SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 17 SETTEMBRE 2026
L’art. 8-ter del D.L. n. 38/2026, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina dovuto alle recenti crisi internazionali, ha riconosciuto alle imprese agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
Acquisto comprovato dalle relative fatture, al netto IVA (ma nel limite massimo di € 89.800.000, ossia € 90 milioni al netto di € 200.000 riconosciuto ad AGEA quale unico soggetto responsabile).
Il Ministero dell’Agricoltura (MASAF) con il Decreto 27 luglio 2026 e l’AGEA con la Circolare 31 luglio 2026, n. 64702, hanno definito i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione.
Fonti ufficiali
Art. 8-ter, D.L. n. 38/2026; Decreto MASAF 27 luglio 2026
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano “agricoltori in attività” ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087.
| Agricoltore in attività | |
| Definizione | Requisiti |
| È considerato “agricoltore in attività” la persona fisica/giuridica o un gruppo di persone fisiche/giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata Italia, che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto, sono in possesso di uno dei requisiti indicati di fianco. | iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività; iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente, ossia il modello IVA-2026. In particolare: per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. per le aziende con un volume d’affari non superiore a € 7.000, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione di auto-fatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie. |
| Soggetti esclusi |
| Sono escluse le imprese: destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; che si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nel periodo precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe per le micro e piccole imprese previste dalla Comunicazione UE C/2026/2593 che possono beneficiare dell’agevolazione purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o ristrutturazione. |
Domanda di accesso al contributo
Per accedere al contributo in esame le imprese interessate devono presentare un’apposita domanda all’AGEA
- entro il 30 settembre 2026
- tramite la piattaforma telematica disponibile sul portale www.sian.it.
| Contenuto della domanda | La domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000: anagrafica dell’impresa; ammontare delle spese sostenute dall’impresa richiedente per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio dell’attività agricola dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026, nonché dell’importo del contributo teoricamente spettante; eventuale fruizione di altri aiuti di Stato, di aiuti de minimis e/o ulteriori agevolazioni in relazione ai medesimi costi; nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell’importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento; dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole; dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero; dichiarazione di non essere un’impresa già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salve le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593. |
| Fatture da allegare | Il richiedente allega alla domanda, copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina effettuato nel periodo 1° marzo-31 maggio 2026. Le fatture possono essere allegati in formato: XML Il sistema SIAN acquisisce automaticamente i dati dal SdI (numero fattura, data, soggetto emittente, ecc.). Se la fattura include importi non relativi a gasolio o benzina il beneficiario deve indicare l’importo effettivo. Vanno caricati manualmente tutti i dati identificativi della fattura. |
Credito spettante
L’importo nominale complessivo dei contributi concessi non può superare € 50.000 per ciascuna impresa beneficiaria. Conclusa la presentazione delle domande, l’AGEA entro il 20 ottobre 2026 determina l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili e individua l’aliquota effettiva di calcolo del beneficio e l’importo spettante a ciascun richiedente.
| Importo complessivo determinato | Aliquota contributo |
| Inferiore allo stanziamento disponibile | Aliquota pari 20% |
| Superiore allo stanziamento disponibile | L’aliquota è rideterminata, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d’imposta ammissibili |
Utilizzo del credito
Il credito è così utilizzato.
| Compensazione | Utilizzabile in compensazione nel mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). L’utilizzo: può essere effettuato dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento di concessione del contributo sul sito Internet dell’AGEA. La pubblicazione ha valore di comunicazione al beneficiario del contributo concesso; deve intervenire entro il 31 dicembre 2026. Ai fini dell’utilizzo in compensazione non operano i seguenti limiti: € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, legge n. 388/2000; € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, legge n. 244/2007; non opera la previsione di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto. |
| Non imponibilità | non è tassato ai fini IRPEF, IRES, IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. |
| Cumulabilità | è soggetto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato; non è cumulabile con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo determina il superamento dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento UE n. 2022/2472; è cumulabile con:con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del Decreto in esame a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell’intensità di aiuto massima di cui al Regolamento UE n. 2022/2472; con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell’intensità di aiuto massima di cui al Regolamento UE n. 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili; con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, TFUE, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili. |
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