2° Contenuto Riservato: Comunicazione redditi giornalisti autonomi entro il 30 settembre

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 15 SETTEMBRE 2026

Dal 21 luglio scorso è attiva la procedura telematica per comunicare all’INPGI i redditi derivanti da attività giornalistica autonoma percepiti nel corso del 2025; la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematica disponibile al seguente indirizzo: https://denunciags.inpgi.it/ entro le ore 24 del 30 settembre 2026.

Premessa

La Circolare dell’INPGI n. 6 del 7 settembre 2026, ricorda l’adempimento della comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2025 che deve essere trasmessa all’INPGI entro il 30 settembre 2026, da parte dei seguenti soggetti:

  • libero-professionale con Partita IVA;
  • con ritenuta di acconto;
  • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
  • mediante cessione di diritto d’autore.

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito https://denunciags.inpgi.it/, già attivo da luglio 2026, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (il giorno 30 settembre 2026 il servizio sarà attivo fino alle ore 24.00).

Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).

La Circolare dell’INPGI ricorda che il contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad 1 anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo, non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 (per l’anno 2025 pari a 18.555,00 euro).

In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno 1 mensilità.

La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Si precisa che il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo.

In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.

Come procedere al pagamento

I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione online possono essere versati, a scelta del giornalista:

  • in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026,
    oppure
  • in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre.

La modalità prescelta dovrà essere segnalata nel quadro della comunicazione on line, barrando con un flag l’apposita casella.

Dopo aver inserito i dati reddituali il sistema consentirà di stampare un resoconto che include il dettaglio degli importi dovuti, le scadenze dei pagamenti ed il fac-simile del Modello F24 Accise con i dati che devono essere riportati per la corretta compilazione ed il pagamento.

Il pagamento, sia in unica soluzione che a rate mensili, potrà essere effettuato mediante modello F24 accise o mediante bonifico bancario.

I pagamenti tramite bonifico dovranno essere eseguiti utilizzando i seguenti recapiti bancari:

BeneficiarioINPGI
IBAN BANCO BPMIT 60 D 05034 11701 000000002907
Causale (unica soluzione)SU 2025: (seguito da codice fiscale o posizione INPGI)
Causale (versamento in 3 rate)S1 2025: (seguito da posizione INPGI o codice fiscale)
S2 2025: (seguito da posizione INPGI o codice fiscale)
S3 2025: (seguito da posizione INPGI o codice fiscale)
N.B. scrivere nella causale solo la stringa così come descritta.
CASI PARTICOLARI
Assenza di reddito professionale
→ sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2025. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2025, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2025 oppure chiedere la sospensione degli adempimenti per l’anno 2025 e seguenti, fino a nuova iscrizione (riattivazione della posizione).
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
→ si ricorda che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: Dichiarazione di attività).

Quali sono le sanzioni in caso di presentazione della dichiarazione redditi 2025 in ritardo

La Circolare dell’INPGI ricorda che nell’ipotesi in cui l’inoltro della comunicazione reddituale sia effettuato oltre i termini di scadenza (per l’anno 2025 il 30 settembre 2026), vi è un addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Riepilogo delle sanzioni per ritardata Comunicazione Reddituale
Periodo di presentazione (successiva al 30 settembre 2026)Importo sanzione
Ridotta (*)Intera
Dal 1 ottobreal 30 ottobre€ 7,52€ 15,05
Dal 31 ottobreal 29 novembre€ 15,05€ 30,10
Dal 30 novembreal 29 dicembre€ 22,57€ 45,15
Dal 30 dicembre 2026 in poi€ 30,10€ 60,21
(*) La sanzione “ridotta” si applica agli iscritti all’Albo da meno di 5 anni ed ai titolari di pensione diretta.

 Riferimenti normativi:

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