COMMENTO
DI DEVIS NUCIBELLA | 15 SETTEMBRE 2026
Nel modello Redditi PF, per indicare il rilascio dello specifico visto di conformità ai fini del Superbonus, è presente l’apposita casella “Presenza Visto Superbonus” contenuta nel riquadro del frontespizio relativo alla “Firma della dichiarazione”. Il visto di conformità Superbonus riguarda “solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione”. Quando il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione tale visto “generale” assorbe l’obbligo specifico previsto per il Superbonus.
Superbonus e obbligo del visto di conformità in dichiarazione dei redditi
Come noto con il D.L. n. 157/2021 (Decreto “Antifrodi”), trasfuso nel testo dei commi 28 ss. dell’art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), è stato previsto che, per quanto riguarda la detrazione maggiorata del 110% (Superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il visto di conformità, peraltro già richiesto in caso di opzione per la cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, diventi obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
In sostanza l’obbligo del visto di conformità è esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi, non solo per le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.
Eccezioni
Il visto non è obbligatorio nel caso di modelli:
- precompilati presentati direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
In una Faq pubblicata sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il visto non è necessario nemmeno se il modello 730 precompilato viene modificato dal contribuente.
D. Se un contribuente detrae il super bonus del 110% nel 730 precompilato e modifica i dati in esso contenuti relativi al super bonus o ad altri quadri, può inviare direttamente il 730 o deve avvalersi di un Caf o a un professionista abilitato, ai fini dell’apposizione del consueto visto di conformità, assorbente di quello specifico per i documenti del super bonus?
R. L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è esclusonell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.
- presentati tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Controlli da effettuare
Il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In tali casi, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
L’apposizione del visto è obbligatoria solo per crediti d’imposta da Superbonus 110%, mentre, se il credito d’imposta è di una tipologia diversa (ad es. Sismabonus 85%, Ecobonus 65%, detrazione 50%, ecc.), l’utilizzo in dichiarazione non richiede il rilascio del visto di conformità.
Il visto di conformità richiesto, può essere rilasciato esclusivamente da un soggetto abilitato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare:
- dottori commercialisti iscritti all’Albo e abilitati al rilascio del visto;
- ragionieri e periti commerciali abilitati;
- consulenti del lavoro abilitati;
- responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei CAF.
Quindi, ad esempio, un geometra, architetto o ingegnere non può apporre il visto di conformità, anche se è il professionista che ha redatto le asseverazioni tecniche del Superbonus. Il tecnico può occuparsi dell’asseverazione tecnica, ma il visto fiscale deve essere rilasciato da uno dei soggetti sopra indicati.
L’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un elenco dei professionisti effettivamente abilitati al visto di conformità, ricercabile per Regione, Provincia e Comune.
Indicazione in dichiarazione dei redditi
Nel modello Redditi PF nel frontespizio, in particolare nella sezione “Firma della dichiarazione”, è presente la casella “Presenza Visto Superbonus” da barrare in presenza del suddetto visto di conformità per Superbonus 110%.
La casella “Presenza visto Superbonus” va barrata in caso di apposizione del visto di conformità in presenza della documentazione necessaria per attestare i presupposti per fruire della detrazione maggiorata del 110% direttamente in dichiarazione.
Assorbimento del visto
Quando il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione per altri motivi normativamente previsti (ad esempio, presentazione del modello 730 a un CAF o professionista abilitato, oppure utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui), il vistosull’intera dichiarazione assorbe l’obbligo specifico previsto per il Superbonus.
Per quanto riguarda l’intermediario che trasmette la dichiarazione e il soggetto che appone il visto di conformità l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14 del 19 giugno 2023 ha precisato che il contribuente,
- che intende fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligodi apposizione del visto sull’intera dichiarazione (come ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147),
- può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazioneriguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In altre parole, la circolare n. 14/2023 ammette la possibilità che il visto di conformità sulla documentazione attestante il Superbonus, sia rilasciato da un soggetto diverso rispetto a quello che invia la relativa dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 28 ss.;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e 121;
- Agenzia delle Entrate, circolare 19 giugno 2023, n. 14/E.
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