COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 24 SETTEMBRE 2026
L’obbligo di vigilanza sull’andamento del cantiere, sull’operato delle imprese esecutrici sorge in capo al coordinatore per l’esecuzione soltanto dal momento in cui questi abbia avuto conoscenza dell’inizio dei lavori. L’omessa comunicazione dell’avvio delle attività, da parte dei soggetti tenuti, preclude l’insorgenza del dovere di vigilanza e, conseguentemente, l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato non potendo configurarsi inosservanza di un obbligo la cui esistenza non poteva essere conosciuta così la Corte di Cassazione con Sentenza n. 32917 del 7 settembre 2026.
Premessa
Non è responsabile penalmente dell’incidente accorso al dipendente il coordinatore della sicurezza se non è al corrente che il cantiere è operativo; è quanto affermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 32917 del 7 novembre 2026 .
Il contenzioso in materia di sicurezza sul lavoro
La Corte di appello, parzialmente riformando la sentenza resa nell’aprile 2023 dal Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui agli artt. 585, 590 cod. pen. perché estinto per prescrizione, ma ha confermato la responsabilità penale nei confronti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e del titolare della SRL incaricata in regime di subappalto dei lavori di demolizione del fabbricato e di rimozione del materiale, colpevoli di aver cagionato il crollo dell’abitazione posta a fianco di quella dove venivano eseguiti dei lavori.
I committenti, marito e moglie, avevano conferito l’incarico di ristrutturazione del proprio fabbricato ad una ditta individuale, la quale aveva subappaltato alla SRL i lavori relativi a demolizioni, scavi e smaltimento/rimozione del materiale.
La SRL aveva dunque provveduto al taglio delle travi portanti (a filo con le abitazioni vicine), alla rimozione del materiale abbattuto e all’abbassamento del livello del terreno adiacente all’abitazione dei coniugi committenti; quando non vi era nessuno nel cantiere, crollava la muratura portante dell’edificio di proprietà di questi ultimi, adiacente a quella oggetto degli interventi edili.
Mentre la moglie, vedendo comparire una crepa sul muro, era immediatamente corsa fuori, il marito che era a letto a riposare, rimaneva completamente travolto dal crollo della casa, riportando le lesioni.
Era documentalmente emerso come il progetto inizialmente presentato presso il Comune fosse di ristrutturazione e ampliamento, senza che fosse prevista una completa demolizione e ricostruzione; la demolizione veniva invece indicata, nella relazione tecnica accompagnatoria del progetto, come “eventuale”.
Dalla documentazione in atti era poi, in particolare, risultato che
- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto da un ingegnere (e consegnato il giorno successivo al crollo), non conteneva il piano delle demolizioni, ma prevedeva unicamente che si dovesse fare “particolare attenzione alle demolizioni essendo il fabbricato in aderenza con altri due“;
- il piano operativo di sicurezza (POS) della SRL precisava, nel quadro operativo delle lavorazioni svolte in cantiere, che sarebbe stato necessario effettuare un puntellamento preventivo delle strutture per le quali non era garantita la stabilità durante la demolizione, puntellamento che, tuttavia, non veniva eseguito.
Veniva pertanto effettuata la demolizione completa del fabbricato, senza alcun genere di sostegno per l’adiacente struttura di proprietà dei coniugi, il cui muro, rimasto privo di sostegno, era crollato.
In sostanza, le sentenze di merito hanno rimproverato al coordinatore per la sicurezza, la genericità del PSC dallo stesso redatto, atteso che non prevedeva un piano di demolizioni ma unicamente un generico invito a porre attenzione alle demolizioni, perché in aderenza ad altre due. Del pari, si sono ritenute del tutto generiche le indicazioni di predisporre sistemi di sostegno e di usare quelli previsti, considerate mere raccomandazioni valide per qualsivoglia lavorazione o struttura, ma inidonee a garantire la sicurezza delle opere di demolizione, tenuto altresì conto della tipologia e della vetustà della muratura, note all’imputato.
Nella ricostruzione dei Giudici di merito, le violazioni indicate hanno avuto efficacia causale rispetto all’avvenuto crollo, in quanto hanno impedito l’adozione delle opere di rafforzamento che avrebbero consentito la messa in sicurezza dell’immobile prima della demolizione ed evitato il crollo.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
Tra le motivazioni viene riproposto il fatto che la difesa aveva sottoposto al Giudice di appello una questione specifica e preliminare rispetto a quella relativa all’omessa vigilanza: aveva dedotto che il coordinatore non era stato informato dell’inizio dei lavori, non aveva ricevuto il POS dell’impresa, pur avendolo richiesto, e non era stato informato del successivo subappalto dei lavori alla SRL.
Si trattava di circostanze potenzialmente decisive, perché dalla loro verifica dipendeva la possibilità stessa di ritenere concretamente esigibile dall’imputato l’attività di controllo e di intervento che gli è stato rimproverato di aver omesso. Sul punto, la motivazione della Corte di appello è apparente, giacché non sono stati individuati gli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta provata la conoscenza, da parte dell’imputato, dell’inizio delle lavorazioni e, conseguentemente, della mancata tempestiva trasmissione del POS.
La Cassazione assolve il coordinatore della sicurezza
Osserva la Cassazione che la sentenza impugnata non chiarisce se sia stata acquisita documentazione in tal senso e su questa rilevante circostanza anche la motivazione del Tribunale si appalesa del tutto carente.
Lo stesso ragionamento vale per l’addebito relativo al mancato controllo del POS dell’impresa.
Se, come dedotto dalla difesa, tale documento non era stato trasmesso al coordinatore e questi ne aveva richiesto l’invio, la Corte avrebbe dovuto spiegare se e quando egli avesse avuto conoscenza dell’inizio delle lavorazioni in assenza del POS.
Non può infatti essere utilizzato, come prova della conoscenza dell’irregolarità, il successivo mancato intervento dell’imputato, quando proprio la possibilità di intervenire costituisce il presupposto fattuale che la motivazione avrebbe dovuto dimostrare.
In definitiva, la sentenza impugnata non ha adeguatamente risposto alla specifica questione devolutale dalla difesa, avendo dato per presupposta la conoscenza da parte del coordinatore della sicurezza dell’avvio dei lavori e delle irregolarità documentali conseguenti senza indicare in modo sufficiente gli elementi dai quali tale conoscenza sarebbe stata desunta.
Per la Cassazione la lacuna investe, all’evidenza, un antecedente indispensabile del giudizio sulla colpa e comporta pertanto, nei confronti di questo ricorrente, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice di merito proceda a verificare, sulla base delle risultanze processuali, se egli avesse effettivamente avuto conoscenza dell’inizio delle lavorazioni e dell’avvenuto subappalto alla SRL, individuando gli elementi probatori posti a fondamento delle proprie conclusioni.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del coordinatore, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.
Riferimenti normativi:
- Codice penale, art. 585 e 590
- Corte di Cassazione, Sentenza 7 settembre 2026, n. 32917
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