COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 22 SETTEMBRE 2026
Con l’Interpello n. 1 del 1° settembre 2026 , il Ministero del Lavoro, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i rider autonomi disciplinati dall’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 81/2015.
La questione nasce dalle modifiche introdotte dall’articolo 15 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, nell’ambito delle misure di contrasto al caporalato digitale. Dal 1° luglio 2026, infatti, il committente che utilizza rider con rapporti di lavoro autonomo, anche occasionale o con partita IVA, è tenuto alla redazione e alla consegna del LUL, nel quale devono essere indicati, per ciascun mese di attività, anche numero delle consegne e importo totale erogato al lavoratore. L’Interpello affronta quattro aspetti operativi: proroga dei primi adempimenti, sfasamento tra attività e pagamento, mesi senza consegne e ordini multipli.
Premessa
È stato chiesto al Ministero del Lavoro un parere in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di legge introdotte dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, con riferimento alla disposizione che estende l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) ai committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.
In particolare, è stato chiesto di chiarire:
- la corretta applicazione della proroga di 90 giorni, decorrenti dal 1° luglio 2026, prevista in sede di conversione del Decreto dall’articolo 15, comma 1 bis del D.L. n. 62/2026;
- le modalità di elaborazione e di registrazione sul LUL delle prestazioni quando tra l’esecuzione della prestazione stessa e il momento di erogazione del compenso non sia contestuale ma differita nel tempo, oppure quando, in presenza di un contratto di lavoro attivo, la prestazione lavorativa non sia stata comunque resa in alcuni mesi;
- le modalità di registrazione documentale degli ordini multipli da recapitare al medesimo acquirente e nel medesimo luogo.
In particolare, viene chiesto se tali ordini si debbano conteggiare come una singola consegna, oppure come una pluralità di consegne pari al numero di ordini originati dal sistema informatico.
Il nuovo LUL dei rider autonomi
L’estensione del Libro Unico costituisce una novità significativa perché il LUL, nella sua disciplina generale, è tradizionalmente rivolto a lavoratori subordinati e collaboratori. L’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 prevede inoltre che le annotazioni siano effettuate, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Per i rider autonomi il legislatore ha però adattato il contenuto del documento alla particolare natura della prestazione: non devono essere riprodotti i tradizionali dati di orario e presenza propri del lavoro subordinato, ma assumono rilievo le consegne effettuate e i compensi corrisposti.
Il LUL diventa, per questi rapporti, soprattutto uno strumento di rendicontazione e tracciabilità della gig economy, volto a rendere verificabili l’attività concretamente svolta e il risultato economico riconosciuto al rider.
La proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026
Uno dei principali dubbi riguardava la disposizione transitoria introdotta in sede di conversione del D.L. n. 62/2026.
Il Ministero chiarisce che:
- l’obbligo giuridico decorre dal 1° luglio 2026;
- la compilazione riguarda già il periodo di paga di luglio;
- il differimento di 90 giorni non sposta la nascita dell’obbligo;
- la proroga riguarda esclusivamente il prospetto relativo a luglio 2026.
Per le mensilità successive tornano invece ad applicarsi le ordinarie scadenze del LUL. Il chiarimento è stato evidenziato anche dalla prassi specialistica successiva all’Interpello .
| Periodo | Termine |
| Luglio 2026 | Proroga transitoria di 90 giorni |
| Da agosto 2026 | Regole ordinarie del LUL |
| Regola ordinaria | Compilazione entro fine mese successivo |
La proroga non costituisce un rinvio dell’obbligo al mese di ottobre né consente di ignorare le attività svolte a luglio. Il prospetto dovrà comunque ricostruire i dati relativi alle consegne e agli importi riferibili al nuovo regime decorrente dal 1° luglio.
Consegne e compensi seguono due criteri temporali differenti
Particolarmente rilevante è il chiarimento relativo ai casi in cui la consegna venga effettuata in un mese, mentre il compenso venga pagato successivamente.
Il Ministero distingue nettamente:
- consegne → mese di effettiva attività;
- compensi → mese di effettivo pagamento.
La consegna deve quindi essere annotata nel periodo nel quale il rider ha concretamente svolto la prestazione, indipendentemente dal momento della successiva movimentazione finanziaria. Il compenso, invece, deve essere riportato nel mese in cui viene effettivamente erogato, secondo il principio di cassa.
