2° Contenuto Riservato: Accertamento sui forfetari e rideterminazione dell’IVA

CIRCOLARE MONOGRAFICA – REGIMI AGEVOLATI, IVA

Corto circuito tra i principi di neutralità UE e la linea dura dei giudici di legittimità

DI SANDRA PENNACINI | 7 OTTOBRE 2026

L’intensificazione dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla legittima fruizione del regime forfetario (disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) sta ponendo un numero crescente di contribuenti dinanzi ad avvisi di accertamento di rilevante entità. Quando l’Agenzia delle Entrate intercetta il contribuente che ha adottato il regime agevolato in presenza di cause ostative, le conseguenze economiche più severe non derivano quasi mai dal disconoscimento della flat tax in favore dell’IRPEF e relative addizionali, bensì dalle pretese in materia di imposta sul valore aggiunto.

Premessa

Il regime forfetario è stato concepito dal legislatore come un sistema di semplificazione, all’interno del quale le operazioni attive vengono certificate senza addebito d’imposta a titolo di rivalsa (art. 1, comma 58, lett. a, Legge n. 190/2014).

Tuttavia, in sede di verifica, la riqualificazione delle operazioni nell’alveo del regime ordinario trasforma quelle operazioni, originariamente certificate in regime di franchigia, in operazioni imponibili a tutti gli effetti. Ne consegue una pretesa erariale del tutto imprevista, per un’imposta che il contribuente non ha mai addebitato né incassato dai propri clienti.

Le conseguenze sul piano concreto sono importanti, e per comprendere la portata della questione occorre analizzare la prassi degli Uffici, i meccanismi giuridici della rivalsa, le profonde differenze tra le operazioni verso imprese (B2B) e verso consumatori finali (B2C), le pronunce UE e gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione.

La prassi accertativa dell’Ufficio

In sede di accertamento avente ad oggetto il disconoscimento del regime forfetario, in quanto adottato in presenza di cause ostative, l’Agenzia delle Entrate:

  • assume l’ammontare delle operazioni attive effettuate quale base imponibile IVA;
  • applica l’aliquotaIVA propria dell’operazione sulla base imponibile come sopra determinata.

Di fatto, quindi, l’IVA viene aggiunta all’ammontare originariamente certificato e non scorporata.

L’Amministrazione finanziaria applica il criterio “in aggiunta” in modo indifferenziato, senza distinguere se l’operazione sia stata svolta nei confronti di soggetti passivi d’imposta (rapporti B2B) o di privati consumatori (rapporti B2C).

Si ipotizzi il caso di un professionista in regime forfetario che abbia fatturato compensi per complessivi 50.000 euro senza addebito IVA. A seguito dell’accertamento che disconosce il regime agevolato, l’Ufficio non considera la somma di 50.000 euro come un corrispettivo lordo comprensivo di tributo.
L’Agenzia delle Entrate determina una base imponibile IVA pari a 50.000 euro e richiede il versamento di 11.000 euro a titolo di IVA a debito (pari al 22% calcolato sopra il compenso). In questo modo, la base imponibile ai fini IRPEF viene mantenuta integralmente a quota 50.000 euro.

Ben diverso sarebbe il quadro laddove fosse utilizzato il criterio dello scorporo: considerando la somma di 50.000 euro come un corrispettivo lordo comprensivo di imposta, l’IVA a debito sarebbe ridotta a 9.016,39 euro e, contemporaneamente, la base imponibile IRPEF si ridurrebbe a 40.983,61 euro.

La giustificazione utilizzata dagli Uffici per fondare il calcolo “in aggiunta” risiede nella presunzione che il prezzo concordato tra le parti fosse al netto del tributo e che il contribuente mantenga il diritto di recuperare l’imposta accertata rivalendosi sul cliente.

