4° Contenuto riservato: INL: rateazione per l’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza

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25 SETTEMBRE 2026

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 18 settembre 2026, prot. n. 2010 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di rateizzare la somma dovuta, ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994.

Tale disposizione prevede che, a seguito dell’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, il contravventore sia ammesso a pagare, entro 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione della contravvenzione.

Al riguardo, l’INL ha precisato che tale somma non può essere oggetto di rateizzazione o dilazione, ma deve essere versata integralmente entro il termine di 30 giorni.

Il pagamento, unitamente all’adempimento della prescrizione, costituisce infatti una condizione necessaria per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione previsto dall’art. 24, D.Lgs. n. 758/1994: in tal senso, non trova applicazione la possibilità di rateizzazione prevista dall’art. 26, legge n. 689/1981 e l’organo di vigilanza non è legittimato a concederla.

La stessa Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di dilazionare il pagamento e ha ribadito la necessità che lo stesso avvenga entro il termine perentorio di trenta giorni ai fini dell’estinzione della contravvenzione.

Il pagamento effettuato tardivamente non estingue il reato e la somma versata oltre il termine non può essere utilizzata per compensare l’eventuale successiva pena dell’ammenda.

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