3° Contenuto Riservato: Dichiarazione IMU: novità riforma tributi locali

SCHEDA PRATICA

DI ANDREA AMANTEA | 14 SETTEMBRE 2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” interviene sulla disciplina IMU introducendo rilevanti novità sia sul piano dichiarativo sia su quello sanzionatorio. La disciplina dichiarativa viene unificata, superando la precedente regolamentazione separata prevista per la dichiarazione IMU e per gli enti non commerciali. L’obbligo di trasmissione del dichiarativo potrà essere assolto esclusivamente in via telematica, confermando la scadenza per adempiere già in essere. Il decreto modifica inoltre le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione, applicabili alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.
Viene altresì introdotta una disciplina specifica per il recupero dell’IMU riferita agli immobili la cui rendita proposta con DOCFA sia stata successivamente rettificata dall’Agenzia delle entrate e poi oggetto di impugnazione.

Fonti ufficiali

Art. 1, commi 741751759 e 768-bis, legge n. 160/2019; art. 12, commi 5 e 9, art. 26 e art. 32, D.Lgs. n. 147/2026; D.M. 19 novembre 2012, n. 200D.M. 24 aprile 2024

D.Lgs. n. 147/2026: dichiarazione IMU solo telematica 

L’art. 26 del D.Lgs. n. 147/2026, rubricato “Semplificazione in materia di imposta municipale propria”, interviene sulla disciplina dichiarativa IMU contenuta nell’art. 1 della legge n. 160/2019 e inserisce il nuovo comma 768-bis.

La scelta del legislatore è quella di concentrare in un’unica disposizione gli elementi essenziali dell’adempimento, superando la precedente disciplina separata dei commi 769 e 770 riferiti rispettivamente alla: dichiarazione IMU/IMPi e alla dichiarazione IMU ENC.

Il nuovo comma 768-bis stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione:

  • esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con D.M. MEF,
  • sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,
  • confermando la scadenza per la trasmissione telematica al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,
  • con la previsione che con apposito D.M. MEF può essere disposta la proroga dei termini.

La trasmissione telematica diventa quindi l’unica modalità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo: per i soggetti diversi dagli enti non commerciali viene meno l’alternativa della presentazione cartacea prevista dalla disciplina previgente. 

Lo stesso D.M. sopra citato disciplinerà altresì i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

In ogni caso il comma 768-bis individua inoltre alcune fattispecie nelle quali il possesso dei requisiti richiesti dalla legge deve essere necessariamente attestato mediante il modello di dichiarazione IMU. Confermando in sostanza l’attuale impostazione.

In particolare, l’attestazione è richiesta ai fini dell’applicazione dei benefici previsti:

  • dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), della legge n. 160/2019, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 5), per l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, dal personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • dall’art. 1, comma 751, terzo periodo, della legge n. 160/2019, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per tali fattispecie, pertanto, la dichiarazione costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente attesta il possesso dei requisiti richiesti per fruire del trattamento agevolato ai fini IMU.

Per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali ricorrono le condizioni di esenzione previste dall’art. 1, comma 759, lett. g-bis), della legge n. 160/2019, il possesso dei relativi requisiti dovrà essere attestato solo mediante la dichiarazione IMU. Ciò in linea con quanto già previsto dal D.M. 24 aprile 2024.

Si tratta, in particolare, degli immobili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, di cui rispettivamente agli artt. 614, comma 2, e 633 c.p., nonché degli immobili oggetto di occupazione abusiva per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

E’ confermato che la dichiarazione presentata conserva efficacia anche per gli anni successivi, a condizione che non intervengano modificazioni dei dati e degli elementi già dichiarati dalle quali derivi un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Per gli enti non commerciali resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU con cadenza annuale. Tale obbligo è collegato alla necessità di verificare, per ciascun periodo d’imposta, la sussistenza dei requisiti richiesti per l’esenzione di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160/2019, tenendo conto anche dei criteri stabiliti dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200 per gli immobili utilizzati promiscuamente per attività commerciali e non commerciali.

Il nuovo comma 768-bis dispone che, nelle more dell’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, i contribuenti continuino a utilizzare i modelli attualmente in uso, approvati con i D.M. 29 luglio 2022 e 4 maggio 2023.

Va tuttavia considerato che tali modelli sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 24 aprile 2024, che ha approvato le attuali versioni della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

A ogni modo, restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, “in quanto compatibili”. 

