1° Contenuto riservato: Modello 770/2026: obblighi a carico dell’intermediario

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Il termine ordinario di presentazione è fissato al 31 ottobre, poiché tale data cade di sabato, l’adempimento può essere validamente eseguito entro lunedì 2 novembre 2026

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 8 SETTEMBRE 2026

La trasmissione del Modello 770/2026 mediante un intermediario abilitato non si esaurisce nell’esecuzione materiale dell’invio telematico. Dal momento in cui accetta l’incarico, il professionista assume una serie articolata di obblighi: deve possedere una valida abilitazione, formalizzare l’impegno alla trasmissione, compilare correttamente le parti del modello di propria competenza, controllare l’esito della fornitura, consegnare al sostituto d’imposta la documentazione comprovante l’adempimento e conservarne copia per il periodo previsto dalla legge.

Il termine ordinario di presentazione del Modello 770/2026 è fissato al 31 ottobre 2026. Poiché tale data cade di sabato, l’adempimento può essere validamente eseguito entro lunedì 2 novembre 2026. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite uno dei soggetti abilitati individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Occorre, fin da subito, distinguere la posizione del sostituto d’imposta, sul quale permane l’obbligo dichiarativo, da quella dell’intermediario incaricato, sul quale grava un’autonoma responsabilità per il corretto e tempestivo adempimento dell’incarico assunto. L’affidamento della dichiarazione al professionista, infatti, non esonera il sostituto dalle conseguenze dell’omessa o tardiva presentazione, ma espone parallelamente l’intermediario alle specifiche sanzioni previste per la tardiva od omessa trasmissione telematica.

Gli obblighi dell’intermediario

Abilitazione alla trasmissione telematica

La trasmissione del Modello 770/2026 per conto del sostituto d’imposta può essere effettuata esclusivamente da un soggetto rientrante tra gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Tra i soggetti abilitati rientrano, in particolare:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • consulenti del lavoro;
  • i revisori legali;
  • gli avvocati;
  • i CAF;
  • le associazioni sindacali di categoria;
  • i soggetti che esercitano abitualmente attività di consulenza fiscale;
  • gli studi professionali e le società di servizi in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa;
  • le società tra professionisti iscritte all’Albo dei Consulenti del Lavoro o all’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’intermediario deve essere regolarmente registrato al servizio Entratel, canale riservato, tra gli altri, ai professionisti, ai CAF e alle associazioni di categoria che trasmettono dichiarazioni per conto dei contribuenti.

L’abilitazione deve sussistere non soltanto nel momento dell’assunzione dell’incarico, ma anche al momento dell’effettiva trasmissione. In termini organizzativi, lo studio professionale deve quindi verificare:
– la validità dell’utenza Entratel;
– la corretta individuazione del soggetto abilitato;
– la validità dell’ambiente di sicurezza e delle relative credenziali;
– la corrispondenza tra il soggetto che ha assunto l’impegno e quello indicato nel file telematico;
– l’eventuale presenza di provvedimenti di sospensione professionale o di limitazioni all’utilizzo del servizio.

Particolare attenzione deve essere prestata negli studi associati.

Quando l’abilitazione è riferita personalmente al professionista, deve essere individuato il soggetto iscritto all’Albo che ha assunto l’incarico e al quale è imputabile l’obbligo di trasmissione. La prassi dell’Agenzia delle Entrate riconduce, infatti, la violazione e la relativa sanzione al professionista abilitato che ha assunto l’incarico, e non genericamente allo studio associato (Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2008, n. 11).

L’utilizzo materiale delle credenziali o delle procedure telematiche da parte di un collaboratore dello studio non modifica il soggetto giuridicamente responsabile dell’invio.
È quindi necessario che deleghe interne, incarichi professionali, impegno alla trasmissione e dati del frontespizio risultino tra loro coerenti.

Canali di invio per l’intermediario

L’intermediario abilitato trasmette il Modello 770/2026 mediante il servizio Entratel, normalmente utilizzando la piattaforma Desktop Telematico e il relativo modulo di controllo della dichiarazione.

Dal 13 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso possibile l’invio del Modello 770/2026 e ha pubblicato il modulo di controllo identificato dal codice fornitura 77026. Successivamente, in data 11 giugno 2026, è stata resa disponibile la versione 1.1.0 del relativo modulo. Prima di ogni invio è comunque opportuno avviare Desktop Telematico e verificare che i controlli siano stati automaticamente aggiornati all’ultima versione disponibile.

