3° Contenuto Riservato: Onlus fuori dal RUNTS: la devoluzione non può restare in sospeso

DI CARLA DE LUCA | 15 SETTEMBRE 2026

Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe Onlus è soppressa e, per gli enti che non hanno avviato l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, la perdita della qualifica rende obbligatoria la devoluzione dell’eventuale patrimonio incrementale, previo parere del Ministero del Lavoro. La disciplina non fissa un termine espresso per chiedere il parere né per completare il trasferimento. Questo silenzio, però, non equivale a una sospensione dell’obbligo: il monitoraggio ministeriale verso l’Agenzia delle Entrate rende prudente attivare subito un fascicolo probatorio, ricostruire in modo comparabile patrimonio iniziale e finale, individuare il beneficiario e formalizzare la procedura. L’iscrizione tardiva al RUNTS resta possibile, ma non cancella l’obbligo già maturato e può incidere sul patrimonio minimo da attestare.

La questione, in una frase

Non esiste una data finale espressa; esiste però un obbligo già sorto

Per il commercialista, la risposta corretta non è aspettare, ma costruire una procedura documentata, proporzionata e verificabile.

Prima distinzione: perdita della qualifica non significa estinzione

Dal 1° gennaio 2026 viene meno la qualifica fiscale Onlus. L’ente, tuttavia, può continuare a esistere secondo la propria forma civilistica, modificare lo statuto e anche presentare una domanda tardiva di iscrizione al RUNTS. È necessario, quindi, separare due scenari:

ScenarioOggetto della devoluzionePunto operativo
Ente che prosegue fuori dal RUNTS o si iscrive tardivamenteEventuale patrimonio incrementaleformatosi durante la qualifica Onlus• Ricostruire differenza patrimoniale,
• chiedere il parere e 
• non confondere il trasferimento con la liquidazione dell’ente.
Ente che si scioglie o si estinguePatrimonio residuo, secondo statuto e disciplina applicabileCoordinare delibera, liquidazione, parere e trasferimento finale.

L’iscrizione tardiva al RUNTS è ammissibile, ma non beneficia della continuità dal 1° gennaio 2026 e non elimina l’obbligo devolutivo già sorto. Per gli enti con personalità giuridica, la quota da devolvere può ridurre il patrimonio disponibile ai fini del minimo richiesto dall’art. 22CTS.

Che cosa si deve devolvere

Regola di lavoro: patrimonio incrementale = patrimonio finale rettificato – patrimonio iniziale rettificato. Se il risultato è pari o inferiore a zero, non vi sono risorse da trasferire; la richiesta di parere resta comunque necessaria.

Patrimonio finale – patrimonio iniziale = incremento da devolvere (se positivo)

PassaggioCosa verificareEvidenza da conservare
1. Data inizialeData di iscrizione all’Anagrafe Onlus; se manca documentazione, prima data ricostruibile con attendibilità.Provvedimento/iscrizione, bilancio o rendiconto, libri sociali, estratti conto, visure e documenti di contributi.
2. Patrimonio inizialeComposizione effettiva e criteri coerenti con il patrimonio finale.Prospetto di raccordo tra vecchi schemi e schemi ETS; motivazione delle rettifiche.
3. Patrimonio finaleSituazione aggiornata alla perdita della qualifica o alla delibera rilevante, con valori contabili ed eventuali rettifiche.Situazione patrimoniale, inventario, dettaglio crediti/debiti, cespiti, fondi, vincoli e disponibilità liquide.
4. Componenti da neutralizzareValori non collegati al periodo di qualifica, beni preesistentidonazioni o dismissioni da trattare secondo la loro origine.Schede cespiti, atti di provenienza, perizie, contratti, movimenti bancari e nota metodologica.
5. AttualizzazioneComparabilità monetaria del patrimonio iniziale quando il periodo è lungo.Calcolo e indice ISTAT utilizzato, con data e stampa del risultato.
6. AttestazioneEntitàcomposizione e quota eventualmente non soggetta a devoluzione.Relazione del revisore legale e dichiarazioni del legale rappresentante sui dati mancanti.