D.Lgs. n. 147/2026 – Novità sulla dichiarazione IMU

AspettoNovità / disciplina
Intervento normativoL’art. 26 del D.Lgs. n. 147/2026 interviene sulla disciplina dichiarativa IMU contenuta nell’art. 1 della legge n. 160/2019 e inserisce il nuovo comma 768-bis
Razionalizzazione della disciplinaIl nuovo comma 768-bis concentra in un’unica disposizione gli elementi essenziali dell’adempimento, superando la precedente disciplina separata dei commi 769 e 770
Modalità di presentazioneLa dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica. Per i soggetti diversi dagli enti non commerciali viene meno l’alternativa della presentazione cartacea prevista dalla disciplina previgente. Lo stesso decreto ministeriale disciplinerà i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione
Modalità attuativeLe modalità di presentazione telematica saranno approvate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali
Termine di presentazioneResta confermata la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta
Proroga del termineCon apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze può essere disposta la proroga dei termini di presentazione
Alloggi socialiLa dichiarazione è necessaria per attestare i requisiti richiesti dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), della legge n. 160/2019 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale
Personale Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettiziaLa dichiarazione è necessaria per attestare i requisiti previsti dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 5), della legge n. 160/2019 per l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dai soggetti indicati dalla norma
Fabbricati merceLa dichiarazione è necessaria per attestare i requisiti previsti dall’art. 1, comma 751, terzo periodo, della legge n. 160/2019 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati
Immobili occupati abusivamentePer gli immobili non utilizzabili né disponibili che beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 759, lett. g-bis), della legge n. 160/2019, il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante la dichiarazione IMU unico canale di comunicazione con l’Ente
Efficacia negli anni successiviLa dichiarazione presentata conserva efficacia anche per gli anni successivi, a condizione che non intervengano modificazioni dei dati e degli elementi già dichiarati dalle quali derivi un diverso ammontare dell’imposta dovuta
Enti non commercialiPer gli enti non commerciali resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU con cadenza annuale, ai fini della verifica dei requisiti per l’esenzione di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160/2019, tenendo conto anche dei criteri del D.M. 19 novembre 2012, n. 200
Regime transitorio dei modelliNelle more dell’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, il comma 768-bis prevede l’utilizzo dei modelli già in uso, approvati con i D.M. 29 luglio 2022 e 4 maggio 2023
Dichiarazioni pregresseRestano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili

Omessa o infedele dichiarazione: nuove sanzioni dal 2027 

Il D.Lgs. n. 147/2026 interviene anche sulle sanzioni collegate alla dichiarazione IMU: omessa o infedele dichiarazione.

L’art. 12, comma 5, modifica l’art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019 e sostituisce le precedenti forbici edittali con percentuali fisse.

Le nuove misure, per espressa previsione del comma 9 dello stesso art. 12, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.

ViolazioneFino al 31 dicembre 2026Violazioni dal 1° gennaio 2027
Omessa dichiarazioneDal 100 al 200% del tributo non versato, minimo 50 euro100% del tributo non versato, minimo 50 euro
Dichiarazione infedeleDal 50 al 100% del tributo non versato, minimo 50 euro40% del tributo non versato, minimo 50 euro
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionarioSanzione da 100 a 500 euro; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euroRegola invariata
Acquiescenza entro il termine per il ricorsoRiduzione a 1/3 con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessiRegola invariata

Il decreto in esame non modifica le misure sanzionatorie applicabili all’omesso o insufficiente versamento IMU. L’art. 12, comma 2, conferma l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e, dal 1° gennaio 2027, richiama l’art. 38 del D.Lgs. n. 173/2024 – Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. 

La violazione di omesso o insufficiente versamento si configura nelle seguenti ipotesi: 

  • IMU dichiarata e non versata anche parzialmente, in ipotesi di soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione rispetto allo specifico periodo d’imposta;
  • IMU non versata o versata in misura carente rispetto al quantum dovuto, per il soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU. 

Da qui, le sanzioni base ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, da prendere a riferimento rispetto agli omessi/carenti versamenti dell’acconto IMU 2026 saranno sempre le seguenti: 

  • 25% se il ritardo va oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria;
  • 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;
  • 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno. 

Su tale importi percentuali potranno essere applicate le riduzioni da ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. 

Sanzioni applicabili in ravvedimento all’omesso/carente acconto IMU 2026
0,0833% (0,83%/10)Sanzione per ogni giorno di ritardo, regolarizzazione entro il 14° giorno dalla scadenza
1,25% (12,50%/10)Regolarizzazione dal 15° giorno ma entro il 30° giorno dalla scadenza
1,3889% (12,50%/9)Se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno ma entro il 90°
3,125% (25%/8)Se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
3,5714% (25%/7)Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore). Comunque fino a decadenza dell’attività di accertamento. Gli atti di accertamento per omesso versamento dell’IMU, basati su dati già in possesso dell’amministrazione, sono esclusi dal contraddittorio preventivo, per tale ragione non sono richiamate le ulteriori riduzioni sanzionatorie.

Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione infedele trovano invece applicazione le sanzioni di cui all’art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019 (non anche quella del citato comma 774) come modificato dal decreto di riforma in esame. 

Tale impostazione è da ritenersi ancora valida. 

Novità importanti si registrano anche in materia di ravvedimento operoso. 

Infatti, il ricorso al ravvedimento operoso è ora ammesso anche laddove la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, fatta salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (vedi dossier ufficiale D.Lgs. n. 147/2026). 

Rendita catastale rettificata e impugnata: termini per recuperi e rimborsi 

L’art. 32 del D.Lgs. n. 147/2026 introduce una disciplina specifica per gli immobili la cui rendita proposta mediante procedura DOCFA sia stata successivamente rettificata dall’Agenzia delle entrate e la rettifica sia stata impugnata dal contribuente.

In caso di impugnazione della rendita catastale rettificata dall’Agenzia delle entrate, il Comune potrà accertare l’eventuale maggiore IMU dovuta sulla base della differenza tra la rendita proposta e quella rettificata. La maggiore imposta è dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

L’accertamento potrà essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, con applicazione dei soli interessi legali.

Tale termine opera in deroga agli ordinari termini di accertamento.

L’art. 32 del D.Lgs. n. 147/2026 introduce, pertanto, uno specifico termine di decadenza collegato alla definizione del contenzioso catastale, evitando che la durata del giudizio precluda al Comune il recupero della maggiore IMU risultante dalla rendita definitivamente riconosciuta.

La disposizione opera anche a favore del contribuente: qualora dall’esito definitivo del giudizio emerga il versamento di un’imposta superiore a quella effettivamente dovuta, la domanda di rimborso può essere presentata entro il medesimo termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza.

Il Comune deve provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.

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