Rapporti B2B e la rivalsa ex art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972art. 60, comma 7

Nei rapporti tra soggetti passivi d’imposta (B2B), la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui l’IVA non rappresenta un costo definitivo per l’ex forfetario si poggia sull’istituto della rivalsa post-accertamento, disciplinato dall’art. 60, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La norma stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento nei confronti dei cessionari o committenti. Contestualmente, il committente che riceve l’addebito può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA addebitatagli.

L’esercizio della rivalsa si articola come segue:

1. notifica dell’accertamento: l’Ufficio contesta il disconoscimento del regime forfetario e liquida la maggiore IVA a debito;

2. versamento: la norma subordina l’esercizio della rivalsa al previo ed effettivo pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accertati (o della prima rata in caso di piano di rateizzazione).

L’ex forfetario non può quindi addebitare l’IVA al cliente prima di aver saldato il proprio debito con l’Erario.

3. Emissione della nota di addebito: una volta effettuato il versamento, il contribuente emette nei confronti del cliente B2B una nota di variazione in aumento con indicazione degli estremi dell’accertamento.

Il destinatario della nota di addebito la annota e porta in detrazione l’IVA corrisposta. La norma precisa che la detrazione spetta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta, ma “alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione” (in caso di pro-rata, quindi, occorre verificare le condizioni di detrazione presenti al momento dell’operazione).

Risulta evidente un problema di fondo: a distanza di anni dai fatti, il cliente B2B potrebbe aver cessato l’attività, essere stato sottoposto a procedura concorsuale o semplicemente rifiutarsi di saldare la nota di addebito. In tutte queste ipotesi, l’ex forfetario rimane inciso in via definitiva dall’IVA, senza possibilità reale di recuperarla.

Operazioni B2C: l’impossibilità di rivalsa e la posizione UE

Lo scenario appare ancora più critico quando le operazioni oggetto di accertamento sono state effettuate nei confronti di privati consumatori (rapporti B2C). In questo caso, infatti, la possibilità di poter effettivamente esercitare la rivalsa post-accertamento appare quanto meno improbabile.

Il prezzo pattuito al momento della prestazione rappresenta per il consumatore il costo totale della transazione e, ovviamente, il privato non ha alcun obbligo né interesse ad accettare un addebito integrativo a distanza di anni.

Sul punto vi è da ricordare che l’IVA è un’impostaarmonizzata a livello europeo, concepita come

  • imposta indiretta sul consumo,
  • che deve gravare esclusivamente sul consumatore finale,
  • mantenendo neutrale la posizione dell’operatore economico.

In questa cornice si inserisce la fondamentale sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-249/12 e C-250/12 (Tulică e Plavoşin). In tale sede la Corte ha stabilito un principio chiarissimo: quando le parti hanno stabilito il prezzo di un bene o servizio senza alcuna menzione dell’IVA (nella convinzione di operare in regime di franchigia o esenzione) e il fornitore non ha la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta richiesta ex post dal Fisco, il corrispettivo pattuito deve considerarsi già comprensivo dell’IVA.

Ad arricchire il quadro comunitario intervengono altresì i principi di proporzionalità ed effettività sanciti dalle sentenze della CGUE Cause Reemtsma (C-35/05) e Schütte (C-396/20), secondo cui la legislazione e la prassi di uno Stato membro non possono rendere impossibile o eccessivamente difficile per il contribuente il rispetto della neutralità fiscale.

Per quanto sopra, non essendo possibile esercitare la rivalsa, in conclusione il criterio di recupero dell’imposta dovrebbe essere quello dello scorporo.

Tuttavia, come meglio esaminato nel seguito, questo indirizzo non ha trovato una conferma definitiva. Anzi, dopo una serie di sentenze favorevoli, le ultime indicazioni vanno esattamente in senso opposto.

