PRIMA LETTURA
DI ANDREA AMANTEA | 24 SETTEMBRE 2026
In data 23 settembre la Camera ha approvato in prima lettura, con 145 voti favorevoli, nessun contrario e 80 astenuti, il Disegno di Legge delega per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. La delega affida al Governo l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della Legge, di un Decreto legislativo di riforma del D.Lgs. n. 139/2005, secondo specifici principi e criteri direttivi.
| Novità Riforma Ordinamento Dottori Commercialisti | ||
| Articolo | Ambito di intervento | Novità |
| Art. 1 | Delega al Governo e procedimento di attuazione | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge, un Decreto legislativo di riforma dell’ordinamento professionale.La riforma è finalizzata a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e ad adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla Corte costituzionale e dalle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali.Il Decreto è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; è richiesto il concerto del Ministro dell’Università e della Ricerca per i profili relativi all’attività universitaria e ai titoli abilitanti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per le disposizioni aventi impatto sulle materie previdenziali e assistenziali.Lo schema, corredato da relazione tecnica sulla neutralità finanziaria, è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni. Se il termine per il parere cade nei 30 giorni precedenti la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega è prorogato di 30 giorni.Entro ulteriori 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi principi e della medesima procedura. |
| Art. 2, comma 1, lett. a) | Attività professionali e attività riservate | Il Decreto delegato dovrà:riorganizzare le attività che costituiscono oggetto della professione,riordinando le disposizioni vigenti eindicando le attività riservate da specifiche disposizioni di legge.Dovranno essere distinte dalle attività riservate quelle che connotano tipicamente la professione negli ambiti tributario, economico–aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario e della crisi d’impresa, ferme restando le competenze attribuite dalla normativa vigente ad altreprofessioni regolamentate o alle professioni non organizzate ai sensi della Legge n. 4/2013.Il riferimento all’ambito giuslavoristico è stato inserito nel corso dell’esame in Commissione. |
| Art. 2, comma 1, lett. b) | Esercizio della professione in forma associata o societaria | È prevista una disciplina organica dell’esercizio della professione sia in forma associata sia in forma societaria.La disciplina dovrà definire:modalità di costituzione e gestione,funzionamento e limiti di tali forme di esercizio professionale,nel rispetto dei principi dell’art. 10 della Legge n. 183/2011 sulle società tra professionisti, degli artt. 4 e 4-bis della Legge n. 247/2012 e delle disposizioni del Codice civile. |
| Art. 2, comma 1, lett. c) | Incompatibilità nell’esercizio della professione | La delega richiede una disciplina delle incompatibilità che escluda incompatibilità automatiche e preveda sistemi di controllo ex post, nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla normativa dell’Unione europea.La formulazione approvata in Commissione sostituisce il criterio originario, che si limitava a prevedere il riordino delle incompatibilità e la possibile individuazione di deroghe temporanee in casi specifici. |
| Art. 2, comma 1, lett. d)-e) | Compenso professionale e aggiornamento dei parametri | Resta ferma la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso.La pattuizione del compenso tra le parti del contratto d’opera professionale resta libera ma il compenso deve essere proporzionato:alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico ealle caratteristiche della prestazione.Nei casi in cui i parametri siano previsti dalla legge, il loro aggiornamento è demandato a un Decreto del Ministro della Giustizia, adottato su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.L’aggiornamento riguarda anche le prestazioni svolte in forma associata o societaria.In Commissione la disciplina dei parametri è stata separata dalla lettera sul compenso e ricondotta a una distinta lettera e). |
| Art. 2, comma 1, lett. f) | Accesso alle cariche elettive, equità generazionale e parità di genere | Dovrà essere ridefinita la disciplina di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale e dei Consigli degli Ordini territoriali.La delega impone:la riduzione dell’anzianità di iscrizione all’Albo richiesta per assumere le singole cariche ela valorizzazione dell’equilibrio generazionale.I regolamenti del Consiglio nazionale dovranno inoltre garantire la parità tra i sessi attraverso misure quali quote di genere, doppia preferenza di genere, alternanza per sesso nella composizione delle liste o altre misure idonee. |
| Art. 2, comma 1, lett. g) | Voto telematico a distanza | Le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale e dei Consigli degli Ordini territoriali dovranno essere riviste in coerenza con la transizione digitale.È prevista l’introduzione del voto telematico a distanza, da disciplinare in modo uniforme presso tutti gli Ordini territoriali e nel rispetto dei principi di segretezza e libertà del voto. |
| Art. 2, comma 1, lett. h) | Dimensione degli Ordini territoriali e rappresentanza della minoranza | Dovranno essere riviste le classi dimensionali degli Ordini territoriali tenendo conto della complessità gestionale in relazione al numero degli iscritti.La delega prevede anche la revisione della composizione dei Consigli degli Ordini territoriali, introducendo una soglia minima di preferenze per l’elezione dei componenti della minoranza all’interno del Consiglio. |