Il procedimento operativo può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

  1. predisposizione del file secondo le specifiche tecniche;
  2. controllo della dichiarazione mediante il modulo 77026;
  3. autenticazione del file;
  4. trasmissione tramite Entratel;
  5. verifica della prima attestazione di ricezione della fornitura;
  6. acquisizione della ricevuta definitiva attestante l’esito dell’elaborazione;
  7. eventuale gestione degli scarti.

La mera acquisizione del file da parte del sistema non prova ancora l’avvenuta presentazione.
Immediatamente dopo l’invio viene restituito un messaggio che conferma soltanto la ricezione della fornitura; successivamente viene resa disponibile la comunicazione contenente l’esito dell’elaborazione. Solo quest’ultima, se positiva, attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

La ricevuta è consultabile attraverso la funzione “Ricerca Ricevute” nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. È quindi insufficiente conservare la sola attestazione di presa in carico del file: lo studio deve verificare che ogni singola dichiarazione contenuta nella fornitura sia stata effettivamente accolta.

Gestione dello scarto

La dichiarazione trasmessa entro il termine ma scartata dal sistema si considera tempestiva qualora venga nuovamente trasmessa entro i 5 giorni successivi alla data della comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate segnala il motivo dello scarto.

In questo caso non si è in presenza di un ravvedimento operoso, ma della tempestiva rimozione di un’anomalia tecnica riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria.

Sul piano organizzativo è pertanto opportuno adottare un sistema di controllo che distingua chiaramente:

Stato della fornituraSignificatoAttività richiesta
File inviatoIl sistema ha ricevuto la fornituraAttendere l’elaborazione
Fornitura acquisitaIl file è stato tecnicamente preso in caricoVerificare l’esito delle singole dichiarazioni
Dichiarazione accoltaPresentazione perfezionataArchiviare la ricevuta
Dichiarazione scartataPresentazione non perfezionataCorreggere e ritrasmettere entro cinque giorni
Ricevuta non verificataAdempimento non ancora documentalmente certoAccedere a “Ricerca Ricevute” e acquisire l’esito

Impegno alla trasmissione

L’intermediario deve rilasciare al sostituto d’imposta l’impegno alla presentazione telematica:

  • contestualmente alla ricezione della dichiarazione già compilata; oppure
  • al momento dell’assunzione dell’incarico per la predisposizione della dichiarazione.

L’impegno può essere redatto in forma libera, ma deve necessariamente contenere:

  • dati identificativi del sostituto d’imposta;
  • dati identificativi dell’intermediario;
  • tipologia di dichiarazione;
  • periodo d’imposta;
  • indicazione del soggetto che provvede alla predisposizione;
  • data di assunzione dell’incarico;
  • eventuale carattere cumulativo dell’impegno;
  • durata;
  • firma dell’intermediario.

Quando il sostituto conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’intermediario deve rilasciare, anche in assenza di una specifica richiesta, un impegno cumulativo. Quest’ultimo può essere inserito direttamente nel mandato professionale, purché siano espressamente indicate le dichiarazioni e le comunicazioni che il professionista si impegna a trasmettere.

L’impegno cumulativo produce effetti per la durata in esso indicata e, comunque, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del rilascio, salvo espressa revoca del contribuente o del sostituto d’imposta.
La data riportata nel frontespizio deve coincidere con quella in cui è stato effettivamente assunto l’impegno. Non è quindi corretto utilizzare automaticamente la data di trasmissione o quella di elaborazione definitiva del modello.

Compilazione della dichiarazione e del frontespizio

Quando il Modello 770/2026 è predisposto dall’intermediario, quest’ultimo deve curarne la compilazione secondo i dati, la documentazione e le informazioni ricevute dal sostituto d’imposta.

Il frontespizio assume particolare rilevanza perché contiene, tra gli altri, i riquadri relativi:

  • alla tipologia di dichiarazione;
  • ai dati del sostituto;
  • al rappresentante firmatario;
  • alla redazione della dichiarazione;
  • ai quadri compilati e alle ritenute operate;
  • alla gestione separata degli invii;
  • alla firma della dichiarazione;
  • all’impegno alla presentazione telematica;
  • all’eventuale visto di conformità.