La procedura pratica in otto mosse

  1. Delibera – Definire scenario, responsabilità e avvio della ricostruzione.
  2. Fascicolo – Raccogliere bilanci, libri, estratti, cespiti, atti e vincoli.
  3. Raccordo – Rendere confrontabili patrimonio iniziale e finale.
  4. Calcolo – Quantificare l’incremento e motivare le esclusioni.
  5. Beneficiario – Individuare l’ente con finalità analoghe e acquisire l’accettazione.
  6. Parere – Inviare l’istanza ministeriale con allegati e proposta devolutiva.
  7. Trasferimento – Eseguire solo dopo il parere; conservare prova contabile e bancaria.
  8. Chiusura – Verbale finale, aggiornamenti contabili, fiscali e statutari.

Checklist del fascicolo da predisporre

  • Statuto vigente e storico, atto costitutivo e delibere rilevanti.
  • Prova della data di acquisizione e della data di perdita della qualifica Onlus.
  • Bilanci/rendiconti dall’ingresso nell’Anagrafe al 2026, con verbali di approvazione.
  • Situazione patrimoniale aggiornata, libro cespitiinventario e dettaglio dei fondi vincolati.
  • Prospetto di raccordo tra schemi contabili non omogenei e nota sui criteri adottati.
  • Documenti su immobili, donazioni, contributi vincolati, erogazioni liberali e dismissioni.
  • Calcolo dell’incremento, rettifiche, neutralizzazioni e attualizzazione del patrimonio iniziale.
  • Attestazione del revisore legale e dichiarazioni del legale rappresentante sui dati irreperibili.
  • Atto e documentazione del beneficiario, finalità analoghe e dichiarazione di accettazione.
  • Istanza di parerericevute PEC, risposta ministerialebonifico/atto di trasferimento e registrazioni contabili.

Tempistica: che cosa è certo e che cosa no

TemaDato certoComportamento prudente
Domanda RUNTSIl termine del 31 marzo 2026 era perentorio ai fini della continuità; dal 1° aprile la domanda è tardiva.Se l’ente vuole diventare ETS,
• depositare comunque l’istanza e 
• coordinare il patrimonio minimo con la quota devolutiva.
Richiesta di parere ex OnlusNon è previsto un termine espresso per l’invio.• Avviare senza ritardo
• documentare formalmente le attività e le ragioni dei tempi tecnici.
Conclusione della devoluzioneNon è fissato un termine generale espresso per il trasferimento dopo il parere nel caso in esame.• Eseguire in un tempo ragionevole e coerente con il parere;
• evitare inerzie non motivate.
MonitoraggioIl Ministero rende disponibili all’Agenzia delle Entrate gli elenchi delle ex Onlus e delle richieste di parere.Tenere un dossier pronto a dimostrare tempestività, metodo e tracciabilità.

Il termine di 30 giorni e il silenzio-assenso richiamati dall’art. 9 CTS riguardano il parere sulla devoluzione del patrimonio residuo degli ETS in caso di scioglimento o estinzioneNon vanno automaticamente trasposti, senza una base normativa espressa, alla diversa proceduradelle ex Onlus che hanno perso la qualifica.

I rischi da presidiare

RischioQuando nascePresidio professionale
Quantificazione eccessivaSi considera devolvibile tutto il patrimonio senza distinguere quanto preesisteva alla qualifica.Ricostruzione storica, comparabilità e rettifiche motivate.
Quantificazione insufficienteSi escludono componenti senza prova o si usano soli saldi di cassa.Inventario completo e raccordo economico-patrimoniale.
Beneficiario non coerenteLe finalità non sono realmente analoghe o manca l’accettazione.Due diligence su statuto, attività effettive e capacità di ricevere i beni.
Trasferimento prematuroLa devoluzione avviene prima del parere o in modo difforme.Delibera condizionata, attesa del parere e piena aderenza alle indicazioni ricevute.
Rischio fiscaleL’inerzia o l’inadempimento incrinano la destinazione di utilità sociale del patrimonio agevolato.Tracciabilità del percorso, tempestività e confronto preventivo sui riflessi dichiarativi.

Conclusione

L’assenza di una scadenza non è una zona franca. È, piuttosto, una ragione in più per governare il procedimento con prudenza:

  • delibera chiara,
  • ricostruzione verificabile,
  • attestazione indipendente,
  • beneficiario coerente,
  • parere preventivo e
  • trasferimento tracciato.

Il valore aggiunto del commercialista sta nel trasformare una norma incompleta sul piano temporale in un percorso completo sul piano documentale.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 9 e 22

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