COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 2 OTTOBRE 2026
Con il Messaggio n. 2929 del 23 settembre 2026, l’INPS interviene sulla contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive, con particolare riguardo ai consiglieri e agli assessori regionali.
Il chiarimento si rende necessario a seguito delle modifiche intervenute in alcuni ordinamenti regionali, che hanno reintrodotto, anche su base volontaria e con effetti sulle legislature in corso o precedenti, forme di indennità differita, comunemente assimilate al vitalizio. Il nodo riguarda il coordinamento tra tali discipline e l’obbligo, previsto dall’art. 38 della Legge n. 488/1999, di versare la quota di contribuzione pensionistica posta a carico del lavoratore.
Premessa
L’art. 31 della Legge n. 300/1970 riconosce ai lavoratori chiamati a ricoprire determinate funzioni pubbliche elettive il diritto all’aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
Durante tale periodo il rapporto di lavoro è sospeso, ma la posizione pensionistica può essere tutelata attraverso l’accredito della contribuzione figurativa, secondo l’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996.
L’accredito figurativo tutela la continuità della posizione previdenziale durante l’aspettativa, ma non opera indistintamente: devono ricorrere i requisiti previsti dalla disciplina delle funzioni pubbliche elettive.
Quando il lavoratore deve pagare la propria quota
Una disciplina particolare opera quando l’incarico pubblico attribuisce anche una tutela previdenziale collegata al mandato.
L’art. 38 della Legge n. 488/1999 stabilisce che i dipendenti pubblici o privati eletti al Parlamento nazionale, europeo o ad assemblee regionali, oppure nominati a funzioni pubbliche, che in conseguenza dell’incarico maturino un vitalizio o un incremento della pensione, devono corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici nella misura della quota a carico del lavoratore, per il periodo di aspettativa non retribuita.
Il versamento avviene all’amministrazione dell’organo elettivo o dell’organo di appartenenza, che provvede successivamente a riversare le somme all’ente previdenziale.
Non si tratta di acquistare la contribuzione figurativa.
La copertura resta figurativa, ma quando dal mandato deriva anche il diritto al vitalizio o a un incremento pensionistico il legislatore condiziona l’accredito al pagamento dell’equivalente della quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.
Il problema delle nuove indennità differite regionali
Negli ultimi anni alcune Regioni hanno modificato i propri ordinamenti previdenziali, introducendo o reintroducendo forme di indennità differita, anche mediante adesione volontaria.
Il problema nasce quando la nuova disciplina produce effetti anche sulla legislatura in corso oppure su legislature precedenti.
L’INPS chiarisce che il consigliere o assessore che aderisce volontariamente al nuovo trattamento differito è tenuto al versamento della quota contributiva a proprio carico anche con riferimento ai periodi interessati dalla nuova disciplina.
L’adesione successiva all’indennità differita modifica quindi anche il trattamento contributivo del periodo di mandato.
Se inizialmente non esisteva una tutela previdenziale regionale e la contribuzione figurativa era stata riconosciuta senza quota a carico, la successiva adesione al regime regionale può determinare l’obbligo di versare la relativa contribuzione per i periodi interessati.
Da quando decorre la prescrizione
Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda la prescrizione quinquennale della quota contributiva.
Quando l’obbligo nasce per effetto di una nuova legge regionale che reintroduce il trattamento differito, il termine non può decorrere dall’originario periodo di mandato, quando l’obbligazione contributiva non esisteva ancora.
La prescrizione decorre, quindi, dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione regionale o delle relative norme attuative che rendono concretamente operativo l’istituto.
Sulle somme versate tardivamente trovano applicazione anche le somme aggiuntive previste dall’art. 116, comma 8, lett. a), della Legge n. 388/2000.
È possibile pagare a rate
L’INPS ammette la possibilità di una rateizzazione, sia nel rapporto tra lavoratore e organo elettivo sia nel successivo riversamento da parte di quest’ultimo all’ente previdenziale, purché siano rispettati i termini previsti dalla disciplina applicabile.
Ma la rateizzazione non comporta un accredito proporzionale.
L’accredito del periodo figurativo è subordinato all’integrale riscossione della quota a carico del lavoratore. Il pagamento parziale o una rateizzazione ancora in corso non consentono l’accredito definitivo del corrispondente periodo.
Per eventuali periodi pregressi oggetto di sanatoria deve inoltre risultare presente la relativa istanza di accredito.
Domanda e termine del 30 settembre
L’accredito della contribuzione figurativa non deve essere dato per scontato.
Per i soggetti rientranti nell’art. 38 della Legge n. 488/1999 la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende poi tacitamente rinnovata negli anni successivi, salvo espressa volontà contraria.
Per gli altri lavoratori ai quali si applica la regola generale dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 564/1996, l’istanza deve invece essere presentata per ciascun anno solare o frazione di anno, sempre entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Il rinnovo tacito previsto dall’art. 38 non va esteso indiscriminatamente a qualsiasi aspettativa per carica elettiva. Occorre verificare quale regime previdenziale sia applicabile alla specifica posizione.
Prima dell’accredito serve la verifica con la Regione
Un importante risvolto operativo riguarda le verifiche delle strutture INPS.
Prima di procedere all’accredito, deve essere verificato presso il Consiglio o la Giunta regionale se la posizione dell’interessato sia coinvolta da modifiche della disciplina regionale che comportino un trattamento previdenziale differito e, conseguentemente, l’obbligo della quota a carico.
Le Regioni sono quindi chiamate a comunicare tempestivamente le modifiche dei propri ordinamenti previdenziali.
L’INPS invita inoltre i Consigli regionali a prevedere un termine finale per l’adesione agli istituti previdenziali eventualmente introdotti, così da consentire la corretta gestione degli adempimenti contributivi entro i termini prescrizionali.
Nessuna adesione retroattiva per chi è già pensionato
Particolarmente netta è la posizione dell’Istituto nei confronti degli ex consiglieri regionali già titolari di pensione e non più collocati in aspettativa.
L’INPS esclude che tali soggetti possano aderire successivamente all’indennità differita versando retroattivamente la quota contributiva.
La ragione è legata agli effetti già prodotti dalla contribuzione figurativa.
In assenza, all’epoca, di un regime assicurativo regionale, quei periodi di mandato sono già stati valorizzati nella pensione obbligatoria mediante accredito figurativo senza onere contributivo a carico del lavoratore.
Consentire dopo il pensionamento una nuova adesione con efficacia retroattiva inciderebbe quindi su periodi che hanno già prodotto i propri effetti previdenziali.
Riferimenti normativi:
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 31
- D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 3
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 38
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8
- INPS, Circ. 5 marzo 2002, n. 48
- INPS, Circ. 14 marzo 2005, n. 45
- INPS, Messaggio 23 settembre 2026, n. 2929
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