2° Contenuto Riservato: Auto in uso promiscuo: cambia la tassazione del fringe benefit e arriva il forfait sugli optional

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 4 SETTEMBRE 2026

Il D.Lgs. n. 148/2026 riscrive l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR prevedendo percentuali ACI svincolate dalla nuova immatricolazione, maggiorazione del 50% per i veicoli oltre il quinto anno e incremento forfetario del 5% per accessori e allestimenti non tabellati. Le nuove regole producono effetti dal periodo d’imposta 2026, con obbligo di adeguamento in sede di conguaglio.

Premessa

Sul S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, cosiddetto “Omnibus”, attuativo della delega contenuta nell’articolo 1, comma 6, della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

L’articolo 2 del decreto interviene sulla determinazione del valore del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e, in parallelo, modifica l’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2026, cioè la norma che dal 1° gennaio 2027 disciplinerà la tassazione del reddito di lavoro dipendente nel nuovo Testo Unico destinato a sostituire il TUIR.

In attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che si preannunciano necessari su più di un profilo, conviene mettere a fuoco il contenuto della norma e le sue ricadute operative immediate, a partire dal dato più rilevante, vale a dire che le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d’imposta 2026.

Il nuovo testo dell’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR

Nella riformulazione operata dal comma 1 dell’articolo 2, per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo si assume il 50% dell’importocorrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.

La percentuale scende al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per gli ibridi plug-in.

A questo impianto si aggiungono due variabili nuove: i valori così determinati sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione; in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%.

Rispetto al quadro previgente emergono tre elementi qualificanti.

In primo luogo, viene confermato il criterio della tassazione forfetaria basato sulle tabelle ACI, con percentuali differenziate in funzione della tipologia di alimentazione, cioè le stesse misure già introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In aggiunta, non è più richiesto il requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell’assegnazione. Cadono i riferimenti al momento della concessione e a quello della consegna. La conseguenza è che la disciplina forfetaria si applica anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario, con l’effetto che il fringe benefit per l’uso privato dell’auto aziendale non sarà mai determinato sulla base del valore normale ex articolo 9, comma 3, del TUIR.

Infine, la data di prima immatricolazione conserva rilievo, ma su un piano diverso. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore convenzionale previsto per quell’anno dalle tabelle ACI dovrà essere aumentato del 50%. La maggiorazione per anzianità opera anche sulle assegnazioni già in essere, sia su quelle effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, sia su quelle relative a veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.

Optional e allestimenti: il forfait del 5%

Il punto più atteso riguarda gli accessori e gli allestimenti non compresi nella valorizzazione delle tabelle ACI.

La questione era emersa con la Risposta a interpello n. 233 del 9 settembre 2025 , con cui l’Amministrazione aveva chiarito che gli optional non rientrano tra le voci considerate dall’ACI nel criterio di rilevazione adottato per la determinazione del fringe benefit; ne discendeva che il loro valore dovesse essere quantificato separatamente e tassato in aggiunta al valore forfetario, con evidenti difficoltà applicative e comportamenti non uniformi tra i sostituti d’imposta.

La nuova norma risolve il problema alla radice, sostituendo la quantificazione analitica con un incremento forfetario del 5% del fringe benefitdeterminato secondo i criteri sopra descritti.

La scelta è stata letta in dottrina come ragionevole, sia nell’ammontare sia nella semplicità applicativa, anche in considerazione del fatto che i decreti ministeriali più recenti in materia di tabelle ACI si caratterizzano per l’essenzialità del dato e, quindi, per una minore rappresentatività del valore effettivo del veicolo.

Un dubbio interpretativo è nato dalla formulazione letterale “in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle” che avrebbe potuto far pensare a un raddoppio della maggiorazione qualora il dipendente scelga un allestimento superiore e lo arricchisca ulteriormente attingendo alla lista degli optional disponibili. La relazione illustrativa propende, però, per un’unica maggiorazione, applicabile anche in caso di doppia personalizzazione, riferita tanto all’allestimento quanto agli ulteriori optional.