Riquadro “Impegno alla presentazione telematica”

Il riquadro riservato all’incaricato deve riportare:

  • il codice fiscale dell’intermediario;
  • il codice relativo al soggetto che ha predisposto la dichiarazione:
    • codice 1, se la dichiarazione è stata predisposta dal sostituto;
    • codice 2, se la dichiarazione è stata predisposta dall’intermediario;
  • l’eventuale accettazione della ricezione dell’avviso telematico;
  • la data dell’impegno;
  • la firma dell’incaricato.

La struttura grafica del modello distingue chiaramente la sezione riservata all’intermediario da quella relativa alla firma del dichiarante.

La firma apposta dall’intermediario nel riquadro dell’impegno non sostituisce, pertanto, la sottoscrizione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta o del suo rappresentante legale, negoziale o di fatto.

Invio unitario o separato

Particolare cautela è necessaria quando il sostituto decide di suddividere la dichiarazione tra più flussi o tra diversi soggetti incaricati.

In tali ipotesi occorre compilare coerentemente:

  • la sezione “Quadri compilati e ritenute operate”;
  • la “Tipologia invio”;
  • la sezione “Gestione separata”;
  • il codice fiscale dell’altro incaricato;
  • la casella “Incaricato in gestione separata”;
  • le caselle relative ai flussi dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi e altre ritenute.

Ad esempio, quando il sostituto trasmette direttamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente e affida a un intermediario quello relativo ai redditi di lavoro autonomo, ciascun invio deve identificare correttamente l’altro soggetto e la parte di dichiarazione da questi gestita.

Le ritenute relative alle locazioni brevi, in presenza del flusso autonomo, devono essere inserite nello stesso flusso di quest’ultimo; le “altre ritenute” devono invece essere aggregate a uno dei flussi principali: dipendente, autonomo o capitali.

Avviso telematico

Il sostituto può chiedere che le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato siano trasmesse all’intermediario. La scelta viene manifestata barrando l’apposita casella nella sezione “Firma della dichiarazione”; l’intermediario accetta barrando la corrispondente casella nel riquadro dell’impegno.

Con l’accettazione, il professionista assume l’obbligo di portare tempestivamente a conoscenza del sostituto gli esiti ricevuti, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997.

Responsabilità sui dati dichiarati

La sanzione prevista dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997 riguarda specificamente la tardiva od omessa trasmissione. Gli errori sostanziali contenuti nella dichiarazione restano, in linea generale, riferibili al sostituto d’imposta, ferma restando:

  • la responsabilità contrattuale e professionale dell’intermediario che abbia predisposto erroneamente il modello;
  • l’eventuale responsabilità collegata all’apposizione di un visto di conformità o di altre attestazioni;
  • la responsabilità dell’intermediario qualora l’errore determini lo scarto del file e, per mancata tempestiva correzione, la tardiva presentazione.

Consegna della documentazione al sostituto

Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione telematica, l’intermediario deve consegnare al sostituto d’imposta:

  1. l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi;
  2. la dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato;
  3. la dichiarazione debitamente sottoscritta dal sostituto o dal suo rappresentante;
  4. copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento.

Assumendo quale termine operativo di presentazione il 2 novembre 2026, la consegna dovrebbe essere effettuata entro il 2 dicembre 2026.

La ricevuta dell’Agenzia delle Entrate costituisce la prova dell’avvenuta presentazione. È quindi consigliabile che la consegna sia documentata mediante:

  • ricevuta sottoscritta dal cliente;
  • messaggio PEC;
  • sistema documentale con attestazione di messa a disposizione;
  • altra modalità idonea a dimostrare data e contenuto della consegna.

La documentazione consegnata deve essere coerente con il file effettivamente trasmesso.
In presenza di dichiarazioni correttive o integrative, il professionista dovrà identificare chiaramente la versione definitiva e le relative ricevute, evitando che il cliente conservi come “ultima dichiarazione” una versione successivamente sostituita.

Conservazione della documentazione

L’intermediario deve conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo durante il quale l’Amministrazione finanziaria può esercitare i propri poteri di controllo ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Per una dichiarazione validamente presentata nel 2026, il termine ordinario di accertamento scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, ossia il 31 dicembre 2031, salvo proroghe, regimi particolari o pendenza di procedimenti che impongano una conservazione più lunga.

