L’OPINIONE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 16 SETTEMBRE 2026
Definitivo il modulo TFR3 per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026. Il modello consente di esercitare le scelte sulla destinazione del TFR e recepisce le nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare, sui termini per la rinuncia e sugli obblighi informativi del datore di lavoro.
Il nuovo modulo TFR3 e le scelte sul TFR
È stato pubblicato l’8 settembre 2026, nell’area di pubblicità legale del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 4 settembre 2026.
Il modulo è riservato ai lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026 e consente di esercitare le proprie scelte in merito alla destinazione del TFR: aderire alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica, scegliere un fondo pensione diverso, oppure rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 204, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha apportato modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina la destinazione del TFR e le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.
Ai sensi del successivo comma 205, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.
Adesione automatica e rinuncia entro sessanta giorni
Tra le novità, è stata introdotta, con decorrenza dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici. Anche in caso di adesione automatica, è dovuta la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le modalità di adesione e le deroghe sono disciplinate dai nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater , introdotti nell’art. 8 del Decreto.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
In assenza degli accordi o dei contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica a cui conferire l’intero importo del TFR è il Fondo Cometa (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini), che è stato individuato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85.
Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di prima assunzione presentando apposita dichiarazione che dovrà essere conservata dal datore di lavoro.
A tal fine, potrà decidere di conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c. La scelta è comunque revocabile.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni.
Il versamento comprende quanto dovuto dalla data di prima assunzione, dalla quale decorre, peraltro, l’adesione.
Gli obblighi informativi del datore di lavoro
Altra novità riguarda l’obbligo per il datore di lavoro di informare il lavoratore degli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Ai lavoratori che non sono di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro deve altresì verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Qualora il lavoratore dichiari di non avere in essere un’adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR, non opera il meccanismo di adesione automatica. Il TFR resta regolato secondo le disposizioni dell’articolo 2120 c.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, è versato al Fondo di Tesoreria INPS.
Resta ferma la possibilità per il lavoratore di destinare successivamente il TFR maturando a una forma pensionistica complementare mediante apposita adesione.
Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del TFR, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sulla possibilità, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, di indicare a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando. Dovrà altresì precisare che, in mancanza di scelta, si applica il meccanismo di adesione automatica già analizzato in precedenza. Il lavoratore, sempre entro 60 giorni, potrà decidere di destinare a tale forma una percentuale del TFR secondo quanto previsto dagli accordi applicabili ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.
Contenuto e conservazione del modulo TFR3
Al fine di consentire l’esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore e l’adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro, è stato istituito il modulo denominato TFR3, allegato al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 4 settembre 2026.
In particolare, il modulo contiene:
- l’attestazione dell’avvenuta informativa ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- l’indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore ai sensi dell’articolo 8, comma 7-quater, del medesimo Decreto;
- le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa ai sensi dell’articolo 8, comma 9-bis, del medesimo Decreto;
- le avvertenze relative agli effetti dell’adesione automatica di cui all’articolo 8, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies, del medesimo Decreto.
La dichiarazione resa dal lavoratore deve essere conservata dal datore di lavoro, che ne rilascia copia al lavoratore medesimo.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204 e 205
- D.M. 4 settembre 2026
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