Merita attenzione anche l’ordine delle operazioni. Solo dopo aver quantificato in tal modo il fringe benefit nel suo complesso, comprensivo quindi dell’incremento per optional e allestimenti aggiuntivi non tabellati, potrà essere scomputato l’importo eventualmente addebitato al dipendente, sia per l’utilizzo dell’auto sia per gli optional. Le somme trattenute abbattono dunque il valore complessivo e non le singole componenti.

Disciplina transitoria e clausola di salvaguardia

Il comma 3 dell’articolo 2 modifica l’art. 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024 con la finalità dichiarata di escludere in ogni caso l’applicazione del criterio del valore normale.

La quantificazione del fringe benefit continua ad avvenire secondo l’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con il calcolo basato sui grammi di CO2 per chilometro, relativamente ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nell’ambito della cosiddetta disciplina transitoria e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025, e non più soltanto fino al 30 giugno 2025, in forza della clausola di salvaguardia.

Il criterio delle emissioni opera fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, poi, oltre tale termine, il valore così determinato è incrementato del 50%.

L’ultimo periodo del comma 3 supera le indicazioni fornite dalla Circolare n. 10/E del 2025 in tema di riassegnazione di auto assoggettate a tassazione con il criterio delle emissioni. Le modalità di tassazione “prorogate e salvaguardate” si applicano anche nell’ipotesi in cui gli autoveicoli vengano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.

La variazione del dipendente assegnatario, quindi, non comporta una modifica del criterio di determinazione del fringe benefit.

Resta ferma, per le assegnazioni più risalenti, la previsione dell’articolo 1, comma 633, della Legge n. 160/2019 che fa salva l’applicazione della disciplina dell’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Per tali fattispecie il valore resta pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

La norma di chiusura sugli optional e la decorrenza

Il comma 4 dell’articolo 2 stabilisce che l’incremento del 5% si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli aziendali soggetti al regime transitorio o alla clausola di salvaguardia, per gli accessori e gli allestimenti installati e non valorizzati nelle tabelle ACI.

La stessa disposizione prevede però che “sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 …; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate“. Ne discende che le nuove disposizioni non hanno valore retroattivo, tutelano i contribuenti che, fino al 31 dicembre 2025, non hanno tassato gli optional e gli allestimenti aggiuntivi riducendo comunque il valore del fringe benefit in base alla trattenuta operata a tale titolo sul dipendente, non riconoscono alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente trattenute fino al 31 dicembre 2025 e obbligano i sostituti d’imposta a regolarizzare almeno in sede di conguaglio la base imponibile relativa a optional e allestimenti aggiuntivi per i mesi antecedenti il 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 5, infine, dispone che le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026, nonché ai “veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all’articolo 1, comma 48-bis, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 3“.

Quest’ultima previsione intercetta, ad esempio, i veicoli di vecchia immatricolazione già nella disponibilità aziendale oggetto di nuova assegnazione in uso promiscuo chiarendo che anche per essi vale il regime forfetario vigente nel 2026 in luogo del valore normale.

Nel complesso, dal periodo d’imposta 2026 le disposizioni si applicano, pur diversamente declinate in funzione del momento di immatricolazione, di assegnazione e di ordine del mezzo, a tutte le auto già assegnate e a quelle che saranno assegnate in uso promiscuo.

Le ricadute operative

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma le disposizioni in esso contenute sono efficaci dal 1° gennaio 2026. Nell’attesa delle indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate, è ragionevole che i datori di lavoro applichino i nuovi valori con la prima busta paga utile, riservandosi di effettuare in sede di conguaglio tutti gli opportuni aggiustamenti.

Resta fermo che eventuali ulteriori beni o servizi concessi dal datore di lavoro insieme al veicolo, come ad esempio la “tariffazione residenti” o i servizi autostradali a pagamento se non utilizzati per esigenze aziendali, non sono assorbiti dal forfait e devono essere valutati separatamente ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, secondo un principio già affermato dalla Circolare n. 326/E/997.

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