Le altalenanti posizioni in materia di recupero IVA

L’applicabilità dello scorporo dell’IVA negli accertamenti da decadenza dal regime forfetario, o addirittura la richiesta stessa dell’IVA, sono questioni che generano, da anni, un vivace contenzioso tributario. Le interpretazioni sono state diverse, e spesso di segno opposto:

  • l’apertura dei giudici di merito: diverse Corti di Giustizia Tributaria regionali e provinciali (tra cui spicca la CGT II grado del Lazio, sez. 12, sentenza n. 1109/2024) hanno accolto i ricorsi dei contribuenti. I giudici territoriali hanno accolto la tesi secondo la quale, di fronte a clienti privati consumatori, il corrispettivo percepito dall’ex forfetario deve ritenersi obbligatoriamente lordo e che la pretesa dell’IVA in aggiunta genera un ingiustificato arricchimento a favore dello Stato;
  • le diverse pronunce della Suprema Corte: la Corte di Cassazione ha alternato pronunce di recepimento dei principi europei (come l’ordinanza n. 6835/2021 e la nota ordinanza n. 31406/2025 per i casi di attività totalmente occultate) a pronunce di segno opposto (il caso era quello degli accertamenti analitico-induttivi e bancari – Cass. n. 16471/2025).

Il punto di approdo dell’evoluzione giurisprudenziale di legittimità è rappresentato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16155, depositata il 25 maggio 2026. Si tratta di una sentenza che parrebbe mettere una pietra tombale sulla questione, e che va assolutamente in direzione pro-erario. Anche in questo caso la disamina riguardava nello specifico gli accertamenti presuntivi e bancari, ma è comunque utile a risolvere il dilemma se il recupero dell’imposta debba avvenire “in aggiunta”, oppure “per scorporo”.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva lo scorporo dell’IVA dai maggiori ricavi accertati, fissando i seguenti principi:

  1. i proventi accertati dall’Ufficio si devono ritenere sempre al netto dell’IVA e l’imposta va calcolata in aggiunta.
  2. la neutralità dell’imposta non è violata dall’operato dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’ordinamento italiano garantisce al contribuente la facoltà giuridica di esercitare la rivalsa ex art. 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, dopo il saldo dell’accertamento.

Di fronte alle contestazioni del contribuente sull’impossibilità di recuperare l’IVA dai privati consumatori o da clienti irreperibili, la Cassazione ha stabilito che la difficoltà di rivalersi sul committente costituisce un mero rischio di mercato e di impresa a carico dell’operatore, che non trasforma l’impossibilità di fatto in un’impossibilità giuridica idonea a pretendere lo scorporo.

Conclusioni

La posizione assunta dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16155/2026 lascia aperti rilevanti interrogativi di compatibilità con le indicazioni che emergono sia dall’impianto generale dell’imposta sul valore aggiunto, che dalle sentenze della Corte di Giustizia UE.

Negando lo scorporo nei casi in cui la rivalsa è materialmente impossibile, ad esempio per impossibilità di risalire al cliente, l’IVA cessa di gravare sul consumo finale e si trasforma di fatto in una ulteriore “sanzione” a carico del forfetario accertato.

È innegabile che, laddove la facoltà di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 possa non essere esercitabile, ciò comporti un indebito arricchimento per l’Erario. Infatti, mantenendo la base imponibile IRPEF al valore lordo incassato e aggiungendo l’IVA, lo Stato tassa a titolo di reddito risorse che, se viste in ottica di scorporo, sono IVA spettante all’Erario, conseguendo un beneficio ingiustificato.

In sede di contenzioso sarà ovviamente necessario fornire all’Ufficio la prova inconfutabile che le operazioni riguardavano esclusivamente privati consumatori (B2C) o che, nei rapporti B2B, la rivalsanon sarebbe comunque possibile, ad esempio a seguito del decesso o del fallimento del cliente.

Nel merito, a dover essere contestata è la conformità alle norme europee del criterio che vede la rivalsa “astratta” quale motivazione sufficiente a negare lo scorporo.

La questione è tuttora aperta; per il contribuente che intenda contrastare le posizioni degli Uffici la strada si fa ancora più in salita, alla luce della recente sentenza. Tuttavia, non del tutto non percorribile.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60;
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54–89.

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