziario)
Titolo III
interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
III.F
III.G
AmmesseAmmessi (*)Ammessi (*)Ammessi / Ammessi (*)
Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energeticaDEAmmesseNon ammessiNon ammessiAmmessi / Non ammessi
*Per le imprese e gli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V e non sono ammessi gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
% incentivi Nella generalità dei casi non può superare il 65% delle spese sostenute;
in deroga, può giungere fino al 100%.
ErogazioneIl contributo è erogato in rate annuali costanti (da 2 o 5 rate annuali), salvo il caso in cui sia di importo non superiore a 15.000 euro, in tale caso è erogato in soluzione unica).

Dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2026 è attivo il Portaltermico 3.0 per l’accesso agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0. Contestualmente il GSE ha reso disponibile la Guida all’utilizzo del portale CT 3.0 guidando passo passo l’utente nella richiesta delle agevolazioni.

Pagamenti Conto Termico 3.0: la gestione dei bonifici errati

Le regole applicative relative al Conto Termico 3.0 fissate dal GSE, prevedono che ai fini dell’ammissione agli incentivi, il Soggetto ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell’intervento deve essere il Soggetto responsabile (vedi 1° paragrafo), utilizzando esclusivamente il conto corrente intestato al medesimo soggetto.

Le prescrizioni relative ai pagamenti sono funzionali alla tracciabilità della spesa e alla verifica del corretto utilizzo dell’incentivo da parte del GSE.

Le ricevute dei bonifici effettuati:

  • devono recare esplicita evidenza dell’ordinante del pagamento;
  • la causale deve riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025, al numero della fattura e relativa data;
  • la causale deve riportare inoltre la partita IVA e il codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto responsabile;
  • in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto responsabile (nominativo e partita IVA e/o codice fiscale);
  • in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), nella causale del bonifico sono necessari i riferimenti del Soggetto responsabile (nominativo e partita IVA e/o codice fiscale);
  • devono richiamare l’effettiva esecuzione del pagamento, attestato dalla presenza, sulla ricevuta, del numero di CRO/TRN della transazione e/o descrizione dello stato “eseguito” del pagamento.

In alcuni casi, un soggetto diverso dal Soggetto responsabile può procedere al pagamento per conto di quest’ultimo.

  • Tale indicazione vale: nel caso di leasing o finanziamento, nel quale provvede la società di leasing a pagare per conto del Soggetto responsabile e dovranno essere forniti tutti i documenti volti a dimostrare l’accordo intercorso tra soggetto responsabile e società di finanziamento.
  • Nel caso di minore o inabile, nel quale provvede il tutore del Soggetto responsabile ad effettuare il pagamento.
    In tal caso dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti volti a dimostrare l’assegnazione della tutela e il diritto da parte del tutore ad esercitare il ruolo nella circostanza in essere.

In ipotesi di conto cointestato, può provvedere ad effettuare l’azione di pagamento del bonifico, materialmente, uno degli altri cointestatari, purché il pagamento provenga da un conto intestato anche al Soggetto responsabile.

In caso di pagamento con carta di credito o bancomat, relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, è necessario allegare, oltre alla ricevuta, opportuna documentazione che consenta di ricondurre la carta utilizzata al Soggetto responsabile.

Potrebbe capitare che per errore il contribuente indichi i riferimenti normativi sbagliati, magari riconducibili al bonus ristrutturazione o all’ecobonus.

Per evitare la decadenza del Conto Termico, è necessario:

  • fornire evidenza dell’annullamento dell’intera operazione;
  • richiedere la documentazione emessa dall’intermediario tramite il quale è stato eseguito il pagamento errato (la propria banca per esempio) atta a dimostrare l’annullamento del bonifico erroneamente e la sua inefficacia ai fini delle disposizioni normative inerenti gli altri incentivi statali ivi indicati (es. detrazioni fiscali),
  • unitamente all’evidenza di un nuovo pagamento per la medesima fattura, effettuato in conformità alle previsioni del D.M. 7 agosto 2025 e con gli elementi indicati in precedenza.

Laddove non sia possibile procedere con l’annullamento del bonifico è necessario allegare:

  • nota di credito (elettronica) emessa dal prestatore del servizio erogato al Soggetto responsabile, per l’annullamento della fattura elettronica pagata con bonifico erroneamente eseguito;
  • evidenza della restituzione da parte del fornitore di servizio al Soggetto responsabile dell’importo ricevuto a fronte della fattura annullata;
  • emissione di una nuova fattura per il medesimo servizio fornito, in sostituzione della precedente fattura annullata;
  • evidenza del pagamento della nuova fattura emessa, effettuato in conformità alle previsioni del D.M. 7 agosto 2025 e con gli elementi sopra indicati.

Il GSE richiede altresì una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 23 del D.Lgs. n. 28/2011 secondo cui “[…] in riferimento al/ai citati bonifico/i erroneamente effettuato/i con modalità difformi a quelle previste per il Conto Termico, non si è beneficiato e non si intende voler usufruire di altri incentivi statali (tra cui, le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al  di cui al D.M. 5 settembre 2011 e s.m.i.) che non sono cumulabili con gli incentivi di cui al presente meccanismo di sostegno, disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025.”.

Nel complesso per evitare la decadenza degli incentivi di cui al Conto Termico 3.0 è bene attenersi alle indicazioni fin qui analizzate, tenendo bene a mente anche delle specifiche regole di cumulo.

Infatti gli incentivi di cui al Conto Termico 3.0 sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione:

  • non siano concessi altri incentivi statali (contributi e agevolazioni erogate direttamente da Amministrazioni centrali dello Stato, tra cui sono annoverabili le agevolazioni fiscali quali iper-ammortamento, crediti di imposta, es. Transizione 5.0).
  • fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

Per le persone fisiche e i condomìni, trova applicazione la regola generale secondo cui, salvo le eccezioni previste dal D.M. 7 agosto 2025, il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese stesso intervento: ad esempio bonus ristrutturazione o ecobonus.

È invece ammesso il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell’energia ai sensi del Decreto CACER, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla disciplina specialistica di riferimento.

In tal senso la FAQ del GSE risalente al 5 marzo 2026.

Per le imprese e gli EST “economici”, il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri aiuti di Stato non di origine statale (vedi sopra), anche in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti dal Titolo V del Decreto MASE 7 agosto 2025; anche in questo caso è ammesso il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell’energia ai sensi del Decreto CACER, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla disciplina specialistica di riferimento.

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