Il Ministero ritiene corretta l’indicazione, nel campo “note”, del periodo storico cui il pagamento si riferisce.
In questo modo rimane ricostruibile il collegamento tra consegne effettuate e compensi successivamente erogati, evitando che lo sfasamento temporale comprometta la trasparenza del documento.
LUL obbligatorio anche nei mesi senza consegne
Altro chiarimento di notevole impatto organizzativo riguarda il rapporto autonomo che rimane formalmente in essere, ma nel corso di un determinato mese non genera alcuna consegna.
Il Ministero esclude che l’assenza di attività faccia venir meno l’obbligo di elaborazione.
Il LUL deve essere prodotto senza soluzione di continuità per tutta la durata del rapporto, anche nei mesi in cui:
- non vengono effettuate consegne;
- non maturano compensi;
- gli importi da registrare risultano pari a zero.
In tali casi il committente dovrà comunque generare il prospetto con valori zero.
Contratto attivo più zero consegne non significa assenza di LUL.
La continuità documentale segue la durata del rapporto, non soltanto i mesi nei quali il rider svolge effettivamente attività.
Perché il Ministero richiede il “LUL a zero”
La soluzione ministeriale discende dalla funzione attribuita al nuovo obbligo. Il LUL non deve fotografare soltanto il momento in cui esiste un compenso, ma documentare l’andamento complessivo del rapporto.
Un mese con zero consegne è quindi un dato rilevante tanto quanto un mese di attività, perché permette di ricostruire:
- continuità del rapporto;
- frequenza dell’attività;
- effettiva utilizzazione del rider;
- corrispondenza tra prestazioni e pagamenti.
La scelta rafforza quella finalità di trasparenza e controllo nella gig economy espressamente richiamata dal Ministero.
Ordini multipli: una o più consegne?
L’ultimo quesito riguarda una situazione tipica delle piattaforme digitali: il rider riceve più ordini destinati allo stesso acquirente e allo stesso luogo.
Il Ministero esclude una soluzione puramente numerica basata sul numero di ordini generati dal sistema informatico.
Il criterio decisivo è invece il sistema tariffario concretamente applicato.
| Ordini multipli allo stesso cliente | Registrazione LUL |
| Compenso distinto per ogni ordine | Più consegne |
| Unico compenso complessivo | Una sola consegna |
La nozione di “consegna” ai fini del LUL viene quindi collegata alla struttura economica della prestazione.
Se tre ordini producono tre distinti compensi, devono risultare tre consegne; se vengono remunerati unitariamente come un’unica operazione, possono essere registrati come una sola consegna.
LUL e qualificazione del rapporto
L’estensione del LUL non trasforma il rider autonomo in lavoratore subordinato. Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 47-quater riguarda espressamente i lavoratori autonomi ricompresi nell’articolo 47-bis e introduce uno specifico obbligo documentale a carico del committente.
La presenza del nominativo nel LUL non determina, da sola, la natura subordinata del rapporto
Restano distinti:
– qualificazione giuridica del rapporto;
– disciplina economica dei rider;
– obblighi documentali introdotti nel 2026.
Naturalmente, le concrete modalità di esecuzione della prestazione restano valutabili dagli organi di vigilanza ai fini della corretta qualificazione del rapporto.
Implicazioni operative per committenti e consulenti
Le piattaforme e i soggetti che si avvalgono di rider autonomi dovranno organizzare i propri sistemi informativi affinché i dati della piattaforma dialoghino correttamente con quelli utilizzati per la produzione del LUL.
In particolare, sarà necessario verificare:
- data effettiva di ogni consegna;
- numero delle operazioni rilevanti;
- criterio tariffario applicato;
- data di effettivo pagamento;
- periodo cui il compenso si riferisce;
- mesi con rapporto attivo ma attività pari a zero;
- consegna del prospetto al rider;
- rispetto dei termini ordinari di elaborazione.
Dal punto di vista operativo emerge una vera e propria doppia competenza temporale:
– competenza della prestazione per le consegne;
– cassa per il compenso.
È quindi essenziale che i software non colleghino automaticamente il numero di consegne al solo mese del pagamento.
Riferimenti normativi:
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 39 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133)
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 47-bis e 47-quater.
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62, art. 15 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112)
- MLPS, Interpello 1° settembre 2026, n. 1/2026
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.