2° Contenuto Riservato: Circolare per lo Studio – Scadenze ottobre 2026

CIRCOLARE PER LO STUDIO

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 15 SETTEMBRE 2026

Gli adempimenti più significativi per il mese di ottobre sono fissati al 12 ottobre per comunicare, al datore di lavoro o Ente pensionistico, la riduzione o non effettuazione del secondo acconto o dell’unica rata di acconto, dovuto a novembre, da parte di chi ha inviato il modello 730/2026 e al 26 ottobre per la presentazione al CAF o professionista abilitato del modello 730 integrativo.

Priorità operative

Tra gli adempimenti a cui porre particolare attenzione si segnalano:

  • la comunicazione, al 12 ottobre, al datore di lavoro o Ente pensionistico, della riduzione o non effettuazione del secondo acconto o dell’unica rata di acconto, dovuto a novembre, da parte di chi ha inviato il modello 730/2026;
  • la presentazione, al 26 ottobre, al CAF o professionista abilitato del modello 730 integrativo da parte dei contribuenti che si sono accorti di aver commesso qualche errore o omissione relativamente al modello presentato entro il 30 settembre.

Modello 730/2026 integrativo – Aspetti operativi

In breve

Nel caso in cui il contribuente che abbia presentato il modello 730 entro i termini ordinari del 30 settembre, si accorga di aver commesso qualche errore ha la possibilità di rimediare presentando una dichiarazione integrativa.
Le opzioni da seguire sono diverse e dipendono dal tipo di correzione da effettuare e dal suo impatto sulla liquidazione delle imposte.
Infatti, è possibile presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre (nel 2026, 26 ottobre in quanto la scadenza originaria del 25 cade di domenica) solo se con le correzioni scaturisce un maggior credito o un minor debito o un risultato invariato, mentre, in caso contrario, l’unica via è quella della presentazione di un modello Redditi PF.

Come correggere il modello 730

Se il contribuente, dopo aver presentato il modello 730/2026, si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può seguire diverse modalità di integrazione della dichiarazione originaria a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

L’integrazione della dichiarazione può determinare:

  • un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata;
  • un maggior debito o un minor credito.

Inoltre, gli altri casi che possono verificarsi comportano l’integrazione della dichiarazione con riferimento:

  • esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;
  • sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

A seconda della fattispecie cambiano anche le modalità operative da seguire.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Quando non sono state indicate in dichiarazione alcune spese detraibili, integrando la dichiarazione ci si ritrova con una nuova liquidazione della dichiarazione da cui risulta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.

In questo caso, il contribuente a sua scelta può:

1) presentare entro il 25 ottobre (in realtà, per il 2026, il termine è 26 ottobre in quanto il 25 cade di domenica) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, esibendo la documentazione necessaria per permettere il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;

2) presentare un modello Redditi PF 2026, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso:

  • entro il 31 ottobre o, più precisamente, per il 2026, entro il 2 novembre in quanto il 31 ottobre cade di sabato (dichiarazione correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior debito o un minor credito

Se nel modello 730 presentato sono stati commessi errori od omissioni (quali, ad esempio, l’omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, occorre:

  • presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Redditi PF;
  • provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute (compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta), con l’aggiunta delle eventuali sanzioni e degli interessi legali dovuti.

Il contribuente può presentare il modello Redditi integrativo del modello 730/2026 entro i seguenti termini:

  • 2 novembre 2026 (correttiva nei termini): occorre pagare l’eventuale importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno;
  • 2 novembre 2027 (ovvero termine per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo c.d. “dichiarazione integrativa”): anche in tal caso occorre pagare l’eventuale importo a debito maggiorato degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e delle sanzioni ridotte previste in materia di ravvedimento operoso;
  • 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, va pagato contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre 2026 un nuovo modello 730/2026 per integrare e/o correggere tali dati.

In tal caso dovrà indicare il Codice 2 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente non ha fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) e non ha fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario può presentare entro il 26 ottobre 2026 un nuovo Mod. 730 per integrare e/o correggere tali dati.

In tal caso dovrà indicare il Codice 3 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio.

Altri aspetti operativi

A livello operativo occorre tener conto di questi ulteriori aspetti:

  • le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni;
  • in caso di presentazione di un modello Redditi rettificativo o integrativo non sono comunque sospese le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non viene meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o di trattenere le somme dovute in base al modello 730;
  • in presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza, il contribuente deve darne comunicazione allo stesso affinché questi possa procedere all’elaborazione di un modello 730 rettificativo.

Infografica – Mod. 730/2026 integrativo

Scadenze ottobre 2026

Scadenze da ricordare

SCADENZAADEMPIMENTOSOGGETTIMODALITÀ
Lunedì 12Assistenza fiscale – Secondo o unico acconto dell’IrpefLavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Libera
Venerdì 16Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – VersamentoEnti non commerciali Modello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – VersamentoLavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Modello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – VersamentoSocietà di capitaliModello F24
Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – VersamentoSocietà di personeModello F24
Lunedì 26Modello 730 – IntegrativoLavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF)

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Scadenze ricorrenti

SCADENZAADEMPIMENTOSOGGETTIMODALITÀ
Giovedì 1Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributoEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Modello “F24 Elide”
Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione o attivazione dell’obbligo di tenutaEnti non commerciali
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Libera
Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Martedì 13Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimentoDitte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Mercoledì 14Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Giovedì 15Comunicazione contanti superiori 10.000 euroSocietà di capitaliTelematicamente
Fatturazione differitaEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Annotazione nel registro IIVA delle vendite o dei corrispettivi
Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Fatturazione elettronica
Trasmissione dati fatture transfrontaliere passiveEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabiliEnti non commerciali Prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 integrato
Venerdì 16AcciseEnti non commerciali
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24-Accise
Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionarioSocietà di capitali Modello F24
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Addizionale regionale Irpef – Versamento rataCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Ritenute sui bonifici per ristrutturazioneSocietà di capitaliModello F24
Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministratoSocietà di capitaliModello F24
Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultatoEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Ritenute su dividendi e utiliSocietà di capitaliModello F24
Addizionale stock optionsEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioniCondominiModello F24
Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestitoSocietà di capitaliModello F24
Addizionale comunale Irpef – Versamento rataCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversiEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali onlineDitte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensiliEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Imposta sugli intrattenimentiEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Tobin tax – VersamentoSocietà di capitaliModello F24
Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorniCondomini
Enti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Modello F24
Lunedì 26Elenchi Intrastat – Periodicità mensileEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Elenchi Intrastat – Periodicità trimestraleEnti non commerciali
Lavoratori autonomi
Ditte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente
Mercoledì 28Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimentoDitte individuali
Società di persone
Società di capitali
Telematicamente

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