4° Contenuto riservato: Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 28 AGOSTO 2026

ACCORDO AZIENDALE

Recesso unilaterale

L’irriducibilità del trattamento economico e le condizioni per il recesso unilaterale dall’accordo aziendale – Cass., Sez. Lav., ord. 21 luglio 2026, n. 23752

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere l’erogazione del ticket spettante per i disagi riscontrati sul cantiere, sospeso dalla società a seguito di recesso unilaterale dall’accordo aziendale a tempo indeterminato.

Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, condannando la società al pagamento delle somme dovute e ritenendo l’emolumento irriducibile in quanto volto a compensare i disagi  nell’esecuzione della prestazione.

La società ricorreva per cassazione, sostenendo la legittimità del recesso unilaterale e la riducibilità della voce retributiva in ragione dell’eliminazione della situazione di disagio.

Il Diritto 

La corte osserva che, sebbene nei contratti di durata a tempo indeterminato il recesso unilaterale rappresenti una causa estintiva ordinaria volta ad evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio secondo buona fede, le valutazioni relative all’interpretazione della clausola e alla natura dell’emolumento spettano al giudice di merito. Qualora l’origine del beneficio economico sia collegata alla conformazione geografica del territorio, ossia a un fattore morfologico immodificabile, l’emolumento costituisce una condizione per l’irriducibilità del trattamento economico.

La corte  pertanto rigetta il ricorso.

CONTRATTO A TERMINE

Decadenza

La decadenza dall’impugnazione del contratto a termine e l’illegittimità del termine – Cass., Sez. Lav., ord. 28 luglio 2026, n. 24133

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, la conversione a tempo indeterminato e le differenze retributive.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando che l’oggetto del giudizio era limitato a un singolo contratto per il quale era già maturata la decadenza dall’impugnazione.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che il termine di decadenza previsto per l’impugnazione del contratto a tempo determinato si applica a tutte le fattispecie di illegittima apposizione del termine, rispondendo all’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche per ogni contestazione sulla legittimità della clausola appositiva. La corte rileva inoltre che l’impugnazione deve avvenire entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto e che tale previsione individua il termine massimo per l’impugnativa, senza impedire alla parte di far valere l’illegittimità del termine anche in pendenza di rapporto; tuttavia, una volta consolidata la decadenza rispetto al contratto a cui è stato circoscritto l’oggetto del giudizio, ogni ulteriore doglianza risulta inammissibile.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

CONTRIBUZIONE

Notifica

La notifica via pec della cartella esattoriale – Cass., Sez. Lav., ord. 15 luglio 2026, n. 23264

Il Fatto

Un professionista adiva il Tribunale per contestare la richiesta di pagamento di contributi previdenziali omessi avanzata dall’ente di previdenza competente.

Il Tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso in punto di prescrizione di alcune sanzioni e la corte d appello confermava la decisione di primo grado rigettando l’appello del lavoratore.

Il professionista ricorreva per cassazione lamentando l’inesistenza della notifica della cartella via PEC poiché inviata da indirizzo non presente nei pubblici registri e l’irregolarità delle notifiche degli atti prodromici tramite servizio postale ordinario senza seconda raccomandata informativa, la prescrizione dei contributi.

Il Diritto

La corte osserva che la notifica a mezzo PEC effettuata dalla Pubblica amministrazione da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, in assenza di allegazione di un concreto pregiudizio sostanziale al diritto di difesa. In materia di notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art 26 del D.P.R. n 602 del 1973, il procedimento si perfeziona con la sola ricezione dell’atto senza necessità di invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme sul servizio postale ordinario e la presunzione di conoscenza di cui all’art 1335 c.c., con conseguente validità degli atti interruttivi della prescrizione decennale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

DIMISSIONI VOLONTARIE

Fondo di garanzia INPS

La legittimazione passiva del datore di lavoro insolvente per le quote di TFR non versate – Cass., Sez. Lav., sent. 17 luglio 2026, n. 23443

Il Fatto

Un lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro a seguito di dimissioni volontarie, chiedendo l’ammissione dell’intero credito maturato a titolo di TFR.

Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, escludendo l’ammissione del credito per TFR sul presupposto del difetto di prova del quantum spettante.

 Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il credito per TFR è esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore ha diritto all’ammissione dello stesso allo stato passivo del datore di lavoro insolvente per ottenerne il pagamento dal Fondo di Garanzia INPS, il quale subentra in surroga nei diritti del lavoratore.

La corte precisa inoltre che la normativa in materia di previdenza complementare e Fondo di Tesoreria attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di erogare la prestazione e di versare la relativa contribuzione, trattandosi di un rapporto trilaterale. Di conseguenza, il lavoratore e pienamente legittimato ad ammettere allo stato passivo del fallimento le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro, risultando irrilevante il periodo di maturazione temporale del credito ai fini dell’ammissione.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

GESTIONE SEPARATA

Prescrizione

La mancata compilazione del quadro RR e la prescrizione dei contributi – Cass., Sez. Lav., ord. 30 luglio 2026, n. 24257

Il Fatto

Un professionista proponeva opposizione avverso un avviso di addebito emesso da INPS per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione per intervenuta prescrizione, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione ritenendo il credito non prescritto sia per effetto della proroga dei termini di pagamento sia per la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., ricollegata all’omessa compilazione del quadro RR.

Il professionista ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento di scadenza del termine per il relativo pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’omessa compilazione del quadro RR non determina automaticamente la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., poiché l’operatività di tale causa di sospensione richiede l’accertamento in concreto di una condotta intenzionalmente volta a occultare il debito, tale da rendere impossibile per l’ente previdenziale l’esercizio del diritto attraverso gli ordinari poteri di controllo e incrocio dei dati.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Tutela applicabile

La scelta della tutela in caso di illegittimità del licenziamento privo di ritorsività – Cass., Sez. Lav., ord. 21 luglio 2026, n. 23750

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano illegittimo il recesso. Nello specifico, la Corte d’Appello, pur escludendo il carattere ritorsivo del licenziamento, riteneva la misura priva di giustificato motivo oggettivo e applicava la tutela reintegratoria piena ex art. 18, commi 1 e 2, della Legge n. 300 del 1970. La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte evidenzia che l’onere della prova del carattere ritorsivo del recesso grava sul lavoratore e presuppone un intento di rappresaglia con efficacia determinativa esclusiva. Laddove il giudice di merito abbia espressamente escluso la natura ritorsiva o altri profili di nullità del licenziamento, la scelta della tutela reintegratoria piena risulta errata, in quanto tale regime sanzionatorio e riservato esclusivamente alle ipotesi di nullità del recesso.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

MANCATA ASSUNZIONE

Risarcimento del danno

La detrazione dell’aliunde perceptum nella quantificazione del danno da mancata assunzione – Cass., Sez. Lav., ord. 30 luglio 2026, n. 24245

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare il proprio diritto all’assunzione presso una società subentrata nella gestione di un servizio e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno per mancata costituzione tempestiva del rapporto di lavoro.

Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello la accoglieva, riconoscendo il diritto all’assunzione e condannando la società al risarcimento dei danni parametrati sulle retribuzioni non percepite dalla maturazione dell’obbligo.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione lamentando l’omesso esame della circostanza, ritualmente allegata e documentata, relativa alla successiva assunzione a tempo indeterminato del dipendente presso altra ditta e la conseguente errata quantificazione del danno senza tener conto dell’aliunde perceptum.