Il fascicolo dell’intermediario dovrebbe comprendere almeno:

  • mandato professionale;
  • impegno singolo o cumulativo alla trasmissione;
  • documenti e prospetti ricevuti dal sostituto;
  • copia del modello sottoscritto;
  • file telematico trasmesso;
  • esito dei controlli;
  • attestazione di invio della fornitura;
  • ricevuta definitiva di accoglimento;
  • eventuali comunicazioni di scarto;
  • prova della ritrasmissione entro cinque giorni;
  • prova della consegna della dichiarazione al sostituto;
  • eventuali comunicazioni di irregolarità ricevute per conto del cliente;
  • documentazione dell’eventuale ravvedimento dell’intermediario.

Ai fini fiscali, la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni su supporto informatico, è valida con l’apposizione della firma elettronica qualificatadella firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali.
Non è invece idonea l’apposizione della firma elettronica semplice, detta anche debole o leggera.
I comportamenti che si devono tenere devono rispettare le norme contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta (Risposta giuridica AdE del 30 agosto 2023, n. 1 – Risoluzione AdE 23/E dell’8 aprile 2021  e Risposta AdE n. 217 del 26 aprile 2022 ).

Sanzioni

Sanzioni a carico dell’intermediario

L’articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell’intermediario, una sanzione amministrativa tributaria compresa tra:

  • euro 516, minimo;
  • euro 5.164, massimo.

La disciplina trova applicazione quando l’intermediario:

  • non trasmette la dichiarazione per la quale ha assunto l’impegno;
  • la trasmette dopo il termine;
  • effettua un invio non riuscito e non provvede alla regolarizzazione;
  • non gestisce tempestivamente uno scarto, facendo decorrere il termine dei cinque giorni;
  • trasmette oltre il termine pur avendo assunto l’impegno prima della scadenza.

La violazione deve essere riferita a ciascuna dichiarazione tardivamente od omessa e non alla singola fornitura telematica.
Pertanto, se un file contiene dieci Modelli 770 trasmessi tardivamente, sono astrattamente configurabili dieci violazioni, ancorché la condotta materiale sia rappresentata dall’invio tardivo di un solo file.
In sede di contestazione e irrogazione da parte dell’Ufficio può trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in particolare quando più violazioni siano state commesse mediante una sola azione od omissione. La Circolare n. 52/E/2007 ha ricondotto queste sanzioni nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie e ha riconosciuto la configurabilità del concorso formale omogeneo.
Tale regola non autorizza, tuttavia, l’intermediario ad applicare autonomamente il cumulo giuridico in sede di ravvedimento: la regolarizzazione spontanea deve essere effettuata considerando separatamente ciascuna dichiarazione.

Autonomia rispetto alla sanzione del sostituto

La sanzione dell’intermediario è autonoma rispetto a quella applicabile al sostituto d’imposta.

Possono quindi coesistere:

  • la sanzione a carico del sostituto per tardiva od omessa presentazione del Modello 770;
  • la sanzione a carico dell’intermediario per tardiva od omessa trasmissione.

Il sostituto non può sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo di avere conferito l’incarico al professionista. Analogamente, l’intermediario non può escludere la propria responsabilità dimostrando che le ritenute erano state correttamente operate e versate dal cliente.

Revoca dell’abilitazione

Alle sanzioni pecuniarie può aggiungersi la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica quando:

  • vengono commesse gravi o ripetute irregolarità;
  • il professionista è destinatario di un provvedimento di sospensione adottato dall’Ordine di appartenenza;
  • viene revocata al CAF l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

La ripetuta omissione della trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni comprese in un impegno cumulativo è espressamente qualificata come grave irregolarità dall’articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.

Inadempimenti documentali

La sanzione da euro 516 a euro 5.164 riguarda specificamente la tardiva od omessa trasmissione. Non ogni irregolarità documentale determina automaticamente l’applicazione dell’articolo 7-bis.

La mancata formalizzazione dell’impegno, la ritardata consegna della dichiarazione o l’inadeguata conservazione della documentazione possono tuttavia:

  • impedire all’intermediario di provare la corretta delimitazione dell’incarico;
  • concorrere alla qualificazione della condotta come grave o ripetuta irregolarità;
  • determinare responsabilità professionale e risarcitoria verso il cliente;
  • assumere rilievo disciplinare;
  • ostacolare l’esibizione della documentazione richiesta in sede di controllo.

