3° Contenuto Riservato: Guadagni da cessione crediti: imposta sostitutiva al 26%

COMMENTO

DI DEVIS NUCIBELLA | 4 SETTEMBRE 2026

Con la pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n. 148/2026  (c.d. Decreto “Omnibus”), il legislatore ha previsto l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 26% dei differenziali positivi da cessione o compensazione di crediti d’imposta di origine agevolativa (diversi da quelli da liquidazione delle imposte) percepiti nell’attività artistica o professionale. 
La nuova imposta sostitutiva si applica per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Viene, però, prevista una disposizione transitoria, che consente agli esercenti arti e professioni di applicare le nuove regole ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Cessione bonus edili

Come noto, i bonus edilizi sono stati oggetto di ampia “circolazione” in un recente passato:

  • sia in quanto riferibili alle opzioni del committente degli interventi (prima cessione a terzi o sconto in fattura pattuito col fornitore), con operazione che attualmente risulta esperibile solo in determinate situazioni;
  • che quale cessione direttamente sulla “piattaforma cessione crediti” da parte di un precedente cessionario/fornitore che ha concesso lo sconto in fattura (operazione ancora attualmente esperibile per le sole prime cessioni da parte del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura, nonché dalle banche nei confronti dei propri correntisti).

In esito a tali operazioni, se la cessione è stata effettuata:

  • alla pari” (cioè per il valore nominale del credito – caso raro): l’operazione non ha effetto sul conto economico del cedente e dell’acquirente (allo stato patrimoniale viene sostituita un’attività costituita da disponibilità liquide con un credito verso l’erario);
  • sotto la pari”: il cedente viene a subire una perdita finanziaria corrispondente all’utile finanziario che si genera sull’acquirente

Nella prassi aziendale il credito acquisito dal terzo è quasi sempre ceduto per un importo inferiore al valore nominale del credito, con un differenziale che risulta solo in parte imputabile al recupero differito nel tempo (“attualizzazione”) del credito d’imposta, vertendo, ordinariamente, in un ulteriore sconto dal 10% al 20%.

Così:

  • a fronte di un credito d’imposta con un valore nominale di 100 euro,
  • l’acquirente riconosce, ordinariamente, un prezzo d’acquisto di 80-90 euro (con un differenziale positivo di 20-30 euro).

Per la rilevanza fiscale di tale differenziale positivo occorre distinguere tra l’acquirente che agisce:

  • nell’attività di impresa: il differenziale è imponibile; a tal fine va differenziato il caso in cui trovi applicazione il criterio del costo ammortizzato(società di capitale che predispongono il bilancio in forma ordinaria) o meno (soggetti IRPEF e società di capitale che predispongono il bilancio in forma abbreviata o delle micro imprese);
  • quale persona fisica “privata”non ha rilevanza fiscale in quanto non rientra in alcuna categoria reddituale di cui all’art. 6 del TUIR (Interpello n. 472/2023)
  • nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo: in tal caso l’Agenzia delle Entrate:
    • a fronte dell’iniziale non imponibilità del componente (Interpello n. 472/2023)
    • a seguito dell’introduzione del principio di onnicomprensivitàdal periodo d’imposta 2024, ha modificato il proprio orientamento, sostenendo la rilevanza fiscale del componente positivo (Interpello n. 171/2025 e Interpello n. 6/2026).

In sostanza per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023 il differenziale generato è fiscalmente irrilevante mentre per i crediti acquisiti dal 1° gennaio 2024 il differenziale determina un componente rientrate nel reddito dal lavoro autonomo da assoggettare a imposizione.

La rilevanza fiscale dell’operazione impone di indagare in quale momento debba considerarsi “percepito” il differenziale positivo.

Secondo il Fisco, in particolare, il costo deve essere dedotto per cassa al pagamento, ma l’intero valore nominale del credito è imponibile, a tassazione ordinaria e progressiva, negli anni di utilizzo in compensazione.

In sostanza l’Agenzia ritiene che:

  • il valore nominale del credito assume rilevanza nel momento dell’utilizzo in compensazione nel mod. F24,
  • mentre il costo di acquisto del credito d’imposta assume ordinariamente rilevanza nel momento del relativo pagamento.

La Risposta aveva, tuttavia, generato qualche perplessità in quanto:

  • le somme da considerare nella determinazione del reddito di lavoro autonomo sono quelle relative all’attività artistica o professionale;
  • il differenziale derivante dall’acquisto di un credito d’imposta rappresenta invece il risultato di un’operazione finanziaria, non direttamente collegata all’esercizio dell’attività.

D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto “Omnibus”)

Per risolvere la questione, l’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2026 (in G.U. il l’11 agosto 2026) ha:

  • qualificato come redditi i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta (compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi edilizi ex art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020);
  • assoggettandoli a un’imposta sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione ordinaria.

In caso di compensazione, la norma precisa che i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquistoproporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo di imposta e che gli stessi sono

Secondo quanto previsto dal Decreto è soggetta ad imposta sostitutiva del 26% la differenza tra

  • la quota annuale del credito utilizzata in compensazione (o eventualmente ceduta);
  • e la quota annuale di costo riferibile al medesimo credito.

Un lavoratore autonomo ha acquistato nel 2024 un credito di valore pari a 50.000 euro pagandolo 30.000 euro da ripartire in 10 anni.
Ogni anno dovrà versare un’imposta del 26% sull’ammontare di 2.000 euro (5.000-3.000).

Entrata in vigore

La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026 e quindi per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026.

È prevista anche una disciplina transitoria secondo cui:

  • i professionisti potranno optare per l’applicazione delle nuove regole anche ai crediti acquistati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024,
  • sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa in base all’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998.

L’opzione non dà diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 3.

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