COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 25 SETTEMBRE 2026
Più familiari autorizzati per la stessa persona con disabilità, ma un unico tetto di 3 giorni al mese. L’INPS, con la Circolare n. 100 del 18 settembre 2026, fissa i criteri di recupero dell’indebito per chi supera il limite e per chi fruisce del permesso nello stesso giorno.
Premessa
Con la Circolare n. 100 del 18 settembre 2026 l’INPS ha illustrato la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di 3 giorni mensili di permesso, o di contestuale fruizione degli stessi, di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, quando più lavoratori dipendenti assistono la medesima persona con disabilità.
Tale articolo , infatti, prevede che i lavoratori dipendenti possano fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa e frazionabile anche in ore, al fine di fornire assistenza ai familiari in condizione di disabilità che non siano ricoverati a tempo pieno.
Ne possono beneficiare i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o, al ricorrere di determinate condizioni, i parenti o affini entro il terzo grado di familiari con disabilità in situazione di gravità.
Per il riconoscimento occorre che il lavoratore presenti una domanda amministrativa, che attiva il relativo procedimento (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 30628 del 28 novembre 2024). Verificati i requisiti, l’INPS riconosce il diritto e autorizza il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti.
Referente unico eliminato, limite di tre giorni confermato
Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha eliminato il principio del referente unico dell’assistenza e, pertanto, è venuto meno il divieto di riconoscere l’autorizzazione alla fruizione dei permessi a più di un lavoratore dipendente, ad esclusione dei genitori, per la medesima persona affetta da disabilità.
Come illustrato dall’Istituto con la Circolare n. 39 del 4 aprile 2023, il diritto può, quindi, essere riconosciuto, su richiesta, a più aventi diritto.
Restano fermi, però, il limite complessivo di 3 giorni mensili per l’assistenza alla medesima persona, anche in caso di fruizione a ore e la fruizione in via alternativa tra tutti gli aventi diritto.
Entrambi i vincoli vengono richiamati nel provvedimento di autorizzazione dell’INPS, il quale precisa che la domanda è accolta nel limite massimo complessivo dei giorni mensili fruibili e che il beneficio va fruito alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza.
Con la riforma, il legislatore ha inteso garantire alla persona con disabilità, nel rispetto del limite di 3 giorni mensili, la possibilità di essere assistita alternativamente da più familiari.
Il rispetto del limite e dell’alternanza presuppone una pianificazione congiunta dei permessi da parte dei familiari autorizzati, sia per garantire l’effettiva assistenza sia per rispettare i limiti di legge.
Superamento del limite mensile: priorità temporale
Il superamento del limite complessivo di 3 giorni si configura come violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto. In merito, trova applicazione il principio della priorità temporale nell’esercizio del diritto.
Dunque, la fruizione del beneficio da parte di un familiare comporta l’esaurimento del diritto nei confronti di tutti gli altri, anche se autorizzati. Raggiunti i 3 giorni, la fruizione oltre il terzo giorno è indebita.
Il recupero avviene a carico del lavoratore che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare. L’esempio della Circolare riguarda due lavoratori, A e B, entrambi autorizzati per la stessa persona:
| Data | Lavoratore | Esito |
| 5 marzo 2026 | A | Regolare |
| 18 marzo 2026 | A | Regolare |
| 25 marzo 2026 | B | Regolare, limite raggiunto |
| 30 marzo 2026 | B | Indebito con recupero a carico di B |
Nell’esempio, il limite complessivo viene raggiunto il 25 marzo e la giornata del 30 marzo risulta indebitamente fruita con il recupero che viene effettuato nei confronti del lavoratore B.
Fruizione contemporanea: indebito in parti uguali
Anche la fruizione del permesso da parte di più aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore si configura come violazione di legge, in contrasto con il principio dell’alternanza, e comporta l’obbligo di recupero.
Non esistendo in questo caso una priorità temporale, l’indebita fruizione è riferita in parti uguali a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, secondo il criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito. Il recupero si effettua nei confronti di ciascuno, suddividendo l’indebito in parti uguali.
Nell’esempio della Circolare :
| Data | Lavoratore | Esito |
| 5 marzo 2026 | A | Regolare |
| 18 marzo 2026 | A e B | Indebito al 50% per ciascuno |
| 25 marzo 2026 | B | Regolare |
Per la giornata del 18 marzo il recupero è pari al 50% rapportato all’orario lavorativo previsto per ciascun lavoratore.
Permessi 104 condivisi: pianificare per evitare il recupero
Con più familiari autorizzati, il diritto resta unico e pari a 3 giorni mensili, anche frazionati in ore, da fruire in via alternativa.
Il superamento del limite o la fruizione negli stessi giorni o nelle stesse ore costituisce violazione di legge e comporta il recupero dell’indebito da parte dell’Inps. Per questo la pianificazione congiunta tra gli aventi diritto risulta un passaggio di cui tener sempre conto.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3
- INPS, Circolare 18 settembre 2026, n. 100
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