Il Diritto 

La corte ricorda che il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione è tenuto a risarcire il danno subito dal lavoratore durante il periodo di inadempienza, commisurato alle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, salvo che il datore di lavoro provi lo svolgimento di un’altra attività lavorativa nelle more. Ai fini della quantificazione dell’aliunde perceptum, a fronte di allegazioni e produzioni probatorie che attestino la nuova occupazione del dipendente, il giudice di merito deve valorizzare tali risultanze e invitare le parti a integrare la documentazione reddituale, attivando ove necessario i poteri istruttori ufficiosi ex art. 437 c.p.c.

Poiché i giudici di merito hanno omesso di motivare e valutare il fatto storico decisivo dello svolgimento di altra attività lavorativa, la corte accoglie il ricorso.

MANSIONI SUPERIORI

Promozione automatica

Prova del diritto all’inquadramento in mansioni superiori – Cass., Sez. Lav., sent. 21 luglio 2026, n. 23718

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello superiore.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado,  respingeva la domanda evidenziando che l’adibizione alle mansioni superiori era avvenuta per periodi singolarmente inferiori a novanta giorni, intervallati da riposi, ferie e visite mediche, per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che il diritto alla promozione automatica presuppone la prova della vacanza del posto o l’insussistenza della funzione sostitutiva. Grava interamente sul lavoratore l’onere di provare che il personale sostituito fosse assente senza diritto alla conservazione del posto. L’ipotesi di condotta fraudolenta del datore di lavoro volta a evitare la maturazione dell’inquadramento superiore mediante periodi reiterati e inferiori al limite legale presuppone l’assenza della funzione sostitutiva, la cui presenza rende inconfigurabile in radice la frode alla legge. I giudici di merito hanno accertato con rigore l’effettiva funzione sostitutiva e l’assenza di un intento abusivo programmatico o di una vacanza di organico.

La corte pertanto  rigetta il ricorso.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Recupero retributivo

La clausola di non ripetibilità e la successione dei contratti integrativi – Cass., Sez. Lav., sent. 27 luglio 2026, n. 24117

Il Fatto

Un lavoratore adiva il giudice per ottenere la restituzione di somme recuperate dalla Pubblica amministrazione datrice di lavoro a titolo di arretrati retributivi indebiti, fondando la pretesa su una clausola di non ripetibilità contenuta in un contratto integrativo regionale.

Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello la accoglieva ritenendo operante il divieto di recupero economico.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, l’omesso esame della stipula di un successivo contratto integrativo privo di tale clausola.

Il Diritto

La corte osserva che la Pubblica amministrazione è tenuta al dovere inderogabile di ripetere l’indebito oggettivo, salvo che la clausola non sia interpretata quale regolamentazione negoziale degli effetti economici del recepimento contrattuale. Nondimeno, la mancata valutazione circa la sopravvenienza di un nuovo contratto integrativo che non riproduca la clausola di non ripetizione integra un omesso esame di un fatto storico decisivo, spettando al giudice di merito accertare la validità e l’efficacia dei contratti succedutisi nel tempo.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

PUBBLICO IMPIEGO

Processo del lavoro

L’ammissibilità della domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 22 luglio 2026, n. 23757

Il Fatto

Un dipendente pubblico, dopo aver lavorato per due diversi datori pubblici, adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un unico trattamento di fine servizio calcolato sull’intera anzianità di maturazione e commisurato all’ultima retribuzione.

Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro e accoglieva la domanda nei confronti dell’ente previdenziale. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo l’ente previdenziale unico legittimato passivo ed escludendo l’esame della domanda riconvenzionale svolta dal datore di lavoro per la restituzione di somme corrisposte a titolo di TFR per difetto di connessione per titolo.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la corretta individuazione del soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda di unica liquidazione del trattamento di fine servizio non determina una deroga alle regole del simultaneus processus. Infatti, qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli la trattazione congiunta, in attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. I giudici di merito hanno omesso di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni di deroga alle regole di cui all’art. 36 c.p.c., avendo erroneamente sovrapposto il tema della legittimazione passiva con quello dell’ammissibilità della domanda riconvenzionale.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.