Il 2 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, attivato nell’area “Ricerca Ricevute” una specifica procedura di segnalazione agli intermediari delle irregolarità riscontrate nell’attività di trasmissione; in assenza di chiarimenti utili, l’Amministrazione può procedere alla contestazione e all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 7-bis.

Ravvedimento operoso dell’intermediario

La violazione consistente nella tardiva od omessa trasmissione può essere regolarizzata dall’intermediario mediante ravvedimento operoso, purché la dichiarazione sia validamente trasmessa entro 90 giorni dal termine ordinario.

Per il Modello 770/2026:

  • termine operativo ordinario: 2 novembre 2026;
  • novantesimo giorno: 31 gennaio 2027, domenica;
  • termine operativo per la regolarizzazione: 1° febbraio 2027.

La regolarizzazione richiede:

  1. la trasmissione della dichiarazione entro il termine dei 90 giorni;
  2. il versamento della sanzione ridotta;
  3. il perfezionamento di entrambi gli adempimenti entro il termine utile.

La riduzione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997 è pari a un decimo del minimo della sanzione prevista per l’omissione. La sanzione ridotta dell’intermediario è pertanto pari a:

euro 516 × 1/10 = euro 51,60 per ciascuna dichiarazione.

La documentazione esaminata conferma che la regolarizzazione si perfeziona con l’invio entro 90 giorni e con il versamento di un decimo della sanzione minima.

Modalità di versamento

La sanzione deve essere versata con modello F24 utilizzando:

  • sezione: Erario;
  • codice tributo: 8924;
  • anno di riferimento: 2026, ossia l’anno in cui si è verificata la violazione;
  • rateazione/regione/provincia/mese: non compilare;
  • codice ufficio e codice atto: non compilare, in assenza di un atto già notificato;
  • importo: euro 51,60 per ciascuna dichiarazione.

Il codice 8924 è denominato “Ravvedimento – sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati – articolo 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997”. L’importo deve essere esposto a debito nella sezione Erario.

→ Poiché la violazione dell’intermediario non riguarda l’omesso pagamento di un tributo proprio, ma una sanzione fissa connessa all’attività di trasmissione, il ravvedimento interessa la sola sanzione e non comporta il pagamento di interessi su un’imposta.

→ In sede di ravvedimento non è consentito applicare autonomamente il cumulo giuridico. La Circolare n. 52/E/2007 precisa che le singole violazioni devono essere definite separatamente e che il professionista deve considerare ciascuna dichiarazione omessa o tardiva.

Trasmissione oltre 90 giorni

Trascorsi 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa, pur potendo produrre alcuni effetti se successivamente presentata. L’intermediario non può più utilizzare il ravvedimento previsto per la tardiva trasmissione entro 90 giorni e rimane esposto alla sanzione ordinaria da euro 516 a euro 5.164 per ciascuna dichiarazione, salva l’applicazione delle regole sul cumulo da parte dell’Ufficio.

Scarto tempestivamente corretto

La ritrasmissione effettuata entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto non costituisce ravvedimento e non richiede il versamento di euro 51,60. In tale ipotesi la dichiarazione conserva la propria tempestività, purché:

  • il primo invio sia stato effettuato entro il termine;
  • lo scarto sia stato effettivamente comunicato dal servizio telematico;
  • la dichiarazione sia corretta e ritrasmessa entro 5 giorni;
  • il nuovo invio sia accolto.

Tabella di riepilogo delle sanzioni

Violazione dell’intermediarioConseguenzaRavvedimento
Trasmissione oltre il termine ma entro 90 giorniSanzione da euro 516 a euro 5.164 per dichiarazione
Omesso invio entro il termineSanzione da euro 516 a euro 5.164 per dichiarazioneSì, solamente se l’invio avviene entro 90 giorni
Trasmissione oltre 90 giorniSanzione ordinaria per omessa trasmissioneNo, secondo la disciplina della dichiarazione tardiva
Più dichiarazioni tardive nello stesso fileUna violazione per ciascuna dichiarazioneEuro 51,60 per ogni dichiarazione
File tempestivo ma dichiarazione scartataLa presentazione non è perfezionataNon necessario se ritrasmessa entro cinque giorni
Mancato controllo della ricevuta con conseguente ritardoSanzione da euro 516 a euro 5.164Sì, se regolarizzato entro 90 giorni
Gravi o ripetute irregolaritàPossibile revoca dell’abilitazioneNon elimina gli eventuali effetti amministrativi ulteriori

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