COMMENTO
DI SIMONE BAGHIN | 5 OTTOBRE 2026
L’individuazione del contratto collettivo da applicare ai lavoratori impiegati negli appalti pubblici rappresenta oggi uno dei passaggi più delicati dell’intero procedimento di gara. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e, soprattutto, delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, il legislatore ha definito un sistema strutturato che vincola le stazioni appaltanti a un percorso tecnico-giuridico preciso, fondato su criteri oggettivi e verificabili. L’obiettivo è duplice: garantire ai lavoratori impiegati negli appalti tutele economiche e normative adeguate e uniformi, e assicurare parità di condizioni concorrenziali tra operatori economici che applicano contratti collettivi diversi.
Il principio generale: l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici
Il punto di partenza è l’art. 11 del Codice, che stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il documento allegato ricorda che “al personale impiegato […] è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro” .
La norma impone quindi un vincolo diretto alla stazione appaltante, che deve indicare nei documenti di gara il CCNL applicabile, e un vincolo indiretto all’operatore economico, che può discostarsi dal CCNL indicato solo dimostrando l’equivalenza delle tutele.
Il procedimento tecnico: l’Allegato I.01
L’Allegato I.01 al Codice definisce un vero e proprio procedimento amministrativo che le stazioni appaltanti devono seguire per individuare il CCNL applicabile. In particolare “individua i criteri e le modalità per l’individuazione […] del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare” .
Il procedimento introdotto prevede l’individuazione del CCNL mediante 3 criteri fondamentali:
| Criteri fondamentali | |
| Primo criterio: la “stretta connessione” con l’oggetto dell’appalto | La stazione appaltante deve innanzitutto identificare l’attività oggetto dell’appalto attraverso:Codice ATECO dell’attività da eseguire;eventuale correlazione con il codice CPV;analisi dell’ambito di applicazione dei CCNL depositati presso il CNEL.In particolare, le stazioni appaltanti “identificano l’attività da eseguire mediante indicazione […] del rispettivo codice ATECO” e che devono individuare l’ambito contrattuale “in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio CNEL” .Questo passaggio è decisivo: il CCNL applicabile deve essere coerente con il settore economico dell’appalto, non con l’attività prevalente dell’impresa concorrente. |
| Secondo criterio: la maggiore rappresentatività comparativa | Tra i CCNL coerenti con l’oggetto dell’appalto, la stazione appaltante deve selezionare quelli stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il documento allegato chiarisce che le stazioni appaltanti “fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali […] presi a riferimento dal Ministero del lavoro nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro” .In assenza di tabelle ministeriali, la stazione appaltante deve chiedere al Ministero del Lavoro quale sia il CCNL maggiormente rappresentativo per il settore. |
| Terzo criterio: il divieto di imporre il CCNL come requisito di partecipazione | L’Allegato I.01 stabilisce che la stazione appaltante non può imporre, a pena di esclusione, l’applicazione del CCNL individuato come requisito di partecipazione. In particolare, “le stazioni appaltanti […] non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando […] l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione”.Il CCNL individuato è un parametro di riferimento, non un vincolo di ammissione. |
Prestazioni scorporabili e CCNL multipli
Quando l’appalto comprende attività secondarie, accessorie o sussidiarie che superano il 30% del valore e appartengono a una diversa categoria omogenea, la stazione appaltante deve indicare più CCNL.
La possibilità per l’operatore economico di indicare un CCNL diverso
L’art. 11, comma 3 , consente all’operatore economico di indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché garantisca tutele equivalenti.
La dichiarazione di equivalenza deve essere verificata dalla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione.
La presunzione di equivalenza
L’Allegato I.01 introduce una presunzione di equivalenza per i CCNL:
- sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali,
- ma da organizzazioni datoriali diverse,
- appartenenti allo stesso sottosettore CNEL.
In particolare, la norma prevede che “si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi […] sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” .
La verifica dell’equivalenza: parametri economici e normativi
La verifica dell’equivalenza si basa su due blocchi di parametri:
| Verifica dell’equivalenza | |
| Parametri economici | retribuzione tabellare annuaindennità di contingenzaEDRmensilità aggiuntiveulteriori indennità |
| Parametri normativi | lavoro supplementareclausole elastichestraordinarioex festivitàperiodo di provapreavvisocomportopermessiwelfare contrattualeprevidenza complementaresanità integrativaformazione sicurezza |
Il ruolo dell’ANAC e delle linee guida operative
La Relazione illustrativa del Bando-tipo ANAC conferma che:
- il CCNL va individuato tramite ATECO, CPV e CNEL;
- la verifica dell’equivalenza può essere anticipata nella fase di verifica dell’anomalia;
- è ammissibile uno scostamento limitato nei parametri normativi, in attesa delle linee guida ministeriali.
Conclusioni
Il sistema delineato dal Codice e dall’Allegato I.01 costruisce un modello di individuazione del CCNL fondato su criteri oggettivi, verificabili e uniformi:
- settore dell’appalto (ATECO/CPV)
- ambito contrattuale (CNEL)
- rappresentatività comparativa (tabelle MLPS)
- possibilità di equivalenza (art. 11 e Allegato I.01)
La stazione appaltante non sceglie liberamente il CCNL, ma lo individua attraverso un percorso tecnico vincolato.
L’operatore economico mantiene la libertà di applicare un diverso CCNL, ma solo se dimostra l’equivalenza delle tutele.
Il risultato è un equilibrio tra tutela dei lavoratori, concorrenza leale e libertà di organizzazione imprenditoriale.
Riferimenti normativi:
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.