| Art. 2, comma 1, lett. i) | Durata dei mandati | Resta fissata in quattro anni la durata del mandato del Consiglio nazionale, dei Consigli degli Ordini territoriali e degli altri organi nazionali e territoriali.È mantenuto il limite di non più di due mandati consecutivi; la relativa disciplina dovrà essere razionalizzata tenendo conto delle peculiarità dei sistemi elettorali nazionale e territoriali. |
| Art. 2, comma 1, lett. l) | Incompatibilità e sostituzione dei componenti degli organi | Il Governo dovrà rivedere e razionalizzare la disciplina delle cause di incompatibilità e delle procedure di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale e dei Consigli degli Ordini territoriali.L’intervento riguarda le regole applicabili alle cariche negli organi della categoria, distinte dalle incompatibilità concernenti l’esercizio della professione disciplinate dalla lettera c). |
| Art. 2, comma 1, lett. m) | Competenze del Consiglio nazionale e dei Consigli territoriali | È previsto l’aggiornamento delle competenze del Consiglio nazionale e dei Consigli degli Ordini territoriali, tenendo conto delle modifiche intervenute nella legislazione vigente e nella disciplina della professione. |
| Art. 2, comma 1, lett. n) | Cause di decadenza e di sospensione dalle cariche | La delega dispone la revisione della disciplina delle cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale e dei Consigli degli Ordini territoriali.Dovrà costituire causa di decadenza, in particolare: l’assunzione di cariche di Governo a livello nazionale, nonchédelle cariche di presidente di Regione o di Provincia autonoma, presidente di una Provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di un Comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti.In sede referente il riferimento alle cause di sospensione, presente nel testo originario, è stato eliminato da questa specifica previsione. |
| Art. 2, comma 1, lett. o) | Disciplina e procedimenti disciplinari | Dovranno essere riviste, razionalizzate e semplificate le disposizioni in materia disciplinare.L’intervento riguarda in particolare le regole di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, dei Collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, compreso lo svolgimento dei procedimenti, nel rispetto dei principi del D.P.R. n. 137/2012, dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e del contraddittorio. |
| Art. 2, comma 1, lett. p) | Cancellazione dall’Albo | Il Decreto delegato dovrà introdurre una disciplina delle ipotesi di cancellazione dall’Albo professionale.Il dossier parlamentare richiama, quale elemento di contesto, la sentenza della Corte costituzionale n. 70/2025 e il successivo orientamento del Ministero della Giustizia sull’applicabilità dei relativi principi anche all’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili. |
| Art. 2, comma 1, lett. q) | Specializzazioni | Nei settori individuati dalla lettera a) (vedi sopra) dovrà essere prevista una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo, con relativi provvedimenti attuativi su proposta del Consiglio nazionale.La disciplina dovrà evitare la moltiplicazione di sotto-albi o elenchi professionali autonomi e definire con chiarezza le funzioni delle figure specialistiche.Queste ultime precisazioni sono state introdotte in Commissione. |
| Art. 2, comma 1, lett. r) | Tirocinio professionale | È prevista la revisione della disciplina del tirocinio per l’iscrizione alle Sezioni A e B dell’Albo e per l’esercizio della professione.Il testo consente di prevedere la possibilità che il tirocinio sia svolto interamente durante il corso di studi universitari, con l’obiettivo di ridurre i tempi necessari per conseguire l’abilitazione professionale. |
| Art. 2, comma 1, lett. s) | Assicurazione collettiva per la responsabilità civile | La delega consente di introdurre forme collettive di assicurazione per la responsabilità civilederivante dall’esercizio dell’attività professionale, uniformi per tutti gli iscritti all’Albo e con oneri a carico del Consiglio nazionale.Resta fermo l’eventuale obbligo assicurativo individuale per i rischi non coperti dalla polizza collettiva e per l’adeguamento dei massimali all’attività concretamente svolta. |
| Art. 2, comma 1, lett. t) | Decorrenza della nuova disciplina elettorale | I decreti delegati dovranno stabilire i tempi di applicazione della nuova disciplina dei procedimenti elettorali prevista dalle lettere f), g), h) e i).La formulazione approvata in Commissione elimina la previsione originaria che collegava automaticamente l’applicazione delle nuove regole alle elezioni successive alla scadenza della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del Decreto delegato. |
| Art. 2, comma 2 | Abrogazioni, coordinamento e disposizioni transitorie | Il Decreto legislativo dovrà abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili con la nuova disciplina, nei limiti dell’ordinamento della professione.Dovrà inoltre introdurre le opportune norme di coordinamento rispetto alle disposizioni non abrogate o non modificate e le necessarie disposizioni transitorie e finali. |
| Art. 3 | Invarianza finanziaria | Dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- DDL 2628 Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
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